Art. 17 Rapporti con gli organi tecnico-amministrativi 1. In relazione alle attribuzioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 i Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ciascuno per la rispettiva Forza armata, interessano i competenti organi del Ministero della difesa per il soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche e di quelle relative al personale militare.