Art. 22 Abrogazioni 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1997, n. 25, sono abrogate le seguenti norme: a) l'articolo 2, limitatamente alle parole "dalla presente legge" e gli articoli da 4 a 15 della legge 9 gennaio 1951, n. 167; b) l'articolo 75, terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, limitatamente all'espressione "all'amministrazione centrale militare o"; c) il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478; d) gli articoli 4, 5, 36 (seguiva l'indicazione di un articolo non ammesso al "Visto " della Corte dei conti) del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478; e) la legge 8 marzo 1968, n. 200; f) il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1972, n. 781; g) (lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 ottobre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Scognamiglio Pasini, Ministro della difesa Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2000 Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 8 Amesso al visto e alla conseguente registrazione con esclusione: dell'art. 15 limitatamente alla lettera c); dell'art. 19; dell'art. 22, lettera a); dell'art. 22, lettera d), limitatamente alle parole "e 37"; dell'art. 22, lettera g), ai sensi della deliberazione della Sezione del controllo del 24 febbraio 2000. Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2000 Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 17 Successivamente, le sezioni riunite della Corte dei conti (Deliberazione n. 9/E/2000 del 12 aprile 2000) hanno ammesso al visto l'art. 19 e l'art. 22, lettera a), del regolamento.
Note all'art. 22: - Il testo dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, concernente "Istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate", e' il seguente: "Art. 2. Il parere del Consiglio superiore delle Forze armate e' obbligatorio nei casi previsti". - Per il testo dell'art. 75, terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, vedasi note all'art. 21. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente "Ordinamento dello Stato maggiore della difesa e degli Stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1966, n. 11, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concerne "Riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa". - Il testo della legge 8 marzo 1968, n. 200, concernente "Istituzione del comitato dei capi di Stato maggiore e varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1968, n. 78. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1972, n. 781, concernente "Ordinamento e modalita' di funzionamento del comitato dei capi di Stato maggiore", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1972, n. 326. - Per il titolo della legge 1o ottobre 1984, n. 637, vedasi note all'art. 15.