Art. 2
                   Attribuzioni in campo nazionale

  1. Il Capo di Stato maggiore della difesa:
a) attua,  su  direttive  del  Ministro  della  difesa, gli indirizzi
   politico-militari  in  merito alla pianificazione, predisposizione
   ed impiego dello strumento militare;
b) prospetta   al  Ministro  della  difesa  la  situazione  operativa
   strategica d'interesse nazionale e le prevedibili evoluzioni;
c) riferisce al Ministro della difesa sull'efficienza dello strumento
   militare,  indicando  le  occorrenti  risorse  umane,  materiali e
   finanziarie per il conseguimento degli obiettivi fissati;
d) propone  al Ministro della difesa e predispone, tenuto conto delle
   esigenze  di  difesa del Paese e degli impegni militari assunti in
   campo  internazionale  e sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza
   armata,  la  pianificazione  generale  finanziaria dello strumento
   militare,  la pianificazione operativa interforze ed i conseguenti
   programmi tecnico-finanziari;
e) definisce le priorita' operative e tecnico-finanziarie complessive
   nonche'  i criteri fondamentali programmatici di lungo periodo per
   mantenere  lo  strumento militare sempre rispondente alle esigenze
   operative ed emana le relative direttive ai Capi di Stato maggiore
   di  Forza  armata  ed  al  Segretario generale della difesa per le
   attivita' di competenza;
f) emana direttive a carattere interforze concernenti la logistica, i
   trasporti  e  la  sanita'  militare  per assicurare allo strumento
   militare    il    piu'   alto   grado   di   integrazione   e   di
   interoperabilita',    anche    per    l'impiego    nel   complessi
   multinazionali;
g) impartisce  direttive ai Capi di Stato maggiore di Forza armata ed
   al Segretario generale della difesa per l'attuazione dei programmi
   tecnico-finanziari approvati dal Ministro della difesa;
h) esercita  il  controllo  operativo  dei fondi destinati al settore
   dell'investimento   e   definisce   le  priorita'  delle  esigenze
   operative   e   dei  relativi  programmi,  armonizzandole  con  le
   correlate disponibilita' finanziarie;
i) esercita il controllo operativo dei fondi destinati al settore del
   funzionamento  e  definisce  i  criteri  per l'utilizzazione delle
   risorse finanziarie in bilancio;
l) emana  direttive,  per  l'impiego operativo dei fondi destinati al
   settore investimento, al Segretario generale della difesa, ai Capi
   di  Stato  maggiore  di  Forza  armata  e  al  Comandante generale
   dell'Arma  dei  carabinieri, per le aree di rispettiva competenza,
   in  ordine  alle  priorita'  dei  programmi  da realizzare ed alle
   conseguenti assegnazioni dei mezzi finanziari;
m) esercita  l'impiego  operativo  dei  fondi  destinati  ai  settori
   dell'investimento  e  del  funzionamento in ordine ai singoli enti
   direttamente    dipendenti,   assegnando   le   relative   risorse
   finanziarie;
n) provvede, per esigenze straordinarie, non programmate e di elevata
   priorita',  connesse  alla  necessita'  di  elevare  il  grado  di
   addestramento  e  di  prontezza  operativa  di  unita',  altamente
   specializzate  per  la condotta di operazioni speciali nell'ambito
   dei   compiti   istituzionali   delle  Forze  armate,  all'impiego
   operativo  dei fondi del settore del funzionamento, sentiti i Capi
   di Stato maggiore di Forza armata;
o) sulla  base  delle  direttive del Ministro della difesa, sentiti i
   Capi  di  Stato maggiore di Forza armata ed il Segretario generale
   della difesa:
   1) fissa gli obbiettivi operativi delle Forze armate;
   2) definisce gli obiettivi e sviluppa la ricerca informativa delle
   Forze armate e sovrintende alle relative attivita', avvalendosi di
   un  apposito  reparto  avente  specifiche competenze in materia di
   informazione  e  sicurezza  che  assume  le funzioni dei reparti e
   degli uffici di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1977, n.
   801;
   3) dirige, coordina e controlla le attivita' di tutela del segreto
   militare e di polizia militare in ambito Forze armate;
   4)  predispone  i piani operativi generali e contingenti, le linee
   guida  del necessario supporto logistico e di mobilitazione, emana
   le conseguenti direttive ai Capi di Stato maggiore di Forza armata
   ed  al  Segretario  generale  della difesa per la elaborazione dei
   piani settoriali di competenza;
   5) emana direttive concernenti la configurazione complessiva della
   struttura  ordinativa  e dei relativi organici, lo schieramento la
   prontezza  operativa  e  l'impiego  operativo  delle Forze armate,
   tenuto  conto  anche degli impegni derivanti da accordi e trattati
   internazionali;
   6)  impartisce  direttive  per  assicurare la difesa integrata del
   territorio  e dello spazio aereo nazionale, nonche' delle linee di
   comunicazione marittime ed aeree;
p) sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata:
   1)   propone   al   Ministro   della   difesa  le  linee  generali
   dell'ordinamento di ciascuna Forza armata;
   2)  propone al Ministro della difesa la ripartizione delle risorse
   di  personale  militare  e  civile  da  assegnare  agli  organismi
   tecnico-operativi   nonche'   quella  del  personale  militare  da
   assegnare      agli     organismi     tecnico-amministrativi     e
   tecnico-industriali della difesa;
   3)  emana  disposizioni,  a  carattere  interforze, concernenti la
   disciplina  e  le  attivita'  generali  e territoriali delle Forze
   armate  e  determina  le  circoscrizioni territoriali dei comandi,
   reparti ed enti aventi connotazione interforze;
   4)  emana  direttive  concernenti  la  mobilitazione e le relative
   scorte;
   5)  emana  disposizioni  di carattere generale sugli obiettivi del
   reclutamento,     della     selezione,    della    formazione    e
   dell'addestramento delle Forze armate;
q) promuove  lo  studio e l'aggiornamento, anche su proposta dei Capi
   di  Stato  maggiore  di  Forza  armata delle normative relative al
   reclutamento,  alla selezione, alla formazione, all'organico, allo
   stato  giuridico, alla disciplina, all'avanzamento, al trattamento
   economico ed alla mobilitazione del personale delle Forze armate;
r) ha  alle  dirette  dipendenze  i  comandi, gli enti e gli istituti
   interforze della difesa, dei quali determina gli ordinamenti e gli
   organici  nei  limiti delle ripartizioni delle dotazioni organiche
   complessive;
s) emana  direttive  concernenti  l'impiego del personale militare in
   ambito  interforze,  internazionale  e  presso  altri  dicasteri e
   stabilisce  i criteri generali concernenti l'impiego del personale
   militare e civile in ambito Forza armata. In particolare:
   1)  e' sentito dal Ministro della difesa in merito alla nomina del
   Segretario generale della difesa;
   2) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la nomina dei
   Capi di Stato maggiore di Forza armata;
   3)   fornisce   indicazioni   al  Ministro  della  difesa  per  la
   destinazione  dei  tenenti  generali  e gradi corrispondenti negli
   incarichi di Forza armata su proposta dei rispettivi Capi di Stato
   maggiore;
   4)  propone  al  Ministro della difesa; d'intesa con il Segretario
   generale  della difesa e sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza
   armata,  gli ufficiali generali e ammiragli di grado non inferiore
   a  maggiore  generale  e  gradi  corrispondenti  da destinare agli
   incarichi  di  direzione  degli  uffici  di  livello  dirigenziale
   generale;
   5)  indica al Ministro della difesa, sulla base delle proposte dei
   Capi  di  Stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale
   dell'Arma  dei carabinieri per quanto di competenza, gli ufficiali
   da  destinare  all'impiego in ambito internazionale e presso altri
   dicasteri;
   6)  designa, sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata e il
   Comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  per  quanto  di
   competenza, gli ufficiali da impiegare negli incarichi interforze,
   previa  comunicazione  al Ministro della difesa delle designazioni
   relative   agli   ufficiali   generali  e  ammiragli.  Per  l'area
   tecnico-amministrativa  e  tecnico-industriale, la designazione ha
   luogo d'intesa con il Segretario generale della difesa;
t) definisce   i   programmi   ed  impartisce  direttive  riguardanti
   l'addestramento   e   le   esercitazioni  interforze,  nonche'  il
   perfezionamento,   a   carattere   interforze,   della  formazione
   professionale e culturale del personale delle Forze armate;
u) approva  i  piani operativi proposti dai Capi di Stato maggiore di
   Forza armata;
v) dispone per l'impiego del Corpo delle infermiere volontarie;
w) emana  direttive  per  la gestione del patrimonio infrastrutturale
   nazionale e NATO e gestisce quello di competenza;
y) sviluppa, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le
   attivita'   di   comunicazione,  di  pubblica  informazione  e  di
   promozione   a  favore  delle  Forze  armate.  Cura  le  relazioni
   pubbliche  dello  Stato maggiore della difesa e coordina, nel loro
   complesso, quelle delegate ovvero di specifica competenza dei Capi
   di  Stato  maggiore di Forza armata. Emana le direttive in materia
   di  documentazione storica. Intrattiene rapporti con gli organi di
   informazione,   in  coordinamento  con  i  competenti  uffici  del
   Ministero;
z) promuove  lo  sviluppo  della politica ambientale della difesa con
   l'emanazione  di  direttive  interforze,  in  un quadro di stretta
   armonizzazione delle esigenze nazionali e NATO.