Art. 12 Attribuzioni in campo nazionale 1. I Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica: a) formulano, sulla base delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa e della situazione politico-militare, le proposte di competenza per la pianificazione operativa e finanziaria delle rispettive Forze; b) si avvalgono delle direzioni generali interessate per l'ottimale realizzazione dei programmi tecnico-finanziari approvati, di cui seguono, fornendo anche specifiche indicazioni, lo stato di avanzamento, tenendone informati il Capo di Stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa; c) provvedono, sulla base delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, all'impiego operativo dei fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di rispettiva competenza; d) provvedono all'impiego operativo dei fondi del settore funzionamento in ordine agli enti e reparti della rispettiva Forza armata, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernenti le responsabilita' degli ispettorati di Forza armata e le autonomie decisionali dei direttori degli enti da questi dipendenti, disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 459 del 1997, l'impiego operativo dei fondi si esercita attraverso la simultanea approvazione dei programmi di lavoro annuali e dei relativi stanziamenti di bilancio, fatta salva la facolta' di modificazione dei programmi stessi ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo; e) provvedono alla diretta amministrazione dei fondi del settore funzionamento finalizzati ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastruttute, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro; f) sono, sulla base delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, organi centrali di sicurezza della rispettiva Forza armata; g) determinano, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e relativamente alla propria Forza armata, in base alla ripartizione interforze del Capo di Stato maggiore della difesa ed approvata dal Ministro della difesa e nel quadro delle direttive ricevute: 1) l'ordinamento, gli organici ed il funzionamento dei comandi, reparti, unita', istituti ed enti vari emanando le relative disposizioni nei settori di attivita' tecnico-operativa; 2) le esigenze di personale civile per i comandi, reparti, unita', istituti, scuole ed enti vari, concordandone la designazione con la competente direzione generale; 3) le circoscrizioni territoriali dei comandi, reparti, unita', istituti, scuole ed enti vari; 4) le modalita' attuative della mobilitazione e delle relative scorte; h) emanano, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e relativamente alla propria Forza armata, in base alla ripartizione interforze indicata dal Capo di Stato maggiore della difesa ed approvata dal Ministro della difesa e nel quadro delle direttive ricevute; 1) le direttive per il reclutamento, la selezione, la formazione e l'addestramento del personale e ne dispongono e controllano l'attuazione avvalendosi dei dipendenti organismi e della competente direzione generale per la selezione del solo personale di truppo in servizio di leva obbligatorio; 2) le direttive per l'impiego del personale della rispettiva Forza armata; i) designano, dandone preventiva comunicazione al Capo di Stato maggiore della difesa, gli ufficiali generali e ammiragli di grado non superiore a maggiore generale o grado corrispondente da destinare nei vari incarichi della propria Forza armata. Per gli ufficiali generali dei carabinieri provvede il Comandante generale dell'Arma; l) provvedono alla trattazione delle materie relative all'impiego del personale ufficiale, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Forza armata, ferme restando le attribuzioni del Capo di Stato maggiore della difesa, e pongono in essere i relativi atti amministrativi anche per quanto concerne l'eventuale contenzioso. Per gli ufficiali dei carabinieri provvede il Comandante generale dell'Arma. Restano ferme, per quanto concerne il personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri, le disposizioni vigenti; m) assicurano, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni nazionali ovvero multinazionali interforze, la disponibilita' qualitativa e quantitativa delle Forze stabilite dal Capo di Stato maggiore della difesa, individuando i relativi reparti. Definiscono l'attivita' addestrativa ed esercitano, anche avvalendosi dei comandi operativi dipendenti, le funzioni delegate di comando operativo inerenti alle operazioni ed esercitazioni di Forza armata; n) esercitano le attribuzioni connesse all'attivita' logistica, emanando le necessarie direttive e norme tecniche applicative agli organi dipendenti e competenti in materia di organizzazione, direzione e controllo dei relativi servizi, con riguardo ai sistemi d'arma, mezzi, materiali ed equipaggiamenti, alla conseguente relativa conservazione, distribuzione, aggiornamento, mantenimento in efficienza, manutenzione, revisione, riparazione, dichiarazione di fuori uso e di dismissione dal servizio. Esercitano altresi' le attribuzioni relative alla gestione, controllo, determinazione e ripianamento delle dotazioni, delle scorte e dei materiali di consumo nonche' alla gestione dei fondi occorrenti per l'espletamento delle correlate attivita' logistiche e tecnico-amministrative.
Nota all'art. 12: - Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, vedasi nota all'art. 7.