Art. 21

  1. Il Capo di Stato maggiore della difesa, i Capi di Stato maggiore
di  Forza  armata  ed  il  Segretario  generale  della difesa possono
ordinare    direttamente,   nell'area   di   rispettiva   competenza,
un'inchiesta formale nei confronti del personale militare dipendente.
  2.  Le  competenze  in  materia  di  inchieste  formali, consigli e
commissioni   di   disciplina  nei  confronti  degli  ufficiali,  dei
sottufficiali  e  del  personale  volontario  di truppa dell'Esercito
della   Marina   e   dell'Aeronautica   sottoposti   a   procedimento
disciplinare di Stato - conferite dagli articoli 75, primo comma e 79
della  legge  10  aprile 1954, n. 113, e dagli articoli 65 e 69 della
legge  31 luglio 1954, n. 599, nelle varie fattispecie, al comandante
di  corpo  d'armata o al comandante di squadra navale o al comandante
di unita' corrispondente dell'Aeronautica o comandante territoriale o
al  comandante  in  capo  del  Dipartimento marittimo o al comandante
militare  marittimo  autonomo  dell'alto Adriatico o al comandante di
regione  aerea  territoriale  - sono attribuite, ai sensi del decreto
legislativo  28  novembre  1997,  n. 464, per i militari in servizio,
agli  alti comandanti militari interforze o di Forza armata da cui il
militare  inquisito dipende, secondo i rispettivi ordinamenti ovvero,
nei casi diversi, agli alti comandanti militari di Forza armata nella
cui   area  di  giurisdizione  l'inquisito  risiede  anagraficamente.
Restano  ferme le disposizioni inerenti al rimanente personale di cui
ai  successivi  commi  del  citato  articolo 75 della legge 10 aprile
1954, n. 113.
 
          Note all'art. 21:
              - Il  testo  degli  articoli  75  (come  modificato dal
          presente  D.P.R.)  e 79 della legge 10 aprile 1954, n. 113,
          concernente  "Stato  degli  ufficiali  dell'Esercito, della
          Marina e dell'Aeronautica", e' il seguente:
              "Art.  75.  La  decisione  di sottoporre l'ufficiale ad
          inchiesta  formale spetta al comandante di corpo d'armata o
          al  comandante  di squadra navale o al comandante di unita'
          corrispondente  dell'Aeronautica da cui l'ufficiale dipende
          per   ragioni   di   impiego,   o  al  comandante  militare
          territoriale  o  al  comandante  in  capo  del dipartimento
          militare  marittimo  o  al  comandante  militare  marittimo
          autonomo  dell'Alto  Adriatico  o  al comandante della zona
          aerea  territoriale  da cui l'ufficiale dipende per ragioni
          d'impiego, se in servizio, o di residenza, in caso diverso.
              Se  trattisi  di  ufficiale direttamente dipendente per
          l'impiego  dal  Capo  di  Stato maggiore della difesa o dal
          Capo  di  Stato maggiore della Forza armata cui l'ufficiale
          stesso  appartiene  o dal comandante generale dell'Arma dei
          carabinieri,  la  decisione  di  cui  al  comma  precedente
          spetta,  rispettivamente,  agli  anzidetti  Capi  di  Stato
          maggiore o al comando generale dell'Arma dei carabinieri.
              Se  trattisi  di  ufficiale generale o colonnello, o di
          grado   corrispondente,   o   di  ufficiale  assegnato  per
          l'impiego  ad enti, comandi, reparti di altra Forza armata,
          o  di  piu'  ufficiali  corresponsabili  della stessa Forza
          armata ma dipendenti da enti o comandi militari diversi, la
          decisione e' riservata al Ministro.
              Quando    siavi    corresponsabilita'   tra   ufficiali
          dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o connessione
          tra  i  fatti  ad essi ascritti, la decisione di sottoporre
          gli ufficiali ad inchiesta formale spetta al Ministro".
              "Art.  79.  Il  Consiglio  di  disciplina e' formato di
          volta  in  volta,  in  relazione  al  grado  rivestito  dal
          giudicando:
                a) per   gli   ufficiali  generali  o  colonnelli,  o
          ufficiali di grado corrispondente, dal Ministro;
                b) per  gli  ufficiali di altro grado, dal comandante
          di  corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal
          comandante di unita' corrispondente dell'Aeronautica da cui
          l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego, o dal comandante
          militare   territoriale   o  dal  comandante  in  capo  del
          dipartimento  militare  marittimo o dal comandante militare
          marittimo  autonomo  dell'Alto  Adriatico  o dal comandante
          della  zona  aerea  territoriale da cui l'ufficiale dipende
          per  ragioni di impiego, se in servizio, o di residenza, in
          caso  diverso.  Se  l'ufficiale  dipende  direttamente  per
          l'impiego  dal  Capo  di  Stato maggiore della difesa o dal
          Capo  di  Stato  maggiore  della propria Forza armata o dal
          comandante   generale   dell'Arma  dei  carabinieri,  o  se
          l'ufficiale  e' assegnato per l'impiego all'amministrazione
          centrale  militare  o  ad enti, comandi, o reparti di altra
          Forza  armata,  il  Consiglio  di disciplina e' formato dal
          comandante    militare    della    stessa    Forza   armata
          dell'ufficiale,   nella  cui  giurisdizione  questi  presta
          servizio.
              Se  si  tratti  di  piu'  giudicandi, della stessa o di
          diverse  Forze armate, il Consiglio e' formato in relazione
          all'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano.
              Nei  casi previsti dall'art. 76 e dall'art. 77, secondo
          comma,  il  Consiglio  e'  formato  da  uno  dei comandanti
          militari indicati alla precedente lettera b), designato dal
          Ministro".
              - Il testo degli articoli 65 e 69 della legge 31 luglio
          1954,   n.   599,   concernente  "Stato  dei  sottufficiali
          dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica",  e' il
          seguente:
              "Art.   65.   L'inchiesta   formale   e'  disposta  dal
          comandante  di  corpo  d'armata o dal comandante di squadra
          navale   o   dal   comandante   di   unita'  corrispondente
          dell'Aeronautica  o  dal comandante militare territoriale o
          dal  comandante in capo del dipartimento militare marittimo
          o  comandante  marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal
          comandante  della  zona  aerea territoriale o comandante di
          aeronautica  da cui il sottufficiale dipende per ragioni di
          impiego.   Qualora   manchi  tale  dipendenza,  l'inchiesta
          formale  e' disposta dal comandante militare territoriale o
          dal  comandante in capo del dipartimento militare marittimo
          o   comandante   militare   marittimo   autonomo  dell'Alto
          Adriatico  o dal comandante della zona aerea territoriale o
          comandante   di  aeronautica  nella  cui  giurisdizione  il
          sottufficiale risiede.
              Per   i   sottufficiali   in   servizio  dell'Arma  dei
          carabinieri l'inchiesta e' disposta dal comandante generale
          dell'Arma  dei carabinieri o dal comandante della divisione
          carabinieri  dal quale il sottufficiale dipende per ragioni
          di impiego.
              Qualora   siavi  corresponsabilita'  tra  sottufficiali
          della  stessa  Forza  armata  dipendenti  per  l'impiego da
          comandanti militari diversi o residenti in giurisdizioni di
          comandanti  militari  diveisi, l'inchiesta' e' disposta dal
          comandante   militare   competente   a  provvedere  per  il
          sottufriale  piu'  elevato  in  grado o piu' anziano. Se il
          piu'  elevato  in grado o piu' anziano sia sottuificiale in
          servizio  dell'Arma dei carabinieri l'inchiesta e' disposta
          dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
              Quando  il sottufficiale sia assegnato per l'impiego ad
          enti,  comando  o  reparti  di altra Forza armata, e quando
          siavi  corresponsabilita' tra sottufficiali di Forze armate
          diverse  o  connessione  tra  i  fatti  ad  essi  ascritti,
          l'inchiesta formale e' disposta dal Ministro.
              Il   Ministro   puo',   in  ogni  caso,  per  qualsiasi
          sottufficiale ordinare direttamente un'inchiesta formale".
              "Art.  69.  La commissione di disciplina e' formata, di
          volta  in  volta,  dal  comandante  di corpo d'armata o dal
          comandante  di  squadra  navale  o dal comandante di unita'
          corrispondente  dell'Aeronautica  o dal comandante militare
          territoriale  o  dal  comandante  in  capo del dipartimento
          militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo
          dell'Alto  Adriatico  o  dal  comandante  della  zona aerea
          territoriale   o   comandante  di  aeronautica  da  cui  il
          giudicando  dipende  per ragioni di impiego. Qualora manchi
          tale  dipendenza,  la  commissione di disciplina e' formata
          dal  comandante  militare  territoriale o dal comandante in
          capo  del  dipartimento  militare  marittimo  o  comandante
          militare  marittimo  autonomo  dell'Alto  Adriatico  o  dal
          comandante  della  zona  aerea territoriale o comandante di
          aeronautica nella cui giurisdizione il giudicando risiede.
              Nel  caso  di  sottufficiale assegnato per l'impiego ad
          enti,   comandi   o  reparti  di  altra  Forza  armata,  la
          commissione   di   disciplina  e'  formata  dal  comandante
          militare  della  stessa  Forza armata del giudicando, nella
          cui giurisdizione questi presta servizio.
              Per   i   sottufficiali   in   servizio  dell'Arma  dei
          carabinieri  la  commissione  di  disciplina e' formata dal
          comandante   generale   dell'Arma  dei  carabinieri  o  dal
          comandante   della   divisione  carabinieri  dal  quale  il
          giudicando dipende per ragioni di impiego.
              Se  trattasi  di  piu'  giudicandi  della  stessa Forza
          armata  dipendenti  per  l'impiego  da  comandanti militari
          diversi o residenti in giurisdizioni di comandanti militari
          diversi, ovvero di piu' giudicandi di Forze armate diverse,
          la  commissione  di  disciplina  e'  formata dal comandante
          militare  competente  a  provvedere  per il piu' elevato in
          grado  o  piu'  anziano  dei  giudicandi.  Qualora  il piu'
          elevato   in  grado  o  piu'  anziano  dei  giudicandi  sia
          sottufficiale  in  servizio  dell'Arma  dei  carabinieri la
          commissione   di   disciplina  e'  formata  dal  comandante
          generale dell'Arma dei carabinieri.
              Quando  il  deferimento del sottufficiale a commissione
          di disciplina sia stato disposto dal Ministro in seguito ad
          inchiesta  formale  ordinata  ai  sensi  del  quinto  comma
          dell'art.  65  o  in  applicazione  di quanto stabilito nel
          primo  comma  dell'art. 66, la commissione di disciplina e'
          formata da uno dei comandanti militari indicati nel primo e
          nel   terzo  comma  del  presente  articolo  designato  dal
          Ministro".
              - Il testo del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
          464, concernente "Riforma strutturale delle Forze armate, a
          norma  dell'art.  1,  comma  1, lettere a), d) ed h), della
          legge  28 dicembre  1995,  n.  549",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1998 - serie generale - n.
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