Art. 5 Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di coincenerimento di rifiuti pericolosi 1. Le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti che effettuano coincenerimento sono rilasciate dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426. 2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e' vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 25 parti per milione. 3. Le autorizzazioni di cui al comma 1, sono rilasciate soltanto se dalla domanda risulta che la progettazione, l'attrezzatura e la gestione dell'impianto prevedono l'adozione di adeguate misure preventive contro l'inquinamento ambientale e che siano quindi rispettate, qualunque sia la quantita' di calore prodotta mediante combustione di rifiuti, le linee guida per categorie di impianti industriali diversi dagli impianti destinati principalmente all'incenerimento, da emanarsi nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono indicare esplicitamente i tipi e le quantita' di rifiuti pericolosi che possono essere coinceneriti nell'impianto, la potenza termica nominale della singola apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati i rifiuti come combustibili, il flusso di massa minimo e massimo dei rifiuti che alimentano l'impianto, il loro minimo e massimo potere calorifico inferiore e il loro contenuto massimo di agenti inquinanti, quali, in particolare, PCB, PCT, pentaclorofenolo (PCP), composti contenenti cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti. Nel caso di coincenerimento di oli usati, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di cui al comma 1 deve inoltre riportare esplicitamente il divieto di cui al comma 2.
Note all'art. 5: - Per il testo degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedasi nelle note all'art. 4. - Per il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si vede nelle note al titolo. - L'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 95 del 27 gennaio 1992 e' il seguente: "Art. 9 (Combustione). - 1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, utilizzano gli oli usati come combustibili previo inoltro alla competente autorita' regionale di una dichiarazione attestante i quantitativi degli oli da impiegare ed il rispetto dei presupposti e dei limiti di emissione previsti dall'allegato A al presente decreto, nonche' il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche emanate ai sensi dell'art. 4, comma 3. L'autorita' regionale puo', entro venti giorni dal ricevimento della dichiarazione, sospendere o negare l'utilizzazione richiesta nell'ambito della potesta' prescritta di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Resta ferma la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 2. E' vietata la combustione degli oli usati in impianti di potenzialita' termica inferiore a 6 MW. 3. E' vietata la combustione degli oli usati contenenti PCB e PCT in concentrazione superiore a quanto previsto all'art. 3, comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da idonea certificazione sul contenuto di PCB e PCT nella partita destinata alla combustione".