Art. 19
               Consiglio superiore delle Forze armate

  1.  Il  Consiglio  superiore  delle  Forze armate e' organo di alta
consulenza del Ministro della difesa. Il Consiglio e' sentito per:
a) le questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari
   ed  alla  preparazione  organica e bellica delle Forze armate e di
   ciascuna di esse;
b) le  clausole  di  carattere militare, di particolare rilevanza, da
   includere nel trattati e nelle convenzioni internazionali;
c) gli   schemi   di   provvedimenti   di   carattere  legislativo  o
   regolamentare  predisposti dal Ministro della difesa in materia di
   disciplina militare, di ordinamento delle Forze armate, di stato e
   di   avanzamento  del  personale  militare,  di  reclutamento  del
   personale militare, di organici del personale civile e militare;
d) il  progetto  dello stato di previsione del Ministero della difesa
   per ciascun esercizio finanziario.
  2.  Il  Ministro della difesa, o il Sottosegretario di Stato da lui
delegato,  ha  diritto  di  partecipare alle riunioni del Consiglio e
puo'  richiedere,  anche su proposta del Capo di Stato maggiore della
difesa   o   del   Segretario  generale  della  difesa,  l'iscrizione
all'ordine  del  giorno  dei  lavori  del  Consiglio  di  ogni  altra
questione di interesse tecnico, militare o amministrativo; ha diritto
di partecipare alle riunioni il Capo di Stato maggiore della difesa o
il sottocapo dello Stato maggiore della difesa se da lui delegato.
  3. Sono membri ordinari del Consiglio, con diritto di voto:
a) il  Segretario generale della difesa e i Capi di Stato maggiore di
   Forza armata, i quali possono essere sostituiti rispettivamente da
   un  vice segretario generale della difesa e dal sottocapo di Stato
   maggiore della Forza armata di appartenenza;
b) un   tenente   generale   delle   armi  di  fanteria,  cavalleria,
   artiglieria,  genio o trasmissioni, un ammiraglio di squadra ed un
   generale di squadra, in servizio permanente effettivo, che siano i
   piu'  elevati  in grado o i piu' anziani tra i parigrado delle tre
   Forze  armate,  purche'  non  rivestano  le  cariche  di Ministro,
   Sottosegretario di Stato, Capo di Stato maggiore della difesa o di
   Forza   armata,   Segretario  generale  della  difesa,  Comandante
   generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  della Guardia di finanza o
   delle  capitanerie  di  porto, consigliere militare del Presidente
   della  Repubblica, Capo di gabinetto del Ministro; gli stessi, nel
   rispettivo   ordine  di  anzianita',  assumono  gli  incarichi  di
   Presidente e Vicepresidente del Consiglio;
c) un  magistrato del Consiglio di Stato e un avvocato dello Stato, i
   quali possono essere sostituiti da supplenti;
d) un  brigadiere generale o colonnello, o gradi corrispondenti, e un
   dirigente  di  seconda  fascia del ruolo unico dei dirigenti delle
   amministrazioni  dello  Stato,  per  ciascuna  Forza  armata,  con
   funzioni   di   relatori  per  gli  affari  militari,  tecnici  ed
   amministrativi.
  4. Gli ufficiali generali ed ammiragli che abbiano sede di servizio
fuori  dal  territorio nazionale non possono fare parte del Consiglio
quali membri ordinari.
  5.  Sono  membri straordinari del Consiglio, con diritto di voto, e
sono convocati in relazione alla materia oggetto di esame:
a) il  comandante  generale  dell'Arma dei carabinieri, il Comandante
   generale  della  Guardia di finanza e il comandante generale delle
   capitanerie di porto;
b) il  comandante operativo interforze e i comandanti ispettori delle
   tre Forze armate;
c) il  Procuratore  generale  militare  presso  la  Corte  suprema di
   cassazione;
    d)  i  direttori  generali e centrali interessati alla materia in
   trattazione.
  6.  Il Presidente del Consiglio puo' altresi' convocare, per essere
sentiti  sugli  affari in trattazione, ufficiali delle Forze armate e
funzionari   dell'amministrazione   pubblica,   nonche'   persone  di
particolare   competenza   nel   campo  scientifico,  industriale  ed
economico,   oltre  ad  esperti  in  problemi  attinenti  alla  sfera
militare. Essi non hanno diritto di voto.
  7.  Il  Presidente  del  Consiglio  e'  nominato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa; i
vice presidenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa.
  8.  I  membri relatori sono nominati con decreto del Ministro della
difesa,  su  proposta  del competente Capo di Stato maggiore di Forza
armata  o  del  Segretario  generale  per quanto riguarda i dirigenti
civili.
  9. Il magistrato del Consiglio di Stato, l'avvocato dello Stato e i
loro  supplenti  sono nominati con decreto del Ministro della difesa,
su  designazione,  rispettivamente,  del  Presidente del Consiglio di
Stato e dell'Avvocato generale dello Stato.
  10. Il Consiglio e' convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine
del  giorno,  e  delibera,  purche'  sia presente almeno la meta' dei
membri ordinari e straordinari convocati, a maggioranza dei presenti,
con  voto palese espresso in ordine inverso di grado o di anzianita';
in caso di parita', prevale il voto del Presidente.
  11.  Il  parere su ciascun provvedimento e' dato a mezzo di verbale
di  adunanza,  in  cui  deve  essere  riassunta la discussione e deve
essere  indicato  il  risultato  delle votazioni, inserendo il parere
della  minoranza  o  delle  minoranze.  Il  verbale  e'  trasmesso al
Ministro  della  difesa  dal Presidente del Consiglio superiore delle
Forze armate.