Art. 14 Attribuzioni del Capo di Stato maggiore dell'Esercito 1. Il Capo di Stato maggiore dell'Esercito in base alle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa: a) e' responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo per la difesa terrestre del territorio ed a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che ad essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali; b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso destinati ad essere impiegati nella difesa del territorio; c) dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello spazio aereo nazionale.
Nota all'art. 14: - Il testo dell'art. 4, secondo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente "Ordinamento del corpo della Guardia di finanza", e' il seguente: "Il Comandante generale presiede a tutte le attivita' concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici e amministrativi i mezzi e gli impianti della Guardia di finanza. Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto e' necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza. Ha rapporti col Comandante generale dei carabinieri, col Capo della polizia e con tutti gli altri organi centrali dell'Amministrazione dello Stato per assicurare il coordinamento con essi dell'attivita' della Guardia di finanza".