Art. 20
       Comitato dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate

  1.  Il  Comitato  dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate, ai
sensi  dell'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge n. 25 del
1997, e' organo consultivo del Capo di Stato maggiore della difesa.
  2.  Il Comitato, a sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo,
della  legge  n.  25 del 1997, e' composto dal Capo di Stato maggiore
della  difesa,  che  lo  presiede, lo convoca e ne fissa l'ordine del
giorno,  dai  Capi  di  Stato  maggiore  delle  Forze  armate  e  dal
Segretario generale della difesa.
  3.  Il  Capo  di Stato maggiore della difesa si avvale del Comitato
per  l'esame  di  ogni  questione,  di  sua  competenza, di carattere
tecnico, militare o amministrativo.
  4. Il Ministro puo' chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno dei
lavori   del   Comitato   di   ogni   altra  questione  di  interesse
politico-militare e della difesa.
  5.  Il  Presidente  del  Comitato  puo' invitare alle adunanze, per
essere  sentiti  sugli  affari  in trattazione, ufficiali delle Forze
armate    e   funzionari   dell'amministrazione   pubblica,   nonche'
personalita'   di   particolare  competenza  nel  campo  scientifico,
industriale, economico, giuridico e militare.
  6.  Il  funzionamento  del  Comitato  e'  assicurato  dal personale
addetto allo Stato maggiore della difesa.
 
          Nota all'art. 20:
              - Il  testo  dell'art.  6,  comma 1, della citata legge
          18 febbraio 1997, n. 25, e' il seguente:
              "Art.  6.  -  1. Il Comitato dei Capi di Stato maggiore
          delle  Forze  armate  e'  organo  di consulenza del Capo di
          Stato  maggiore  della difesa. Ne fanno parte il Segretario
          generale  della  difesa,  i Capi di Stato maggiore di Forza
          armata  e  il  Capo  di Stato maggiore della difesa, che lo
          presiede.  Quando siano all'ordine del giorno argomenti che
          riguardano  l'Arma dei carabinieri, partecipa alle riunioni
          anche  il  comandante  generale  dell'Arma,  di cui restano
          ferme le competenze previste dalla normativa vigente".