Art. 7
                            Informazione

  1.  Le  domande  di  autorizzazione  e  le relative decisioni della
regione  o  della provincia autonoma competente, nonche' il risultato
dei controlli previsti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto, sono
resi  accessibili  al pubblico alle condizioni e secondo le procedure
stabilite dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.
 
          Nota all'art. 7:
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, reca:
          "Attuazione  della  direttiva  90/313/CEE,  concernente  la
          liberta'   di  accesso  alle  informazioni  in  materia  di
          ambiente".