Art. 2

  La  ripartizione  del  fondo  e' operata dal dirigente dell'ufficio
attuatore   dell'intervento,   previa   individuazione   in  sede  di
contrattazione  decentrata  di  secondo  livello,  delle  percentuali
definitive,  oscillanti  tra  le quote minime e massime stabilite dal
presente  regolamento e tenuto conto delle responsabilita' personali,
del  carico  di  lavoro  dei  soggetti  aventi diritto, nonche' della
complessita' dell'opera.