Art. 2 Uffici di livello dirigenziale generale 1. Il direttore generale coordina l'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale, impartisce direttive per il buon andamento complessivo dell'attivita' amministrativa riferisce al Ministro e vigila su tutti i servizi dell'Amministrazione autonoma, avvalendosi di un dirigente generale con incarico di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Gli uffici di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione autonoma sono i seguenti: a) direzione centrale per gli affari generali ed il personale; b) direzione centrale amministrativa e dei sistemi informativi automatizzati; c) direzione centrale per le concessioni amministrative.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3".