Art. 5
                             Ordinamento

  1.  Il  Capo  di Stato maggiore della difesa, per l'esercizio delle
sue attribuzioni:
a) dispone  di  uno  Stato  maggiore  retto  da un Sottocapo di Stato
   maggiore  nominato  con  decreto  del  Ministro  della  difesa, su
   indicazione  del  Capo  di Stato maggiore della difesa, scelto tra
   gli ufficiali con grado di tenente generale, ammiraglio di squadra
   o  generale  di  squadra  aerea  in servizio permanente effettivo,
   appartenente  a  Forza  armata diversa da quella del Capo di Stato
   maggiore  della  difesa. Lo Stato maggiore, ordinato di massima in
   reparti   ed   uffici,   e'   competente  per  la  pianificazione,
   coordinamento  e  controllo  nei  vari  settori  di  attivita'. Ai
   reparti  ed  uffici,  il  cui  organico  e'  stabilito  su base di
   equilibrata   rappresentativita'  delle  tre  Forze  armate,  sono
   preposti   rispettivamente   ufficiali   generali  o  ammiragli  e
   colonnelli o capitani di vascello delle tre Forze armate;
b) si  avvale  di  un comando operativo di vertice interforze, il cui
   comandante e' nominato con decreto del Ministro della difesa ed e'
   scelto,  su  indicazione dello stesso Capo di Stato maggiore della
   difesa,  tra  gli  ufficiali  con  il  grado  di tenente generale,
   ammiraglio  di  squadra  o  generale  di squadra aerea in servizio
   permanente   effettivo.   Tale   comando   e'  competente  per  la
   pianificazione,   predisposizione  e  direzione  delle  operazioni
   nonche' delle esercitazioni interforze nazionali e multinazionali.
   Gli    organici    sono   stabiliti   su   base   di   equilibrata
   rappresentativita' delle tre Forze armate.