Art. 8
              Estinzione anticipata delle obbligazioni

  1.  Qualora  sulla  base di disposizioni legislative o contrattuali
sia consentito, in caso di estinzione anticipata dei mutui agevolati,
il  rimborso  anticipato delle obbligazioni emesse a fronte dei mutui
stessi, la rinegoziazione del tasso dei mutui agevolati effettuata ai
sensi   del   presente  regolamento  e'  equiparata  alla  estinzione
anticipata  dei  medesimi.  L'ammontare delle obbligazioni rimborsate
anticipatamente  non  puo'  comunque  superare  l'ammontare dei mutui
rinegoziati.