Art. 8 Disposizioni transitorie e finali 1. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, la costruzione e l'esercizio o l'esercizio degli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti, nei quali si intenda effettuare il coincenerimento di rifiuti pericolosi in quantita' tale che il calore da questi prodotto sia superiore al 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento, sono autorizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, se rispettano le seguenti condizioni: a) siano osservati almeno i requisiti di cui all'allegato 1; b) i bruciatori e gli iniettori di rifiuti pericolosi siano installati ed i rifiuti stessi siano aggiunti in modo tale da garantire il piu' completo livello di incenerimento possibile. 2. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, la costruzione e l'esercizio o l'esercizio degli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti pericolosi, nei quali si intenda effettuare il coincenerimento di rifiuti pericolosi in quantita' tale che il calore da questi prodotto non superi il 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento, sono autorizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, se rispettano le seguenti condizioni: a) siano osservati almeno i requisiti di cui all'allegato 2, suballegati 1 e 2; b) i bruciatori e gli iniettori di rifiuti pericolosi siano installati ed i rifiuti stessi siano aggiunti in modo tale da garantire il piu' completo livello di incenerimento possibile. Dal confronto dei risultati delle misurazioni effettuate entro sei mesi dall'inizio dell'alimentazione di tali impianti con rifiuti pericolosi, nelle condizioni piu' sfavorevoli previste, deve risultare che i valori limite di emissione di cui all'allegato 2 sono rispettati; per tale periodo l'autorita' competente puo' consentire deroghe rispetto alla percentuale 40% indicata nel precedente paragrafo. 3. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, la costruzione e l'esercizio o l'esercizio degli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti nei quali si intenda effettuare il coincenerimento di oli usati, qualunque sia la quantita' di calore prodotta mediante combustione di tali rifiuti pericolosi, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 2, sono autorizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, se rispettano le seguenti condizioni: a) gli oli usati e le miscele oleose siano conformi ai requisiti prescritti nell'allegato 3, suballegato 1, secondo i metodi di analisi ivi indicati; b) la potenza termica nominale della singola apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati gli oli usati come combustibile sia pari o superiore a 6 MW; c) i bruciatori e gli iniettori di oli usati siano installati ed i rifiuti stessi siano aggiunti in modo tale da garantire il piu' completo livello di incenerimento possibile; d) siano osservati almeno i requisiti di cui all'allegato 3, suballegato 2. 4. Gli impianti preesistenti destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti si adeguano alle norme tecniche e ai valori limite di emissione di cui all'allegato 1 entro il 1o luglio 2000. 5. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, gli impianti preesistenti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti nei quali gia' si effettua il coincenerimento di rifiuti pericolosi si adeguano entro il 1o luglio 2000 alle disposizioni di cui al comma 1 o al comma 2, in funzione del valore della percentuale di calore prodotta dalla combustione dei rifiuti, rispetto al 40% ivi indicato. 6. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, gli impianti preesistenti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti nei quali gia' si effettua il coincenerimento di oli usati, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 2, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 3 entro il 1o luglio 2000. 7. L'obbligo di adeguamento di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applica agli impianti preesistenti a condizione che, entro il 1o luglio 2000, il gestore comunichi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge n. 241/1990, alla regione o provincia autonoma competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che l'impianto sara' definitivamente chiuso oppure cessera' di effettuare il coincenerimento entro il 30 giugno 2002 e che fino a tale data non funzionera' per piu' di 20.000 ore. 8. Per gli impianti di cui ai commi 4 e 5, fermo restando l'obbligo a carico del gestore di adeguamento previsto dagli stessi commi, la regione o la provincia autonoma competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in occasione del primo rinnovo dell'autorizzazione successivo all'entrata in vigore del presente decreto, provvede all'aggiornamento della stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal presente decreto. 9. I gestori degli impianti che effettuavano coincenerimento di oli usati per effetto di sola autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, come disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, fermo restando l'obbligo di adeguamento di cui al comma 6, presentano la domanda di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. I gestori degli impianti che effettuavano coincenerimento di rifiuti pericolosi ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, fermo restando l'obbligo di adeguamento di cui al comma 5, presentano la domanda di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 11. Fino all'adeguamento e comunque non oltre il termine del 1o luglio 2000, previsto nei commi 4, 5 e 6, oppure fino alla definitiva chiusura o cessazione di coincenerimento prevista nel comma 7 entro e non oltre il 30 giugno 2002, si applicano agli impianti preesistenti le norme tecniche previgenti all'entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 febbraio 2000 Il Ministro dell'ambiente Ronchi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta Il Ministro della sanita' Bindi Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2000 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 39
Note all'art. 8: - L'art. 21 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e diritto di accesso a documenti amministrativi) e' il seguente: "Art. 21. - 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato. 2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformita' di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attivita' al sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente". - L'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: "Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si veda nelle note al titolo". - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati): "Art. 9 (Combustione). - 1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, utilizzano gli oli usati come combustibili previo inoltro alla competente autorita' regionale di una dichiarazione attestante i quantitativi degli oli da impiegare ed il rispetto dei presupposti e dei limiti di emissione previsti dall'allegato A al presente decreto, nonche' il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche emanate ai sensi dell'art. 4, comma 3. L'autorita' regionale puo', entro venti giorni dal ricevimento della dichiarazione, sospendere o negare l'utilizzazione richiesta nell'ambito della potesta' prescrittiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Resta ferma la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 2. E' vietata la combustione degli oli usati in impianti di potenzialita' termica inferiore a 6 MW. 3. E' vietata la combustione degli oli usati contenenti PCB e PCT in concentrazione superiore a quanto previsto all'art. 3, comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da idonea certificazione sul contenuto di PCB e PCT nella partita destinata alla combustione". Note all'allegato 1: - Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, reca: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole". - Per l'argomento del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedasi nelle note al titolo. Note all'allegato 2: - Per il testo dell'art. 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, vedasi nelle note al titolo. - Per l'argomento del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedasi nelle note al titolo. Note all'allegato 3: - Per il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, vedasi nelle note al titolo.