Art. 13 Attribuzioni in campo tecnico-scientifico 1. I Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica: a) individuano le esigenze e definiscono i requisiti militari e operativi dei sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e gli equipaggiamenti per la propria Forza armata e ne valutano l'idoneita' per l'impiego operativo; b) sono responsabili, in materia di valutazione teonico-operativa dei propri sistemi d'arma, dei mezzi e dei materiali e, in caso di peculiari o particolari esigenze operative, della certificazione ed omologazione tecnico-operativa di quelli sottoposti a modifica od integrazione presso strutture tecniche delle Forze armate e ne autorizzano l'impiego operativo; essi esercitano tali competenze per il tramite di appositi comandi od organismi tecnico-logistici.