Art. 7 Informazione 1. Le domande di autorizzazione e le relative decisioni della regione o della provincia autonoma competente, nonche' il risultato dei controlli previsti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto, sono resi accessibili al pubblico alle condizioni e secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.
Nota all'art. 7: - Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, reca: "Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia di ambiente".