Art. 15
        Attribuzioni del Capo di Stato maggiore della Marina

  1.  Il  Capo  di Stato maggiore della Marina in base alle direttive
del Capo di Stato maggiore della difesa:
a) e'  responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo
   per  la  difesa  marittima del territorio, delle relative linee di
   comunicazione  ed  a  tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi
   che  ad  essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione
   dalle  altre  Forze  armate, anche nell'assolvimento degli impegni
   derivanti da accordi e trattati internazionali;
b) definisce,  in accordo con il Comandante generale della Guardia di
   finanza,  ai  sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 23
   aprile 1959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme
   d'impiego  e  le  aliquote  di  forze  e  mezzi  del  Corpo stesso
   destinati   ad   essere   impiegati  nella  difesa  marittima  del
   territorio;
c) (lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti);
d) concorre    alla   definizione   degli   apprestamenti   e   delle
   organizzazioni  delle  navi e dei mezzi della Marina mercantile in
   previsione del loro impiego in guerra;
e) individua,  in  relazione  alle  esigenze  di  difesa  militare  e
   sicurezza  dello  Stato,  le  aree  portuali di I categoria, per i
   provvedimenti conseguenti;
f) propone,  per  i provvedimenti ministeriali previsti, condizioni e
   modalita'  per l'impiego dei mezzi navali ed aerei del Corpo delle
   capitanerie  di  porto  in  compiti  di  pertinenza  della  Marina
   militare;
g) e'  responsabile,  sentiti i dicasteri competenti, del servizio di
   vigilanza sulle attivita' marittime ed economiche, compresa quella
   di  pesca,  sottoposte  alla  giurisdizione  nazionale  nelle aree
   situate  al di la' del limite esterno del mare territoriale di cui
   agli  articoli 2, lettera c), e 9 della legge 31 dicembre 1982, n.
   979;
h) dispone  il  concorso  della Forza armata alla difesa dello spazio
   aereo nazionale.
 
          Note all'art. 15:
              - Per  il testo dell'art. 4, secondo comma, della legge
          23 aprile 1959, n. 189, vedasi nota all'art. 14.
              - Il   testo  della  legge  1o ottobre  1984,  n.  637,
          concernente "Istituzione e ordinamento dell'istituto per le
          telecomunicazioni  e  l'elettronica  della  Marina militare
          "Giacarlo   Vallauri   ",   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 ottobre 1984, n. 274.
              - Il  testo  della  tabella  D  annessa  al decreto del
          Ministro   della   difesa   20 gennaio   1998,  concernente
          "Attuazione  del  decreto  legislativo 28 novembre 1997, n.
          459,  sulla  riorganizzazione dell'area tecnico-industriale
          del Ministero della difesa", e' il seguente:
                                                           "Tabella D
                       ENTI DELL'AREA TEGNICO OPERATTVA
                        AI QUALI SI APPLICA IL DECRETO
              Centro interforze studi per le applicazioni militari di
          San Piero a Grado (Pisa) (a).
              Centro  supporto  e sperimentazione navale di La Spezia
          (b).
              Reparto manutenzione velivoli di Cameri (c).
              Reparto manutenzione velivoli di Treviso (c).
              Reparto manutenzione velivoli di Grosseto (c).
              Reparto manutenzione velivoli di Lecce (c).
              Reparto manutenzione velivoli di Catania (c).
              Reparto manutenzione missili di Padova (c).
              Reparto manutenzione elicotteri di Pratica di Mare (c).
              Centro sperimentale di volo di Pratica di Mare (c) (d).
              Poligono  sperimentale e di addestramento interforze di
          Salto di Quirra (c).
          ----
              (a)  E' posto alle dipendenze dell'Ispettorato supporto
          navale  della  marina,  con  utilizzazione  interforze,  ed
          assorbe parte delle competenze di Mariteleradar.
              (b)  E' posto alle dipendenze dell'ispettorato supporto
          navale  della  Marina  ed  e'  costituito  per  fusione  di
          Mariperman  e  Marimissili  di La Spezia e Mariteleradar di
          Livorno.
              (c)   E'   posto   alle   dipendenze   dell'Ispettorato
          dell'Aeronautica
              (d)  E'  costituito  nella  sede dell'attuale divisione
          aerea studi ricerche e sperimentazioni di Pratica di Mare".
              - Il  testo  degli  articoli  2,  lettera c), e 9 della
          legge  31 dicembre  1982, n. 979, concernente "Disposizioni
          per la difesa del mare", e' il seguente:
              "Art.  2.  Per  la  realizzazione  dei  compiti  di cui
          all'art.  1, nonche' per assicurare la vigilanza e soccorso
          in mare, il Ministro delIa marina mercantile provvede:
                c) alla  istituzione,  d'intesa con il Ministro della
          difesa,   di  un  servizio  di  vigilanza  sulle  attivita'
          marittime   ed   economiche,   compresa  quella  di  pesca,
          sottoposte  alla giurisdizione nazionale nelle aree situate
          al  di la' del limite esterno del mare territoriale in caso
          di  necessita'  tale  servizio puo' integrare quello di cui
          alla precedente lettera b).
              Art.  9.  Il servizio di vigilanza, di cui alla lettera
          c)  dell'art.  2,  e'  affidato  alla  marina militare, che
          provvedera' all'equipaggiamento ed alla condotta dei mezzi.
          Il servizio sara' svolto in base alle direttive che saranno
          emanate  d'intesa fra il Ministro della Marina mercantile e
          il  Ministro  della  difesa, sentite, ove occorra, le altre
          amministrazioni interessate.
              Le spese di gestione e manutenzione dei mezzi destinati
          al servizio di vigilanza di cui al primo comma, conseguenti
          alla  realizzazione del programma di costruzione e acquisto
          dei mezzi di cui all'art. 6, saranno a carico del Ministero
          della difesa.
              Ai  comandanti  delle  unita'  di  vigilanza  di cui al
          presente   articolo,   e'   riconosciuta  la  qualifica  di
          ufficiali  di  polizia  giudiziaria ai sensi dell'art. 221,
          ultimo comma del codice di procedura penale".