Art. 7

  Per  progetti  di importo superiore a euro 24.996.513,92 (pari a L.
48.400.000.000)  il fondo e' attribuito in ragione dell'1,0%, secondo
la seguente ripartizione:
1) responsabile unico del procedimento, dall'1% al 5%;
2) tecnici  che  hanno  redatto  il progetto (tecnici che nell'ambito
   delle   competenze   professionali  connesse  al  proprio  profilo
   professionale  assumono  la  responsabilita'  della  progettazione
   firmando i relativi elaborati); tecnici incaricati della redazione
   del piano della sicurezza; incaricati della direzione lavori e del
   collaudo, dal 55% al 74%;
3) collaboratori  (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo
   facenti  parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al
   precedente  punto 2) e che, firmandoli assumono la responsabilita'
   dell'esattezza   delle  rilevazioni,  misurazioni,  dati  grafici,
   nell'ambito  delle  competenze del proprio profilo professionale),
   dal 20% al 39%;
4) altri  componenti  dell'ufficio  tecnico  che hanno contribuito al
   progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati, dal 5% al 10%.