Art. 4 Per progetti di importo compreso tra euro 154.937,07 (pari a L. 300.000.000) e euro 774.685,35 (pari a L 1.500.000.000) il fondo e' attribuito in ragione dell'1,4%, secondo la seguente ripartizione: 1) responsabile unico del procedimento, dall'1% al 5%; 2) tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilita' della progettazione firmando i relativi elaborati); tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza; incaricati della direzione lavori e del collaudo, dal 55% al 74%; 3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2) e che, firmandoli assumono la responsabilita' dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale), dal 20% al 39%; 4) altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati, dal 5% al 10%.