Art. 13
              Attribuzioni in campo tecnico-scientifico

  1.   I  Capi  di  Stato  maggiore  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica:
a) individuano  le  esigenze  e  definiscono  i  requisiti militari e
   operativi   dei  sistemi  d'arma,  i  mezzi,  i  materiali  e  gli
   equipaggiamenti   per  la  propria  Forza  armata  e  ne  valutano
   l'idoneita' per l'impiego operativo;
b) sono responsabili, in materia di valutazione teonico-operativa dei
   propri  sistemi  d'arma,  dei  mezzi e dei materiali e, in caso di
   peculiari  o  particolari esigenze operative, della certificazione
   ed  omologazione tecnico-operativa di quelli sottoposti a modifica
   od  integrazione presso strutture tecniche delle Forze armate e ne
   autorizzano  l'impiego  operativo; essi esercitano tali competenze
   per il tramite di appositi comandi od organismi tecnico-logistici.