Art. 11 Configurazione delle cariche 1. I Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica: a) sono ufficiali della rispettiva Forza armata che all'atto della nomina rivestono grado di tenente generale, ammiraglio di squadra, generale di squadra aerea in servizio permanente; b) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa; c) rispondono al Capo di Stato maggiore della difesa dell'attuazione delle direttive e delle disposizioni ricevute; d) nell'ambito della rispettiva Forza armata hanno rango gerarchico sovraordinato nei riguardi di tutti gli ufficiali generali ed ammiragli. 2. I Capi di Stato maggiore, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, sono sostituiti dall'ufficiale generale o ammiraglio designato alla funzione vicaria come previsto dall'ordinamento della rispettiva Forza armata.