Art. 8 Per progetti i cui importi sono indicati negli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento e' possibile attribuire una maggiorazione fino ad un massimo dell'1,5%, qualora si ravvisi una delle cause di complessita' di seguito indicate: a) multidisciplinarita' del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se quindi lo stesso e' costituito da piu' sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove); b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e in generale se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi siano state difficolta' operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo; c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studie/o articolazioni piu' o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni; d) progettazione per stralci: ipotesi di difficolta' connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessita' delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.