Art. 5
          Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio
        di impianti di coincenerimento di rifiuti pericolosi

  1.   Le  autorizzazioni  alla  costruzione  e  all'esercizio  degli
impianti  non  destinati  principalmente all'incenerimento di rifiuti
che  effettuano coincenerimento sono rilasciate dalla regione o dalla
provincia  autonoma ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 28
del  decreto  legislativo  5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed
integrato  dal  decreto  legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e dalla
legge 9 dicembre 1998, n. 426.
  2.  Ai  sensi  dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27
gennaio  1992,  n.  95,  e'  vietato  il coincenerimento di oli usati
contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 25 parti per
milione.
  3. Le autorizzazioni di cui al comma 1, sono rilasciate soltanto se
dalla  domanda  risulta  che  la  progettazione,  l'attrezzatura e la
gestione   dell'impianto  prevedono  l'adozione  di  adeguate  misure
preventive  contro  l'inquinamento  ambientale  e  che  siano  quindi
rispettate,  qualunque  sia  la quantita' di calore prodotta mediante
combustione  di  rifiuti,  le  linee  guida per categorie di impianti
industriali   diversi   dagli   impianti   destinati   principalmente
all'incenerimento,   da   emanarsi   nel   rispetto  della  normativa
comunitaria vigente in materia ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  4.   Le   autorizzazioni   di   cui  al  comma  1  devono  indicare
esplicitamente  i  tipi  e  le  quantita'  di  rifiuti pericolosi che
possono   essere   coinceneriti  nell'impianto,  la  potenza  termica
nominale  della  singola  apparecchiatura  dell'impianto  in cui sono
alimentati  i  rifiuti come combustibili, il flusso di massa minimo e
massimo  dei  rifiuti  che  alimentano  l'impianto,  il loro minimo e
massimo  potere  calorifico  inferiore e il loro contenuto massimo di
agenti  inquinanti, quali, in particolare, PCB, PCT, pentaclorofenolo
(PCP), composti contenenti cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti. Nel
caso  di coincenerimento di oli usati, l'autorizzazione all'esercizio
dell'impianto di cui al comma 1 deve inoltre riportare esplicitamente
il divieto di cui al comma 2.
 
          Note all'art. 5:
              - Per  il  testo  degli  articoli  27  e 28 del decreto
          legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  vedasi nelle note
          all'art. 4.
              - Per  il  testo  dell'art. 3, comma 2, del decreto del
          Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si vede
          nelle note al titolo.
              - L'art.  9, comma 3, del decreto legislativo n. 95 del
          27 gennaio 1992 e' il seguente:
              "Art.  9  (Combustione). - 1. Le imprese autorizzate ai
          sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988,  n.  203,  utilizzano gli oli usati come combustibili
          previo  inoltro  alla competente autorita' regionale di una
          dichiarazione   attestante  i  quantitativi  degli  oli  da
          impiegare  ed  il  rispetto dei presupposti e dei limiti di
          emissione  previsti  dall'allegato  A  al presente decreto,
          nonche'  il  possesso  dei  requisiti  previsti dalle norme
          tecniche emanate ai sensi dell'art. 4, comma 3. L'autorita'
          regionale  puo',  entro  venti giorni dal ricevimento della
          dichiarazione,    sospendere   o   negare   l'utilizzazione
          richiesta  nell'ambito  della potesta' prescritta di cui al
          citato  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988,  n.  203.  Resta  ferma  la  competenza  del Ministro
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, nei casi
          di  cui  all'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
              2. E'   vietata  la  combustione  degli  oli  usati  in
          impianti di potenzialita' termica inferiore a 6 MW.
              3. E' vietata la combustione degli oli usati contenenti
          PCB  e  PCT  in  concentrazione superiore a quanto previsto
          all'art.  3,  comma  4.  La dichiarazione di cui al comma 1
          deve  essere  accompagnata  da  idonea  certificazione  sul
          contenuto  di  PCB  e  PCT  nella  partita  destinata  alla
          combustione".