Art. 3 Per progetti di importo fino a euro 154.937,07 (pari a L. 300.000.000) il fondo e' attribuito in ragione dell'1,5%, secondo la seguente ripartizione: 1) responsabile unico del procedimento, dall'1% al 5%; 2) tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilita' della progettazione firmando i relativi elaborati); tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza; incaricati della direzione lavori, dal 55% al 74%; 3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2) e che, firmandoli assumono, la responsabilita' dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambto delle competenze del proprio profilo professionale), dal 20% al 39%; 4) altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati dal 5% al 10%.