Art. 10
                             Ordinamento

  1.  Il  segretario  generale della difesa per l'esercizio delle sue
attribuzioni:
a) si avvale di due vice segretari generali, di cui uno civile ed uno
   di  norma  militare, nominati secondo le procedure stabilite dalla
   normativa vigente sentiti il Capo di Stato maggiore della difesa e
   il  Segretario  generale  della  difesa. I vice segretari generali
   sono  scelti, se civili, tra i dirigenti di prima fascia del ruolo
   unico  delle  amministrazioni  dello  Stato;  se militari, tra gli
   ufficiali  con  grado  di tenente generale, ammiragli di squadra o
   generale  di  squadra  aerea  in  servizio  permanente  effettivo,
   appartenenti  a  Forza  armata  diversa  da  quella del Segretario
   generale.  Le funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti
   sono  attribuite  dal  Segretario  generale  ad  uno  dei due vice
   segretari generali;
b) dispone del Segretariato generale, ordinato, ai sensi dellarticolo
   17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
   successive modificazioni, di massima in reparti e uffici posti, in
   base  alla  natura delle attivita' svolte, alle dipendenze dei due
   vice   segretari   generali   con   compiti   di   pianificazione,
   coordinamento   e   controllo  nei  vari  settori  e  funzioni  di
   attivita'. Ai reparti e uffici e' assegnato personale militare, su
   base  di  equilibrata  rappresentativita'  delle tre Forze armate,
   nonche' personale civile; ad essi sono preposti ufficiali generali
   o  ammiragli  e  colonnelli o capitani di vascello delle tre Forze
   armate, nonche' dirigenti civili.
  2.   Il   raggruppamento   autonomo   della   difesa   e  l'ufficio
amministrazioni  speciali di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e
35  del  decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n.
1478, sono posti alle dipendenze di un vice segretario generale.
  3.  Ove  il  Segretario generale ed i vice segretari generali della
difesa  siano scelti al di fuori del personale militare, si provvede,
se  necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del Ministero
della  difesa  sulla  base  della  normativa  vigente  assicurando il
rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di personale.
  4.  Il  Segretario  generale  della difesa puo' delegare competenze
nell'area  tecnico-amministrativa  e nell'area tecnico-industriale in
materia  di armamenti ad un funzionario civile della difesa oppure ad
un  esperto  di  provata  competenza,  assunto  con contratto a tempo
determinato  ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 10:
              - Il  testo  dell'art.  17,  comma  4-bis, della citata
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
              "4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il  Ministro  del  tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti
          dal   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive   modificazioni,   con   i   contenuti   e   con
          l'osservanza dei criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  comperenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
              - Il  testo  degli  articoli  34  e  35 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  18 novembre  1965,  n. 1478,
          concernente  "Riodinamento delle carriere e revisione degli
          organici   degli   impiegati  civili  del  Ministero  della
          difesa", e' il seguente:
              "Art.  34.  E'  istituito,  alle  dipendenze  del  capo
          dell'ufficio  del  segretario  generale del Ministero della
          difesa,   un   raggruppamento   autonomo  comandato  da  un
          ufficiale    con   grado   di   generale   di   brigata   o
          corrispondente, con i seguenti compiti:
                inquadramento  dei  militari di truppa dell'Esercito,
          della  Marina  e dell'aeronautica comunque impiegati presso
          il Ministero della difesa e presso gli Stati maggiori;
                inquadramento     dei     reparti     automobilistici
          dell'Esercito,  della  Marina  e dell'Aeronautica impiegati
          per  le  esigenze  del Ministero della difesa e degli Stati
          maggiori".
              "Art.  35.  E'  istituito,  alle  dipendenze  del  capo
          dell'ufficio  del  segretario  generale del Ministero della
          difesa,  l'ufficio  amministrazioni  speciali  che provvede
          alla  corresponsione  degli  assegni  ai personali militari
          dipendenti dall'amministrazione centrale della difesa o che
          si  trovino  in speciali posizioni in Italia o all'estero e
          che  non  abbiano un proprio centro amministrativo, nonche'
          alle  operazioni  amministrative  e  contabili affidate dal
          Ministro all'ufficio stesso".