Art. 17
           Rapporti con gli organi tecnico-amministrativi

  1.  In relazione alle attribuzioni di cui agli articoli 12, 13, 14,
15  e  16  i  Capi  di  Stato  maggiore dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica,   ciascuno   per   la   rispettiva   Forza  armata,
interessano  i  competenti  organi  del Ministero della difesa per il
soddisfacimento   delle   esigenze  tecnico-logistiche  e  di  quelle
relative al personale militare.