Art. 21 1. Il Capo di Stato maggiore della difesa, i Capi di Stato maggiore di Forza armata ed il Segretario generale della difesa possono ordinare direttamente, nell'area di rispettiva competenza, un'inchiesta formale nei confronti del personale militare dipendente. 2. Le competenze in materia di inchieste formali, consigli e commissioni di disciplina nei confronti degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale volontario di truppa dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica sottoposti a procedimento disciplinare di Stato - conferite dagli articoli 75, primo comma e 79 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dagli articoli 65 e 69 della legge 31 luglio 1954, n. 599, nelle varie fattispecie, al comandante di corpo d'armata o al comandante di squadra navale o al comandante di unita' corrispondente dell'Aeronautica o comandante territoriale o al comandante in capo del Dipartimento marittimo o al comandante militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico o al comandante di regione aerea territoriale - sono attribuite, ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, per i militari in servizio, agli alti comandanti militari interforze o di Forza armata da cui il militare inquisito dipende, secondo i rispettivi ordinamenti ovvero, nei casi diversi, agli alti comandanti militari di Forza armata nella cui area di giurisdizione l'inquisito risiede anagraficamente. Restano ferme le disposizioni inerenti al rimanente personale di cui ai successivi commi del citato articolo 75 della legge 10 aprile 1954, n. 113.
Note all'art. 21: - Il testo degli articoli 75 (come modificato dal presente D.P.R.) e 79 della legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente "Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", e' il seguente: "Art. 75. La decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale spetta al comandante di corpo d'armata o al comandante di squadra navale o al comandante di unita' corrispondente dell'Aeronautica da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego, o al comandante militare territoriale o al comandante in capo del dipartimento militare marittimo o al comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o al comandante della zona aerea territoriale da cui l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego, se in servizio, o di residenza, in caso diverso. Se trattisi di ufficiale direttamente dipendente per l'impiego dal Capo di Stato maggiore della difesa o dal Capo di Stato maggiore della Forza armata cui l'ufficiale stesso appartiene o dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, la decisione di cui al comma precedente spetta, rispettivamente, agli anzidetti Capi di Stato maggiore o al comando generale dell'Arma dei carabinieri. Se trattisi di ufficiale generale o colonnello, o di grado corrispondente, o di ufficiale assegnato per l'impiego ad enti, comandi, reparti di altra Forza armata, o di piu' ufficiali corresponsabili della stessa Forza armata ma dipendenti da enti o comandi militari diversi, la decisione e' riservata al Ministro. Quando siavi corresponsabilita' tra ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o connessione tra i fatti ad essi ascritti, la decisione di sottoporre gli ufficiali ad inchiesta formale spetta al Ministro". "Art. 79. Il Consiglio di disciplina e' formato di volta in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando: a) per gli ufficiali generali o colonnelli, o ufficiali di grado corrispondente, dal Ministro; b) per gli ufficiali di altro grado, dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unita' corrispondente dell'Aeronautica da cui l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego, o dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o dal comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o di residenza, in caso diverso. Se l'ufficiale dipende direttamente per l'impiego dal Capo di Stato maggiore della difesa o dal Capo di Stato maggiore della propria Forza armata o dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o se l'ufficiale e' assegnato per l'impiego all'amministrazione centrale militare o ad enti, comandi, o reparti di altra Forza armata, il Consiglio di disciplina e' formato dal comandante militare della stessa Forza armata dell'ufficiale, nella cui giurisdizione questi presta servizio. Se si tratti di piu' giudicandi, della stessa o di diverse Forze armate, il Consiglio e' formato in relazione all'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano. Nei casi previsti dall'art. 76 e dall'art. 77, secondo comma, il Consiglio e' formato da uno dei comandanti militari indicati alla precedente lettera b), designato dal Ministro". - Il testo degli articoli 65 e 69 della legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente "Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", e' il seguente: "Art. 65. L'inchiesta formale e' disposta dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unita' corrispondente dell'Aeronautica o dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di aeronautica da cui il sottufficiale dipende per ragioni di impiego. Qualora manchi tale dipendenza, l'inchiesta formale e' disposta dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di aeronautica nella cui giurisdizione il sottufficiale risiede. Per i sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri l'inchiesta e' disposta dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dal comandante della divisione carabinieri dal quale il sottufficiale dipende per ragioni di impiego. Qualora siavi corresponsabilita' tra sottufficiali della stessa Forza armata dipendenti per l'impiego da comandanti militari diversi o residenti in giurisdizioni di comandanti militari diveisi, l'inchiesta' e' disposta dal comandante militare competente a provvedere per il sottufriale piu' elevato in grado o piu' anziano. Se il piu' elevato in grado o piu' anziano sia sottuificiale in servizio dell'Arma dei carabinieri l'inchiesta e' disposta dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Quando il sottufficiale sia assegnato per l'impiego ad enti, comando o reparti di altra Forza armata, e quando siavi corresponsabilita' tra sottufficiali di Forze armate diverse o connessione tra i fatti ad essi ascritti, l'inchiesta formale e' disposta dal Ministro. Il Ministro puo', in ogni caso, per qualsiasi sottufficiale ordinare direttamente un'inchiesta formale". "Art. 69. La commissione di disciplina e' formata, di volta in volta, dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unita' corrispondente dell'Aeronautica o dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di aeronautica da cui il giudicando dipende per ragioni di impiego. Qualora manchi tale dipendenza, la commissione di disciplina e' formata dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di aeronautica nella cui giurisdizione il giudicando risiede. Nel caso di sottufficiale assegnato per l'impiego ad enti, comandi o reparti di altra Forza armata, la commissione di disciplina e' formata dal comandante militare della stessa Forza armata del giudicando, nella cui giurisdizione questi presta servizio. Per i sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri la commissione di disciplina e' formata dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dal comandante della divisione carabinieri dal quale il giudicando dipende per ragioni di impiego. Se trattasi di piu' giudicandi della stessa Forza armata dipendenti per l'impiego da comandanti militari diversi o residenti in giurisdizioni di comandanti militari diversi, ovvero di piu' giudicandi di Forze armate diverse, la commissione di disciplina e' formata dal comandante militare competente a provvedere per il piu' elevato in grado o piu' anziano dei giudicandi. Qualora il piu' elevato in grado o piu' anziano dei giudicandi sia sottufficiale in servizio dell'Arma dei carabinieri la commissione di disciplina e' formata dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Quando il deferimento del sottufficiale a commissione di disciplina sia stato disposto dal Ministro in seguito ad inchiesta formale ordinata ai sensi del quinto comma dell'art. 65 o in applicazione di quanto stabilito nel primo comma dell'art. 66, la commissione di disciplina e' formata da uno dei comandanti militari indicati nel primo e nel terzo comma del presente articolo designato dal Ministro". - Il testo del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente "Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1998 - serie generale - n. 3.