Art. 3

  Per  progetti  di  importo  fino  a  euro  154.937,07  (pari  a  L.
300.000.000)  il fondo e' attribuito in ragione dell'1,5%, secondo la
seguente ripartizione:
1) responsabile unico del procedimento, dall'1% al 5%;
2) tecnici  che  hanno  redatto  il progetto (tecnici che nell'ambito
   delle   competenze   professionali  connesse  al  proprio  profilo
   professionale  assumono  la  responsabilita'  della  progettazione
   firmando i relativi elaborati); tecnici incaricati della redazione
   del  piano della sicurezza; incaricati della direzione lavori, dal
   55% al 74%;
3) collaboratori  (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo
   facenti  parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al
   precedente punto 2) e che, firmandoli assumono, la responsabilita'
   dell'esattezza   delle  rilevazioni,  misurazioni,  dati  grafici,
   nell'ambto  delle  competenze  del proprio profilo professionale),
   dal 20% al 39%;
4) altri  componenti  dell'ufficio  tecnico  che hanno contribuito al
   progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati dal 5% al 10%.