Art. 14
        Attribuzioni del Capo di Stato maggiore dell'Esercito

  1.  Il  Capo di Stato maggiore dell'Esercito in base alle direttive
del Capo di Stato maggiore della difesa:
a) e'  responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo
   per  la  difesa  terrestre  del  territorio ed a tal fine coordina
   l'impiego  di  tutti  i mezzi che ad essa concorrono, ivi compresi
   quelli  messi  a  disposizione  dalle  altre  Forze  armate, anche
   nell'assolvimento  degli  impegni  derivanti da accordi e trattati
   internazionali;
b) definisce,  in accordo con il Comandante generale della Guardia di
   finanza,  ai  sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 23
   aprile 1959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme
   d'impiego  e  le  aliquote  di  forze  e  mezzi  del  Corpo stesso
   destinati ad essere impiegati nella difesa del territorio;
c) dispone  il  concorso  della Forza armata alla difesa dello spazio
   aereo nazionale.
 
          Nota all'art. 14:
              - Il  testo  dell'art.  4,  secondo  comma, della legge
          23 aprile  1959, n. 189, concernente "Ordinamento del corpo
          della Guardia di finanza", e' il seguente:
              "Il  Comandante  generale presiede a tutte le attivita'
          concernenti  l'organizzazione,  il  personale, l'impiego, i
          servizi  tecnici,  logistici e amministrativi i mezzi e gli
          impianti  della  Guardia di finanza. Prende accordi con gli
          stati maggiori  delle Forze armate per quanto e' necessario
          in  relazione  all'addestramento militare e al concorso dei
          reparti  del  Corpo  alle  operazioni  militari  in caso di
          emergenza.   Ha   rapporti   col  Comandante  generale  dei
          carabinieri,  col  Capo della polizia e con tutti gli altri
          organi   centrali   dell'Amministrazione  dello  Stato  per
          assicurare  il  coordinamento con essi dell'attivita' della
          Guardia di finanza".