Art. 2
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto   pericoloso:  i  rifiuti  solidi  o  liquidi  individuati
   nell'allegato  D  al  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
   come  modificato  ed  integrato dal decreto legislativo 8 novembre
   1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426;
b) impianto  di  incenerimento: qualsiasi apparato tecnico utilizzato
   per  l'incenerimento  di  rifiuti  pericolosi mediante ossidazione
   termica,  compreso  il  pretrattamento  tramite  pirolisi  o altri
   processi  di  trattamento  termico, quali il processo al plasma, a
   condizione  che  i  prodotti che si generano siano successivamente
   inceneriti,  con  o  senza  recupero  del  calore  di  combustione
   prodotto.  In  questa  definizione  sono  inclusi gli impianti che
   effettuano  coincenerimento,  cioe'  gli  impianti  non  destinati
   principalmente   all'incenerimento   di   rifiuti  pericolosi  che
   bruciano  tali rifiuti come combustibile normale o addizionale per
   qualsiasi procedimento industriale, nonche' tutte le installazioni
   e  il  luogo  dove queste sono ubicate, compresi: la ricezione dei
   rifiuti   in   ingresso   allo  stabilimento,  lo  stoccaggio,  le
   apparecchiature  di  pretrattamento,  l'inceneritore, i sistemi di
   alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria
   di  combustione,  i  generatori  di  calore, le apparecchiature di
   trattamento,  movimentazione  e  stoccaggio dei rifiuti risultanti
   dal  processo  di incenerimento, le apparecchiature di trattamento
   dei  gas  e  delle  acque  di  scarico,  i camini, i dispositivi e
   sistemi  di  controllo delle varie operazioni e di registrazione e
   monitoraggio delle condizioni di incenerimento;
c) nuovo   impianto  di  incenerimento:  un  impianto  per  il  quale
   l'autorizzazione alla costruzione viene rilasciata successivamente
   alla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) impianto  di  incenerimento preesistente: un impianto per il quale
   l'autorizzazione  alla costruzione e' stata rilasciata prima della
   data di entrata in vigore del presente decreto;
e) valori  limite  di emissione: la concentrazione e/o la massa delle
   sostanze  inquinanti  che non deve essere superata nelle emissioni
   degli impianti durante un periodo specificato;
f) gestore:  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  che  detiene o
   gestisce l'impianto;
g) capacita'  nominale dell'impianto di incenerimento: la somma delle
   capacita'  di  incenerimento  dei forni che compongono l'impianto,
   quali  previste dal costruttore e confermate dal gestore, espressa
   in  quantita'  di  rifiuti  che  puo' essere incenerita in un'ora,
   riferita al potere calorifico medio dei rifiuti stessi.
 
          Note all'art. 2:
              - L'allegato D al decreto legislativo n. 22/1997, e' il
          seguente:
                                                          "Allegato D
                                      (previsto dall'art. 7, comma 4)
                   RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 1,
                    PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE
                                 Introduzione
              1.  I  vari  tipi di rifiuti figuranti nell'elenco sono
          pienamente  definiti dal codice a sei cifre per i rifiuti e
          dalle rispettive sezioni a due cifre e a quattro cifre.
              2.   L'inclusione  nell'elenco  non  significa  che  il
          materiale  o  l'oggetto  siano  da  considerarsi rifiuti in
          tutti  i  casi.  L'inclusione e' pertinente soltanto quando
          venga  soddisfatta  la  definizione  di  rifiuti  ai  sensi
          dell'articolo  1,  lettera  a)  della direttiva 75/442/CEE,
          purche'  non si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera
          b) della direttiva.
              3.  I  rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle
          disposizioni  della  direttiva  91/689/CEE,  purche' non si
          applichi l'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva.
              4.  Conformemente  all'articolo 1, paragrafo 4, secondo
          trattino  della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da
          quelli  elencati  in appresso, che secondo uno Stato membro
          presentino    una    o    piu'   caratteristiche   indicate
          nell'allegato   III   della   direttiva   91/689/CEE   sono
          pericolosi.  Tutti  questi  casi  saranno  notificati  alla
          Commissione  e  verranno  esaminati in vista della modifica
          dell'elenco  conformemente  all'articolo 18 della direttiva
          75/442/CEE".