Art. 8

  Per  progetti  i  cui importi sono indicati negli articoli 5, 6 e 7
del  presente  regolamento  e' possibile attribuire una maggiorazione
fino  ad  un massimo dell'1,5%, qualora si ravvisi una delle cause di
complessita' di seguito indicate:
a) multidisciplinarita'  del  progetto: ipotesi in cui alla redazione
   del  progetto  hanno  concorso  molteplici  specializzazioni  e se
   quindi lo stesso e' costituito da piu' sottoprogetti specialistici
   (impianti - strutture - studi - prove);
b) accertamenti  e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento
   e  completamento  e  in  generale  se  gli  studi  preliminari del
   progetto  eccedono  quelli normalmente richiesti, o vi siano state
   difficolta'  operative  e  logistiche  nel  corso  delle  indagini
   preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
c) soluzioni  tecnico-progettuali:  ipotesi  di adozione di soluzioni
   progettuali che hanno richiesto studie/o articolazioni piu' o meno
   originali   o   impiego   di   materiali  o  tecniche  costruttive
   sperimentali  o  originali sui quali sono stati effettuati studi o
   sperimentazioni;
d) progettazione  per  stralci:  ipotesi di difficolta' connesse alla
   redazione  di stralci funzionali, con particolare riferimento alla
   complessita'   delle   calcolazioni   tecniche   e   computistiche
   occorrenti.