Art. 4 
 
  1. Al vicesindaco di comuni con popolazione fino a  1.000  abitanti
e' corrisposta un'indennita' mensile  di  funzione  pari  al  15%  di
quella prevista per il sindaco. 
  2. Al vicesindaco di comuni con popolazione  superiore  a  1.000  e
fino a  5.000  abitanti,  e'  corrisposta  un'indennita'  mensile  di
funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco. 
  3. Al vicesindaco di comuni con popolazione  superiore  a  5.000  e
fino a 10.000  abitanti,  e'  corrisposta  un'indennita'  mensile  di
funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco. 
  4. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore  a  10.000  e
fino a 50.000  abitanti,  e'  corrisposta  un'indennita'  mensile  di
funzione pari al 55% di quella prevista per il sindaco. 
  5. Al vicesindaco di comuni  con  popolazione  superiore  a  50.000
abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 75%
di quella prevista per il sindaco. 
  6. Agli assessori di comuni con popolazione fino a  1.000  abitanti
e' corrisposta un'indennita' mensile  di  funzione  pari  al  10%  di
quella prevista per il sindaco. 
  7. Agli assessori di comuni con popolazione  superiore  a  1.000  e
fino  a  5.000  abitanti  e'  corrisposta  un'indennita'  mensile  di
funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco. 
  8. Agli assessori di comuni con popolazione  superiore  a  5.000  e
fino a  50.000  abitanti  e'  corrisposta  un'indennita'  mensile  di
funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco. 
  9. Agli assessori di comuni con  popolazione  fra  i  50.000  ed  i
250.000 abitanti e' corrisposta  un'indennita'  mensile  di  funzione
pari al 60% di quella prevista per il sindaco. 
  10. Agli assessori di comuni con popolazione  superiore  a  250.000
abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 65%
di quella prevista per il sindaco.