Art. 20 Comitato dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate 1. Il Comitato dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge n. 25 del 1997, e' organo consultivo del Capo di Stato maggiore della difesa. 2. Il Comitato, a sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo, della legge n. 25 del 1997, e' composto dal Capo di Stato maggiore della difesa, che lo presiede, lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno, dai Capi di Stato maggiore delle Forze armate e dal Segretario generale della difesa. 3. Il Capo di Stato maggiore della difesa si avvale del Comitato per l'esame di ogni questione, di sua competenza, di carattere tecnico, militare o amministrativo. 4. Il Ministro puo' chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del Comitato di ogni altra questione di interesse politico-militare e della difesa. 5. Il Presidente del Comitato puo' invitare alle adunanze, per essere sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali delle Forze armate e funzionari dell'amministrazione pubblica, nonche' personalita' di particolare competenza nel campo scientifico, industriale, economico, giuridico e militare. 6. Il funzionamento del Comitato e' assicurato dal personale addetto allo Stato maggiore della difesa.
Nota all'art. 20: - Il testo dell'art. 6, comma 1, della citata legge 18 febbraio 1997, n. 25, e' il seguente: "Art. 6. - 1. Il Comitato dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate e' organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa. Ne fanno parte il Segretario generale della difesa, i Capi di Stato maggiore di Forza armata e il Capo di Stato maggiore della difesa, che lo presiede. Quando siano all'ordine del giorno argomenti che riguardano l'Arma dei carabinieri, partecipa alle riunioni anche il comandante generale dell'Arma, di cui restano ferme le competenze previste dalla normativa vigente".