Art. 15 Attribuzioni del Capo di Stato maggiore della Marina 1. Il Capo di Stato maggiore della Marina in base alle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa: a) e' responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo per la difesa marittima del territorio, delle relative linee di comunicazione ed a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che ad essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali; b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso destinati ad essere impiegati nella difesa marittima del territorio; c) (lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti); d) concorre alla definizione degli apprestamenti e delle organizzazioni delle navi e dei mezzi della Marina mercantile in previsione del loro impiego in guerra; e) individua, in relazione alle esigenze di difesa militare e sicurezza dello Stato, le aree portuali di I categoria, per i provvedimenti conseguenti; f) propone, per i provvedimenti ministeriali previsti, condizioni e modalita' per l'impiego dei mezzi navali ed aerei del Corpo delle capitanerie di porto in compiti di pertinenza della Marina militare; g) e' responsabile, sentiti i dicasteri competenti, del servizio di vigilanza sulle attivita' marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di la' del limite esterno del mare territoriale di cui agli articoli 2, lettera c), e 9 della legge 31 dicembre 1982, n. 979; h) dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello spazio aereo nazionale.
Note all'art. 15: - Per il testo dell'art. 4, secondo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, vedasi nota all'art. 14. - Il testo della legge 1o ottobre 1984, n. 637, concernente "Istituzione e ordinamento dell'istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare "Giacarlo Vallauri ", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1984, n. 274. - Il testo della tabella D annessa al decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, concernente "Attuazione del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sulla riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa", e' il seguente: "Tabella D ENTI DELL'AREA TEGNICO OPERATTVA AI QUALI SI APPLICA IL DECRETO Centro interforze studi per le applicazioni militari di San Piero a Grado (Pisa) (a). Centro supporto e sperimentazione navale di La Spezia (b). Reparto manutenzione velivoli di Cameri (c). Reparto manutenzione velivoli di Treviso (c). Reparto manutenzione velivoli di Grosseto (c). Reparto manutenzione velivoli di Lecce (c). Reparto manutenzione velivoli di Catania (c). Reparto manutenzione missili di Padova (c). Reparto manutenzione elicotteri di Pratica di Mare (c). Centro sperimentale di volo di Pratica di Mare (c) (d). Poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra (c). ---- (a) E' posto alle dipendenze dell'Ispettorato supporto navale della marina, con utilizzazione interforze, ed assorbe parte delle competenze di Mariteleradar. (b) E' posto alle dipendenze dell'ispettorato supporto navale della Marina ed e' costituito per fusione di Mariperman e Marimissili di La Spezia e Mariteleradar di Livorno. (c) E' posto alle dipendenze dell'Ispettorato dell'Aeronautica (d) E' costituito nella sede dell'attuale divisione aerea studi ricerche e sperimentazioni di Pratica di Mare". - Il testo degli articoli 2, lettera c), e 9 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente "Disposizioni per la difesa del mare", e' il seguente: "Art. 2. Per la realizzazione dei compiti di cui all'art. 1, nonche' per assicurare la vigilanza e soccorso in mare, il Ministro delIa marina mercantile provvede: c) alla istituzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di un servizio di vigilanza sulle attivita' marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di la' del limite esterno del mare territoriale in caso di necessita' tale servizio puo' integrare quello di cui alla precedente lettera b). Art. 9. Il servizio di vigilanza, di cui alla lettera c) dell'art. 2, e' affidato alla marina militare, che provvedera' all'equipaggiamento ed alla condotta dei mezzi. Il servizio sara' svolto in base alle direttive che saranno emanate d'intesa fra il Ministro della Marina mercantile e il Ministro della difesa, sentite, ove occorra, le altre amministrazioni interessate. Le spese di gestione e manutenzione dei mezzi destinati al servizio di vigilanza di cui al primo comma, conseguenti alla realizzazione del programma di costruzione e acquisto dei mezzi di cui all'art. 6, saranno a carico del Ministero della difesa. Ai comandanti delle unita' di vigilanza di cui al presente articolo, e' riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221, ultimo comma del codice di procedura penale".