Art. 5 Ordinamento 1. Il Capo di Stato maggiore della difesa, per l'esercizio delle sue attribuzioni: a) dispone di uno Stato maggiore retto da un Sottocapo di Stato maggiore nominato con decreto del Ministro della difesa, su indicazione del Capo di Stato maggiore della difesa, scelto tra gli ufficiali con grado di tenente generale, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, appartenente a Forza armata diversa da quella del Capo di Stato maggiore della difesa. Lo Stato maggiore, ordinato di massima in reparti ed uffici, e' competente per la pianificazione, coordinamento e controllo nei vari settori di attivita'. Ai reparti ed uffici, il cui organico e' stabilito su base di equilibrata rappresentativita' delle tre Forze armate, sono preposti rispettivamente ufficiali generali o ammiragli e colonnelli o capitani di vascello delle tre Forze armate; b) si avvale di un comando operativo di vertice interforze, il cui comandante e' nominato con decreto del Ministro della difesa ed e' scelto, su indicazione dello stesso Capo di Stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di tenente generale, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo. Tale comando e' competente per la pianificazione, predisposizione e direzione delle operazioni nonche' delle esercitazioni interforze nazionali e multinazionali. Gli organici sono stabiliti su base di equilibrata rappresentativita' delle tre Forze armate.