Art. 2 La ripartizione del fondo e' operata dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, previa individuazione in sede di contrattazione decentrata di secondo livello, delle percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite dal presente regolamento e tenuto conto delle responsabilita' personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonche' della complessita' dell'opera.