Art. 12
                   Attribuzioni in campo nazionale

  1.   I  Capi  di  Stato  maggiore  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica:
a) formulano,  sulla  base delle direttive del Capo di Stato maggiore
   della  difesa e della situazione politico-militare, le proposte di
   competenza  per  la  pianificazione  operativa e finanziaria delle
   rispettive Forze;
b) si  avvalgono  delle direzioni generali interessate per l'ottimale
   realizzazione  dei  programmi tecnico-finanziari approvati, di cui
   seguono,  fornendo  anche  specifiche  indicazioni,  lo  stato  di
   avanzamento,  tenendone  informati il Capo di Stato maggiore della
   difesa e il Segretario generale della difesa;
c) provvedono,  sulla base delle direttive del Capo di Stato maggiore
   della   difesa,   all'impiego   operativo   dei   fondi  destinati
   all'investimento  per la realizzazione dei programmi di rispettiva
   competenza;
d) provvedono   all'impiego   operativo   dei   fondi   del   settore
   funzionamento in ordine agli enti e reparti della rispettiva Forza
   armata,  nel  rispetto  delle previsioni di cui all'articolo 2 del
   decreto  legislativo  28  novembre  1997,  n.  459, concernenti le
   responsabilita'  degli  ispettorati di Forza armata e le autonomie
   decisionali   dei  direttori  degli  enti  da  questi  dipendenti,
   disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e
   per  la ripartizione dei fondi. Per gli enti di cui all'articolo 2
   del  decreto  legislativo n. 459 del 1997, l'impiego operativo dei
   fondi  si  esercita  attraverso  la  simultanea  approvazione  dei
   programmi  di  lavoro  annuali  e  dei  relativi  stanziamenti  di
   bilancio,  fatta  salva la facolta' di modificazione dei programmi
   stessi  ai  sensi del comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto
   legislativo;
e) provvedono  alla  diretta  amministrazione  dei  fondi del settore
   funzionamento  finalizzati  ad  assicurare l'efficienza dei mezzi,
   dei  materiali  e  delle  infrastruttute,  anche avvalendosi delle
   competenti  direzioni  generali,  nei  limiti  degli  stanziamenti
   approvati dal Ministro;
f) sono,  sulla base delle direttive del Capo di Stato maggiore della
   difesa,  organi  centrali  di  sicurezza  della  rispettiva  Forza
   armata;
g) determinano,  nei  limiti  delle dotazioni organiche complessive e
   relativamente alla propria Forza armata, in base alla ripartizione
   interforze  del  Capo  di Stato maggiore della difesa ed approvata
   dal Ministro della difesa e nel quadro delle direttive ricevute:
   1)  l'ordinamento,  gli  organici ed il funzionamento dei comandi,
   reparti,  unita',  istituti  ed  enti  vari  emanando  le relative
   disposizioni nei settori di attivita' tecnico-operativa;
   2) le esigenze di personale civile per i comandi, reparti, unita',
   istituti,  scuole  ed enti vari, concordandone la designazione con
   la competente direzione generale;
   3)  le  circoscrizioni  territoriali dei comandi, reparti, unita',
   istituti, scuole ed enti vari;
   4)  le  modalita'  attuative  della mobilitazione e delle relative
   scorte;
h) emanano,  nei  limiti  delle  dotazioni  organiche  complessive  e
   relativamente alla propria Forza armata, in base alla ripartizione
   interforze  indicata  dal  Capo  di Stato maggiore della difesa ed
   approvata  dal  Ministro della difesa e nel quadro delle direttive
   ricevute;
   1) le direttive per il reclutamento, la selezione, la formazione e
   l'addestramento  del  personale  e  ne  dispongono  e  controllano
   l'attuazione   avvalendosi   dei   dipendenti  organismi  e  della
   competente  direzione generale per la selezione del solo personale
   di truppo in servizio di leva obbligatorio;
   2) le direttive per l'impiego del personale della rispettiva Forza
   armata;
i) designano,  dandone  preventiva  comunicazione  al  Capo  di Stato
   maggiore della difesa, gli ufficiali generali e ammiragli di grado
   non  superiore  a  maggiore  generale  o  grado  corrispondente da
   destinare  nei  vari incarichi della propria Forza armata. Per gli
   ufficiali generali dei carabinieri provvede il Comandante generale
   dell'Arma;
l) provvedono alla trattazione delle materie relative all'impiego del
   personale  ufficiale,  dei  sottufficiali e dei militari di truppa
   della  Forza  armata,  ferme  restando le attribuzioni del Capo di
   Stato  maggiore  della difesa, e pongono in essere i relativi atti
   amministrativi anche per quanto concerne l'eventuale contenzioso.
   Per  gli ufficiali dei carabinieri provvede il Comandante generale
   dell'Arma.  Restano  ferme,  per  quanto concerne il personale dei
   ruoli  ispettori,  sovrintendenti,  appuntati  e  carabinieri,  le
   disposizioni vigenti;
m) assicurano,   per  l'esecuzione  di  operazioni  ed  esercitazioni
   nazionali  ovvero  multinazionali  interforze,  la  disponibilita'
   qualitativa e quantitativa delle Forze stabilite dal Capo di Stato
   maggiore della difesa, individuando i relativi reparti.
   Definiscono   l'attivita'   addestrativa   ed   esercitano,  anche
   avvalendosi dei comandi operativi dipendenti, le funzioni delegate
   di  comando operativo inerenti alle operazioni ed esercitazioni di
   Forza armata;
n) esercitano   le  attribuzioni  connesse  all'attivita'  logistica,
   emanando le necessarie direttive e norme tecniche applicative agli
   organi  dipendenti  e  competenti  in  materia  di organizzazione,
   direzione  e  controllo  dei  relativi  servizi,  con  riguardo ai
   sistemi   d'arma,   mezzi,   materiali  ed  equipaggiamenti,  alla
   conseguente  relativa conservazione, distribuzione, aggiornamento,
   mantenimento  in efficienza, manutenzione, revisione, riparazione,
   dichiarazione di fuori uso e di dismissione dal servizio.
   Esercitano   altresi'  le  attribuzioni  relative  alla  gestione,
   controllo,  determinazione  e  ripianamento delle dotazioni, delle
   scorte  e dei materiali di consumo nonche' alla gestione dei fondi
   occorrenti per l'espletamento delle correlate attivita' logistiche
   e tecnico-amministrative.
 
          Nota all'art. 12:
              - Per  il  testo  dell'art.  2  del decreto legislativo
          28 novembre 1997, n. 459, vedasi nota all'art. 7.