Art. 18
                             Ordinamento

  1.  I  Capi di Stato maggiore di Forza armata per l'esercizio delle
relative attribuzioni:
a) dispongono  dei  rispettivi  Stati  maggiori retti da Sottocapi di
   Stato  maggiore  nominati  con  decreto del Ministro della difesa,
   udito  il Capo di Stato maggiore della difesa e su indicazione del
   rispettivo  Capo di Stato maggiore di Forza armata, scelti tra gli
   ufficiali in servizio permanente effettivo con grado non inferiore
   a maggiore generale per l'Esercito, ammiraglio di divisione per la
   Marina o generale di divisione aerea per l'Aeronautica. Gli stessi
   Stati  maggiori,  ordinati  di massima in reparti ed uffici, retti
   rispettivamente  da ufficiali generali od ammiragli e colonnelli o
   capitani  di vascello della relativa Forza armata, sono competenti
   per  la  pianificazione,  il coordinamento e il controllo dei vari
   settori di attivita';
b) si  avvalgono  di  alti  comandi/ispettorati operativi, logistici,
   scolastici  e  addestrativi,  anche territoriali, nonche' di altri
   comandi e/o organismi per l'esercizio delle attribuzioni di cui al
   presente  decreto.  I  relativi comandanti/ispettori sono nominati
   secondo  quanto  disposto  all'articolo 2, lettera s), numero 3) e
   all'articolo 12, lettera i).
  2.  Sono  posti alle dipendenze del Capo di Stato maggiore di Forza
armata  i  Capi  dei  corpi  e  dei  servizi  che  svolgono attivita'
tecnico-logistica  e  tecnico-operativa,  secondo quanto previsto dal
rispettivo  ordinamento e sulla base delle direttive di coordinamento
interforze, emanate dal Capo di Stato maggiore della difesa.