Art. 16 Attribuzioni del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica l. Il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica in base alle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa: a) e' responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo per la difesa dello spazio aereo nazionale ed a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che ad essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali; b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso, destinati ad essere impiegati nella difesa aerea nazionale; c) predispone, con gli altri organi competenti, i piani per l'impiego, in caso di emergenza, dell'aviazione civile; d) delinea gli indirizzi ed i criteri generali della sicurezza del volo. 2. Le attribuzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono esercitate mediante appositi comandi; parimenti le attribuzioni di cui alla lettera d) sono esercitate mediante appositi organismi dedicati alla formazione del personale ed all'accertamento delle cause degli incidenti di volo a fini di prevenzione. 3. Il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica presiede, tramite appositi comandi, all'alta direzione tecnica, operativa e di controllo: a) dei servizi di assistenza al volo per quanto concerne il traffico aereo operativo militare che non segue le procedure formulate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), il traffico aereo militare sugli aeroporti militari e, salvo gli accordi particolari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, il traffico aereo civile sugli aereoporti non compresi nella tabella B di cui al decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635; b) dell'intero servizio meteorologico, ad eccezione dei servizi meteorologici aeroportuali attribuiti alla competenza dell'ente preposto all'assistenza al volo per il traffico aereo generale.
Note all'art. 16: - Per il testo dell'art. 4, secondo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, vedasi nota all'art. 14. - Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, concernente "Uso dello spazio aereo, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242", e' il seguente: "Art. 5 (Accordi particolari). - I servizi di assistenza al volo nelle zone di aerodromo e di avvicinamento sugli aeroporti militari, su quelli militari aperti al traffico aereo civile, oppure su aeroporti civili, per esigenze operative di difesa, funzionali o di sicurezza, possono essere delegati per l'esercizio, in tutto o in parte, rispettivamente, all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale ed all'aeronautica militare, previ accordi particolari tra il Ministero dei trasporti ed il Ministero della difesa, che dovranno definire, tra l'altro, anche le relative responsabilita'. Ferme restando le proprie competenze concernenti la direzione dei servizi, l'aeronautica militare e l'azienda autonoma di assistenza al volo, per il traffico aereo generale possono chiedere l'utilizzazione, a tempo determinato, di personale, rispettivamente, civile e militare, per far fronte a specifiche esigenze connesse con i servizi di assistenza al volo, sulla base della disciplina contenuta in accordi particolari. Gli accordi di cui ai precedenti commi sono approvati con decreto del Ministro della difesa di concetto con quello dei trasporti". - Il testo della tabella B del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, concernente "Istituzione presso il Ministero dei trasporti del commissariato per l'assistenza al volo", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, e' il seguente: "Tabella B Bari Palese; Catania Fontanarossa; Falconara; Napoli Capodichino; Padova; Pantelleria; Rieti".