Art. 6 Configurazione della carica 1. Il Segretario generale della difesa: a) e' ufficiale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica con il grado di tenente generale o corrispondente in servizio permanente ovvero dirigente di prima fascia dell'amministrazione pubblica o anche estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 25 del 1997; b) e' nominato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa; c) dipende, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 25 del 1997, direttamente dal Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative, e dal Capo di Stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative, ai quali risponde dell'attuazione delle direttive e delle disposizioni ricevute nell'ambito delle rispettive attribuzioni. 2. Il Segretario generale della difesa, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, e' sostituito dal vice segretario generale che espleta anche le funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del presente regolamento.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 5, comma 1, della citata legge 18 febbraio 1997, n. 25, e' il seguente: "Art. 5. - 1. Il Segretario generale della difesa, scelto nell'ambito del personale militare o civile dell'amministrazione pubblica, ovvero anche estraneo alla stessa, in relazione alle specifiche esperienze e qualifiche professionali, e' posto alle dipendenze del Ministro della difesa per attribuzioni amministrative e del Capo di Stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative". - Il testo dell'art. 19, comma 3, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6".