Art. 2
               Uffici di livello dirigenziale generale

  1.  Il  direttore  generale  coordina  l'attivita'  degli uffici di
livello  dirigenziale  generale,  impartisce  direttive  per  il buon
andamento  complessivo  dell'attivita'  amministrativa  riferisce  al
Ministro  e  vigila su tutti i servizi dell'Amministrazione autonoma,
avvalendosi di un dirigente generale con incarico di cui all'articolo
19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
  2. Gli uffici di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione
autonoma sono i seguenti:
a) direzione centrale per gli affari generali ed il personale;
b) direzione   centrale  amministrativa  e  dei  sistemi  informativi
   automatizzati;
c) direzione centrale per le concessioni amministrative.
 
          Note all'art. 2:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma 10, del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
              "Art.  19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 10. I
          dirigenti  ai  quali  non  sia  affidata  la titolarita' di
          uffici  dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di
          vertice  delle  amministrazioni  che  ne abbiano interesse,
          funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
          incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalita'
          per  l'utilizzazione  dei predetti dirigenti sono stabilite
          con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3".