Art. 18 Ordinamento 1. I Capi di Stato maggiore di Forza armata per l'esercizio delle relative attribuzioni: a) dispongono dei rispettivi Stati maggiori retti da Sottocapi di Stato maggiore nominati con decreto del Ministro della difesa, udito il Capo di Stato maggiore della difesa e su indicazione del rispettivo Capo di Stato maggiore di Forza armata, scelti tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado non inferiore a maggiore generale per l'Esercito, ammiraglio di divisione per la Marina o generale di divisione aerea per l'Aeronautica. Gli stessi Stati maggiori, ordinati di massima in reparti ed uffici, retti rispettivamente da ufficiali generali od ammiragli e colonnelli o capitani di vascello della relativa Forza armata, sono competenti per la pianificazione, il coordinamento e il controllo dei vari settori di attivita'; b) si avvalgono di alti comandi/ispettorati operativi, logistici, scolastici e addestrativi, anche territoriali, nonche' di altri comandi e/o organismi per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto. I relativi comandanti/ispettori sono nominati secondo quanto disposto all'articolo 2, lettera s), numero 3) e all'articolo 12, lettera i). 2. Sono posti alle dipendenze del Capo di Stato maggiore di Forza armata i Capi dei corpi e dei servizi che svolgono attivita' tecnico-logistica e tecnico-operativa, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento e sulla base delle direttive di coordinamento interforze, emanate dal Capo di Stato maggiore della difesa.