Art. 8 Estinzione anticipata delle obbligazioni 1. Qualora sulla base di disposizioni legislative o contrattuali sia consentito, in caso di estinzione anticipata dei mutui agevolati, il rimborso anticipato delle obbligazioni emesse a fronte dei mutui stessi, la rinegoziazione del tasso dei mutui agevolati effettuata ai sensi del presente regolamento e' equiparata alla estinzione anticipata dei medesimi. L'ammontare delle obbligazioni rimborsate anticipatamente non puo' comunque superare l'ammontare dei mutui rinegoziati.