Art. 4
              Attribuzioni in campo tecnico-scientifico

  1.  Nell'ambito  delle direttive impartite dal Ministro, il Capo di
Stato  maggiore  della  difesa,  sentiti  i Capi di Stato maggiore di
Forza  armata  e d'intesa con il Segretario generale della difesa per
quanto  di  competenza,  fissa  gli  obiettivi,  gli  indirizzi  e le
priorita' degli studi e delle sperimentazioni tecnico-scientifiche di
interesse delle Forze armate e fornisce indicazioni per lo sviluppo e
la  utilizzazione dei risultati, mantenendo con i Ministeri e con gli
organi  interessati  rapporti  volti  a  prevedere  le esigenze della
difesa del Paese nello specifico campo scientifico e tecnologico.