Art. 8
                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo
5, comma 3, la costruzione e l'esercizio o l'esercizio degli impianti
non  destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti, nei quali
si  intenda  effettuare  il  coincenerimento di rifiuti pericolosi in
quantita'  tale che il calore da questi prodotto sia superiore al 40%
del  calore  totale  prodotto  dall'impianto  in  qualsiasi  fase  di
funzionamento,  sono  autorizzati  secondo  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 5, se rispettano le seguenti condizioni:
a) siano osservati almeno i requisiti di cui all'allegato 1;
b) i   bruciatori   e  gli  iniettori  di  rifiuti  pericolosi  siano
   installati  ed  i  rifiuti  stessi  siano aggiunti in modo tale da
   garantire il piu' completo livello di incenerimento possibile.
  2. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo
5, comma 3, la costruzione e l'esercizio o l'esercizio degli impianti
non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti pericolosi,
nei  quali  si  intenda  effettuare  il  coincenerimento  di  rifiuti
pericolosi  in  quantita'  tale  che il calore da questi prodotto non
superi  il  40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi
fase  di  funzionamento,  sono autorizzati secondo le disposizioni di
cui all'articolo 5, se rispettano le seguenti condizioni:
a) siano   osservati  almeno  i  requisiti  di  cui  all'allegato  2,
   suballegati 1 e 2;
b) i   bruciatori   e  gli  iniettori  di  rifiuti  pericolosi  siano
   installati  ed  i  rifiuti  stessi  siano aggiunti in modo tale da
   garantire il piu' completo livello di incenerimento possibile.
Dal  confronto  dei  risultati delle misurazioni effettuate entro sei
mesi  dall'inizio  dell'alimentazione  di  tali  impianti con rifiuti
pericolosi,   nelle   condizioni   piu'  sfavorevoli  previste,  deve
risultare che i valori limite di emissione di cui all'allegato 2 sono
rispettati;  per  tale periodo l'autorita' competente puo' consentire
deroghe   rispetto  alla  percentuale  40%  indicata  nel  precedente
paragrafo.
  3. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo
5, comma 3, la costruzione e l'esercizio o l'esercizio degli impianti
non  destinati  principalmente all'incenerimento di rifiuti nei quali
si  intenda effettuare il coincenerimento di oli usati, qualunque sia
la  quantita' di calore prodotta mediante combustione di tali rifiuti
pericolosi, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 2,
sono  autorizzati  secondo  le disposizioni di cui all'articolo 5, se
rispettano le seguenti condizioni:
a) gli  oli  usati  e  le  miscele oleose siano conformi ai requisiti
   prescritti  nell'allegato  3,  suballegato  1, secondo i metodi di
   analisi ivi indicati;
b) la   potenza   termica   nominale  della  singola  apparecchiatura
   dell'impianto   in   cui   sono  alimentati  gli  oli  usati  come
   combustibile sia pari o superiore a 6 MW;
c) i  bruciatori  e  gli iniettori di oli usati siano installati ed i
   rifiuti  stessi  siano  aggiunti in modo tale da garantire il piu'
   completo livello di incenerimento possibile;
d) siano   osservati  almeno  i  requisiti  di  cui  all'allegato  3,
   suballegato 2.
  4.    Gli    impianti    preesistenti    destinati   principalmente
all'incenerimento  di  rifiuti  si  adeguano alle norme tecniche e ai
valori  limite  di emissione di cui all'allegato 1 entro il 1o luglio
2000.
  5. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo
5,  comma  3,  gli impianti preesistenti non destinati principalmente
all'incenerimento   di   rifiuti   nei  quali  gia'  si  effettua  il
coincenerimento  di rifiuti pericolosi si adeguano entro il 1o luglio
2000  alle  disposizioni  di cui al comma 1 o al comma 2, in funzione
del valore della percentuale di calore prodotta dalla combustione dei
rifiuti, rispetto al 40% ivi indicato.
  6. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo
5,  comma  3,  gli impianti preesistenti non destinati principalmente
all'incenerimento   di   rifiuti   nei  quali  gia'  si  effettua  il
coincenerimento  di  oli  usati,  fermo  restando  il  divieto di cui
all'articolo  5,  comma  2,  si  adeguano alle disposizioni di cui al
comma 3 entro il 1o luglio 2000.
  7. L'obbligo di adeguamento di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applica
agli impianti preesistenti a condizione che, entro il 1o luglio 2000,
il  gestore  comunichi,  ai  sensi e per gli effetti dell'articolo 21
della legge n. 241/1990, alla regione o provincia autonoma competente
al  rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 28
del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che l'impianto sara'
definitivamente    chiuso    oppure   cessera'   di   effettuare   il
coincenerimento  entro  il  30 giugno 2002 e che fino a tale data non
funzionera' per piu' di 20.000 ore.
  8. Per gli impianti di cui ai commi 4 e 5, fermo restando l'obbligo
a  carico  del gestore di adeguamento previsto dagli stessi commi, la
regione    o   la   provincia   autonoma   competente   al   rilascio
dell'autorizzazione  all'esercizio di cui all'articolo 28 del decreto
legislativo  5  febbraio  1997, n. 22, in occasione del primo rinnovo
dell'autorizzazione  successivo  all'entrata  in  vigore del presente
decreto,  provvede  all'aggiornamento  della  stessa secondo le norme
regolamentari e tecniche stabilite dal presente decreto.
  9. I gestori degli impianti che effettuavano coincenerimento di oli
usati  per  effetto  di  sola autorizzazione ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  24  maggio 1988, n. 203, come disposto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, fermo
restando  l'obbligo  di  adeguamento di cui al comma 6, presentano la
domanda di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del
decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  entro  e non oltre
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  10.  I  gestori  degli impianti che effettuavano coincenerimento di
rifiuti pericolosi ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 16
gennaio 1995, fermo restando l'obbligo di adeguamento di cui al comma
5,  presentano  la  domanda  di autorizzazione all'esercizio ai sensi
dell'articolo  28  del  decreto  legislativo  5 febbraio 1997, n. 22,
entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  11.  Fino  all'adeguamento  e  comunque non oltre il termine del 1o
luglio 2000, previsto nei commi 4, 5 e 6, oppure fino alla definitiva
chiusura o cessazione di coincenerimento prevista nel comma 7 entro e
non  oltre il 30 giugno 2002, si applicano agli impianti preesistenti
le  norme  tecniche  previgenti  all'entrata  in  vigore del presente
decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 25 febbraio 2000
                      Il Ministro dell'ambiente
                               Ronchi
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                                Letta
                      Il Ministro della sanita'
                                Bindi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2000
  Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 39
 
          Note all'art. 8:
              - L'art.  21  della  legge  n. 241/1990 (Nuove norme in
          materia di procedimenti amministrativi e diritto di accesso
          a documenti amministrativi) e' il seguente:
              "Art.  21. - 1. Con la denuncia o con la domanda di cui
          agli  articoli  19  e  20  l'interessato deve dichiarare la
          sussistenza  dei  presupposti  e  dei  requisiti  di  legge
          richiesti.  In  caso  di  dichiarazioni  mendaci o di false
          attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita'
          e  dei  suoi  effetti a legge o la sanatoria prevista dagli
          articoli  medesimi  ed  il  dichiarante  e'  punito  con la
          sanzione  prevista  dall'art.  483 del codice penale, salvo
          che il fatto costituisca piu' grave reato.
              2. Le   sanzioni   attualmente   previste  in  caso  di
          svolgimento  dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso
          dell'amministrazione  o in difformita' di esso si applicano
          anche   nei   riguardi  di  coloro  i  quali  diano  inizio
          all'attivita'  al  sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza
          dei  requisiti  richiesti  o, comunque, in contrasto con la
          normativa vigente".
              - L'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22, e' il seguente:
                "Per  l'argomento  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  24  maggio  1988, n. 203, si veda nelle note al
          titolo".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo   27  gennaio 1992,  n.  95  (Attuazione  delle
          direttive    75/439/CEE    e   87/101/CEE   relative   alla
          eliminazione degli oli usati):
              "Art.  9  (Combustione). - 1. Le imprese autorizzate ai
          sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988,  n.  203,  utilizzano gli oli usati come combustibili
          previo  inoltro  alla competente autorita' regionale di una
          dichiarazione   attestante  i  quantitativi  degli  oli  da
          impiegare  ed  il  rispetto dei presupposti e dei limiti di
          emissione  previsti  dall'allegato  A  al presente decreto,
          nonche'  il  possesso  dei  requisiti  previsti dalle norme
          tecniche emanate ai sensi dell'art. 4, comma 3. L'autorita'
          regionale  puo',  entro  venti giorni dal ricevimento della
          dichiarazione,    sospendere   o   negare   l'utilizzazione
          richiesta nell'ambito della potesta' prescrittiva di cui al
          citato  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988,  n.  203.  Resta  ferma  la  competenza  del Ministro
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, nei casi
          di  cui  all'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
              2. E'   vietata  la  combustione  degli  oli  usati  in
          impianti di potenzialita' termica inferiore a 6 MW.
              3. E' vietata la combustione degli oli usati contenenti
          PCB  e  PCT  in  concentrazione superiore a quanto previsto
          all'art.  3,  comma  4.  La dichiarazione di cui al comma 1
          deve  essere  accompagnata  da  idonea  certificazione  sul
          contenuto  di  PCB  e  PCT  nella  partita  destinata  alla
          combustione".
          Note all'allegato 1:
              - Il  decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, reca:
          "Disposizioni  sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
          recepimento   della  direttiva  91/271/CEE  concernente  il
          trattamento  delle  acque  reflue  urbane e della direttiva
          91/676/CEE    relativa    alla   protezione   delle   acque
          dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati  provenienti  da
          fonti agricole".
              - Per  l'argomento  del  decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22, vedasi nelle note al titolo.
          Note all'allegato 2:
              - Per  il  testo  dell'art. 3, comma 2, lettera b), del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
          203, vedasi nelle note al titolo.
              - Per  l'argomento  del  decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22, vedasi nelle note al titolo.
          Note all'allegato 3:
              - Per  il  testo  dell'art. 3, comma 2, del decreto del
          Presidente  della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, vedasi
          nelle note al titolo.