Art. 5

  1.  All'articolo  7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1.  Le  procedure  per l'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica  di  cui  all'articolo  2 sono avviate dal Ministro per la
funzione  pubblica  almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza
previsti   dai  precedenti  decreti.  Entro  lo  stesso  termine,  le
organizzazioni  sindacali  del  personale  delle  Forze di polizia ad
ordinamento  civile  possono presentare proposte e richieste relative
alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze puo'
presentare  nel  termine  predetto,  anche  separatamente per sezioni
Carabinieri,  Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte
e  richieste  al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della
difesa  e,  per  il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle
finanze,  per  il  tramite  dello  stato  maggiore della Difesa o del
Comando generale corrispondente.
  1-bis.   Le   procedure   di   cui   all'articolo  2  hanno  inizio
contemporaneamente  e  si  sviluppano con carattere di contestualita'
nelle   fasi   successive,   compresa   quella  della  sottoscrizione
dell'ipotesi  di  accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di
polizia  ad  ordinamento  civile, e della sottoscrizione dei relativi
schemi  di  provvedimento,  per quanto attiene le Forze di polizia ad
ordinamento militare e al personale delle Forze armate.".
  2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n.  195, dopo le parole: "nonche' delle organizzazioni sindacali", la
parola: "maggiormente" e' eliminata.
  3.  All'articolo  7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5.  I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema di provvedimento
riguardante  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare di cui
all'articolo  2,  comma  1,  lettera  B), si svolgono in riunioni cui
partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri
e   del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  e  rappresentanti  delle
rispettive  sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello
schema di provvedimento concordato.".
  4.  All'articolo  7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7.  I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema di provvedimento
riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i
delegati  dello  stato  maggiore  della Difesa e i rappresentanti del
COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.".
  5.  All'articolo  7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
il comma 11 e' sostituito dai seguenti:
"11.   Il   Consiglio  dei  Ministri,  entro  quindici  giorni  dalla
sottoscrizione, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate
le  osservazioni  di  cui  ai  commi  4,  6 e 8, approva l'ipotesi di
accordo  sindacale  riguardante  le  Forze  di polizia ad ordinamento
civile  e  gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le
Forze  di  polizia  ad  ordinamento militare e le Forze armate, i cui
contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica
di  cui  all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere
del Consiglio di Stato.
11-bis.  Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del
controllo  preventivo di legittimita' sui decreti di cui al comma 11,
richieda  chiarimenti  o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo
3,  comma  2,  della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni
devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni.".
  6.  Il  comma  13 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e' sostituito dal seguente:
"13.  Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente
decreto  non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio
delle  relative  procedure,  il  Governo  riferisce  alla  Camera dei
deputati  ed  al  Senato  della  Repubblica  nelle  forme  e nei modi
stabiliti dai rispettivi regolamenti.".