Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) rifiuto pericoloso: i rifiuti solidi o liquidi individuati nell'allegato D al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426; b) impianto di incenerimento: qualsiasi apparato tecnico utilizzato per l'incenerimento di rifiuti pericolosi mediante ossidazione termica, compreso il pretrattamento tramite pirolisi o altri processi di trattamento termico, quali il processo al plasma, a condizione che i prodotti che si generano siano successivamente inceneriti, con o senza recupero del calore di combustione prodotto. In questa definizione sono inclusi gli impianti che effettuano coincenerimento, cioe' gli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti pericolosi che bruciano tali rifiuti come combustibile normale o addizionale per qualsiasi procedimento industriale, nonche' tutte le installazioni e il luogo dove queste sono ubicate, compresi: la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, lo stoccaggio, le apparecchiature di pretrattamento, l'inceneritore, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti risultanti dal processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento dei gas e delle acque di scarico, i camini, i dispositivi e sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento; c) nuovo impianto di incenerimento: un impianto per il quale l'autorizzazione alla costruzione viene rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; d) impianto di incenerimento preesistente: un impianto per il quale l'autorizzazione alla costruzione e' stata rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente decreto; e) valori limite di emissione: la concentrazione e/o la massa delle sostanze inquinanti che non deve essere superata nelle emissioni degli impianti durante un periodo specificato; f) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto; g) capacita' nominale dell'impianto di incenerimento: la somma delle capacita' di incenerimento dei forni che compongono l'impianto, quali previste dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantita' di rifiuti che puo' essere incenerita in un'ora, riferita al potere calorifico medio dei rifiuti stessi.
Note all'art. 2: - L'allegato D al decreto legislativo n. 22/1997, e' il seguente: "Allegato D (previsto dall'art. 7, comma 4) RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 1, PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE Introduzione 1. I vari tipi di rifiuti figuranti nell'elenco sono pienamente definiti dal codice a sei cifre per i rifiuti e dalle rispettive sezioni a due cifre e a quattro cifre. 2. L'inclusione nell'elenco non significa che il materiale o l'oggetto siano da considerarsi rifiuti in tutti i casi. L'inclusione e' pertinente soltanto quando venga soddisfatta la definizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE, purche' non si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva. 3. I rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle disposizioni della direttiva 91/689/CEE, purche' non si applichi l'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva. 4. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o piu' caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE".