Art. 6 Obblighi di comunicazione 1. I Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita' redigono ed inoltrano alla Commissione europea ogni tre anni una relazione concernente l'applicazione del presente decreto con le modalita' previste dall'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE.
Nota all'art. 6: - L'art. 5 della direttiva 91/692/CEE e' il seguente: "Art. 5. - Il testo seguente delle disposizioni menzionate nell'allegato VI e' sostituito dal testo seguente: "Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale corcernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione e' elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplano dalla relazione. La relazione e' trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato. La prima relazione contempla il periodo dal 1995 al 1997 compreso. La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri ".