Art. 6
                      Obblighi di comunicazione

  1.  I  Ministeri  dell'ambiente,  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato   e   della   sanita'  redigono  ed  inoltrano  alla
Commissione   europea   ogni   tre  anni  una  relazione  concernente
l'applicazione   del  presente  decreto  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE.
 
          Nota all'art. 6:
              - L'art. 5 della direttiva 91/692/CEE e' il seguente:
              "Art.   5.  -  Il  testo  seguente  delle  disposizioni
          menzionate   nell'allegato   VI  e'  sostituito  dal  testo
          seguente:
                "Ogni  tre  anni  gli  Stati  membri  comunicano alla
          Commissione  informazioni  sull'applicazione della presente
          direttiva   nel   contesto   di  una  relazione  settoriale
          corcernente    anche   le   altre   direttive   comunitarie
          pertinenti.  Tale  relazione  e' elaborata sulla base di un
          questionario  o  di  uno schema elaborato dalla Commissione
          secondo  la  procedura  di  cui  all'art. 6 della direttiva
          91/692/CEE.  Il  questionario o lo schema sono inviati agli
          Stati   membri  sei  mesi  prima  dell'inizio  del  periodo
          contemplano dalla relazione. La relazione e' trasmessa alla
          Commissione  entro  nove mesi dalla fine del periodo di tre
          anni da essa contemplato.
              La  prima  relazione  contempla  il periodo dal 1995 al
          1997 compreso.
              La   Commissione  pubblica  una  relazione  comunitaria
          sull'applicazione  della  direttiva  entro  nove mesi dalla
          ricezione delle relazioni degli Stati membri ".