Art. 6
                     Configurazione della carica

  1. Il Segretario generale della difesa:
a) e' ufficiale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica con il
   grado  di tenente generale o corrispondente in servizio permanente
   ovvero  dirigente  di prima fascia dell'amministrazione pubblica o
   anche  estraneo  alla  stessa,  ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
   della legge n. 25 del 1997;
b) e'  nominato,  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma 3, del decreto
   legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni,
   con  decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
   del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa,
   sentito il Capo di Stato maggiore della difesa;
c) dipende,  ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 25 del
   1997,  direttamente  dal Ministro della difesa per le attribuzioni
   amministrative,  e  dal Capo di Stato maggiore della difesa per le
   attribuzioni  tecnico-operative, ai quali risponde dell'attuazione
   delle  direttive  e  delle disposizioni ricevute nell'ambito delle
   rispettive attribuzioni.
  2.  Il  Segretario  generale  della  difesa,  in  caso  di assenza,
impedimento o vacanza della carica, e' sostituito dal vice segretario
generale  che  espleta  anche le funzioni di vice direttore nazionale
degli  armamenti, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo
10 del presente regolamento.
 
          Note all'art. 6:
              - Il  testo  dell'art.  5,  comma 1, della citata legge
          18 febbraio 1997, n. 25, e' il seguente:
              "Art.  5.  -  1.  Il  Segretario generale della difesa,
          scelto   nell'ambito   del   personale  militare  o  civile
          dell'amministrazione  pubblica,  ovvero anche estraneo alla
          stessa,   in   relazione   alle   specifiche  esperienze  e
          qualifiche  professionali,  e'  posto  alle  dipendenze del
          Ministro della difesa per attribuzioni amministrative e del
          Capo  di  Stato  maggiore  della difesa per le attribuzioni
          tecnico-operative".
              - Il  testo  dell'art.  19, comma 3, del citato decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
              "3.  Gli incarichi di segretario generale di Ministeri,
          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  competente,  a dirigenti della
          prima  fascia  del  ruolo  unico  di cui all'art. 23 o, con
          contratto  a tempo determinato, a persone in possesso delle
          specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6".