Art. 10 Ordinamento 1. Il segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni: a) si avvale di due vice segretari generali, di cui uno civile ed uno di norma militare, nominati secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente sentiti il Capo di Stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa. I vice segretari generali sono scelti, se civili, tra i dirigenti di prima fascia del ruolo unico delle amministrazioni dello Stato; se militari, tra gli ufficiali con grado di tenente generale, ammiragli di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, appartenenti a Forza armata diversa da quella del Segretario generale. Le funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti sono attribuite dal Segretario generale ad uno dei due vice segretari generali; b) dispone del Segretariato generale, ordinato, ai sensi dellarticolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, di massima in reparti e uffici posti, in base alla natura delle attivita' svolte, alle dipendenze dei due vice segretari generali con compiti di pianificazione, coordinamento e controllo nei vari settori e funzioni di attivita'. Ai reparti e uffici e' assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentativita' delle tre Forze armate, nonche' personale civile; ad essi sono preposti ufficiali generali o ammiragli e colonnelli o capitani di vascello delle tre Forze armate, nonche' dirigenti civili. 2. Il raggruppamento autonomo della difesa e l'ufficio amministrazioni speciali di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sono posti alle dipendenze di un vice segretario generale. 3. Ove il Segretario generale ed i vice segretari generali della difesa siano scelti al di fuori del personale militare, si provvede, se necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del Ministero della difesa sulla base della normativa vigente assicurando il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di personale. 4. Il Segretario generale della difesa puo' delegare competenze nell'area tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti ad un funzionario civile della difesa oppure ad un esperto di provata competenza, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive comperenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". - Il testo degli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente "Riodinamento delle carriere e revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa", e' il seguente: "Art. 34. E' istituito, alle dipendenze del capo dell'ufficio del segretario generale del Ministero della difesa, un raggruppamento autonomo comandato da un ufficiale con grado di generale di brigata o corrispondente, con i seguenti compiti: inquadramento dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'aeronautica comunque impiegati presso il Ministero della difesa e presso gli Stati maggiori; inquadramento dei reparti automobilistici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impiegati per le esigenze del Ministero della difesa e degli Stati maggiori". "Art. 35. E' istituito, alle dipendenze del capo dell'ufficio del segretario generale del Ministero della difesa, l'ufficio amministrazioni speciali che provvede alla corresponsione degli assegni ai personali militari dipendenti dall'amministrazione centrale della difesa o che si trovino in speciali posizioni in Italia o all'estero e che non abbiano un proprio centro amministrativo, nonche' alle operazioni amministrative e contabili affidate dal Ministro all'ufficio stesso".