Art. 11
                    Configurazione delle cariche

  1.   I  Capi  di  Stato  maggiore  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica:
a) sono  ufficiali  della  rispettiva Forza armata che all'atto della
   nomina rivestono grado di tenente generale, ammiraglio di squadra,
   generale di squadra aerea in servizio permanente;
b) sono  nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
   deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
   della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa;
c) rispondono  al Capo di Stato maggiore della difesa dell'attuazione
   delle direttive e delle disposizioni ricevute;
d) nell'ambito  della  rispettiva Forza armata hanno rango gerarchico
   sovraordinato  nei  riguardi  di  tutti  gli ufficiali generali ed
   ammiragli.
  2.  I  Capi  di  Stato  maggiore, in caso di assenza, impedimento o
vacanza  della  carica,  sono  sostituiti  dall'ufficiale  generale o
ammiraglio    designato   alla   funzione   vicaria   come   previsto
dall'ordinamento della rispettiva Forza armata.