Art. 16
      Attribuzioni del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica

  l.  Il  Capo  di  Stato  maggiore  dell'Aeronautica  in  base  alle
direttive del Capo di Stato maggiore della difesa:
a) e'  responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo
   per  la difesa dello spazio aereo nazionale ed a tal fine coordina
   l'impiego  di  tutti  i mezzi che ad essa concorrono, ivi compresi
   quelli  messi  a  disposizione  dalle  altre  Forze  armate, anche
   nell'assolvimento  degli  impegni  derivanti da accordi e trattati
   internazionali;
b) definisce,  in accordo con il Comandante generale della Guardia di
   finanza,  ai  sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 23
   aprile 1959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme
   d'impiego  e  le  aliquote  di  forze  e  mezzi  del Corpo stesso,
   destinati ad essere impiegati nella difesa aerea nazionale;
c) predispone,   con   gli  altri  organi  competenti,  i  piani  per
   l'impiego, in caso di emergenza, dell'aviazione civile;
d) delinea  gli  indirizzi  ed i criteri generali della sicurezza del
   volo.
  2.  Le  attribuzioni  di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono
esercitate  mediante  appositi  comandi; parimenti le attribuzioni di
cui  alla  lettera  d)  sono  esercitate  mediante appositi organismi
dedicati  alla  formazione  del  personale  ed all'accertamento delle
cause degli incidenti di volo a fini di prevenzione.
  3.  Il  Capo  di  Stato maggiore dell'Aeronautica presiede, tramite
appositi   comandi,   all'alta  direzione  tecnica,  operativa  e  di
controllo:
a) dei  servizi di assistenza al volo per quanto concerne il traffico
   aereo  operativo  militare  che  non  segue le procedure formulate
   dall'Organizzazione  dell'aviazione  civile internazionale (ICAO),
   il  traffico  aereo militare sugli aeroporti militari e, salvo gli
   accordi   particolari  di  cui  all'articolo  5  del  decreto  del
   Presidente  della  Repubblica  27 luglio 1981, n. 484, il traffico
   aereo  civile sugli aereoporti non compresi nella tabella B di cui
   al   decreto-legge  24  ottobre  1979,  n.  511,  convertito,  con
   modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635;
b) dell'intero  servizio  meteorologico,  ad  eccezione  dei  servizi
   meteorologici  aeroportuali  attribuiti  alla competenza dell'ente
   preposto all'assistenza al volo per il traffico aereo generale.
 
          Note all'art. 16:
              - Per  il testo dell'art. 4, secondo comma, della legge
          23 aprile 1959, n. 189, vedasi nota all'art. 14.
              - Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
          Repubblica  27 luglio  1981, n. 484, concernente "Uso dello
          spazio  aereo,  in  attuazione  della delega prevista dalla
          legge 23 maggio 1980, n. 242", e' il seguente:
              "Art.   5   (Accordi   particolari).  -  I  servizi  di
          assistenza   al   volo   nelle   zone  di  aerodromo  e  di
          avvicinamento  sugli aeroporti militari, su quelli militari
          aperti  al  traffico  aereo  civile,  oppure  su  aeroporti
          civili,  per  esigenze operative di difesa, funzionali o di
          sicurezza,  possono  essere  delegati  per  l'esercizio, in
          tutto  o in parte, rispettivamente, all'Azienda autonoma di
          assistenza  al  volo  per  il  traffico  aereo  generale ed
          all'aeronautica  militare, previ accordi particolari tra il
          Ministero  dei  trasporti ed il Ministero della difesa, che
          dovranno   definire,   tra   l'altro,   anche  le  relative
          responsabilita'.
              Ferme  restando  le  proprie  competenze concernenti la
          direzione  dei  servizi, l'aeronautica militare e l'azienda
          autonoma  di  assistenza  al  volo,  per  il traffico aereo
          generale   possono   chiedere   l'utilizzazione,   a  tempo
          determinato,   di   personale,  rispettivamente,  civile  e
          militare, per far fronte a specifiche esigenze connesse con
          i   servizi   di  assistenza  al  volo,  sulla  base  della
          disciplina contenuta in accordi particolari.
              Gli  accordi  di cui ai precedenti commi sono approvati
          con  decreto  del  Ministro  della  difesa  di concetto con
          quello dei trasporti".
              - Il testo della tabella B del decreto-legge 24 ottobre
          1979,  n. 511, concernente "Istituzione presso il Ministero
          dei  trasporti del commissariato per l'assistenza al volo",
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22 dicembre
          1979, n. 635, e' il seguente:
                                                           "Tabella B
              Bari Palese;
              Catania Fontanarossa;
              Falconara;
              Napoli Capodichino;
              Padova;
              Pantelleria;
              Rieti".