Art. 7 Attribuzioni in campo nazionale 1. Il Segretario generale della difesa: a) emana disposizioni attuative degli indirizzi politico-amministrativi e di alta amministrazione riguardanti l'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa, impartiti dal Ministro della difesa, ai fini del conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; b) riceve dal Capo di Stato maggiore della difesa direttive tecnico-operative con riferimento alle attivita' di studio e sperimentazione, approvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; c) predispone, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge n. 25 del 1997, d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale relative all'area industriale di interesse della difesa e alle attivita' di studio e sperimentazione; d) emana direttive applicative per gli affari giuridici, economici, disciplinari e sociali del personale militare e civile. Segue le problematiche sindacali, le attivita' parlamentari e la negoziazione decentrata riferita al personale civile della difesa; e) indirizza, controlla e coordina le attivita' delle direzioni generali; f) provvede, sulla base delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, all'impiego operativo dei fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di competenza; g) provvede all'impiego operativo dei fondi destinati al funzionamento in ordine all'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza, compresi quelli destinati alla cooperazione ed agli accordi internazionali conseguenti all'applicazione di memorandum, disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi tra gli enti e reparti dipendenti, compresi quelli di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459; h) sulla base degli indirizzi del Ministro della difesa e delle direttive tecnico-operative del Capo di Stato maggiore della difesa: 1) propone le azioni necessarie per armonizzare gli obiettivi della difesa in materia di sperimentazione e sviluppo, produzione ed approvvigionamento con la politica economico-industriale e tecnico-scientifica nazionale; 2) e' responsabile dei sistemi di sicurezza degli organismi interforze dipendenti; i) ha alle dirette dipendenze i responsabili degli enti dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza; l) propone al Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa, le linee generali dell'ordinamento degli organismi dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza, gli organici dei vari organismi nei limiti delle previste dotazioni complessive e la ripartizione delle risorse di personale civile da assegnare agli stessi; m) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale da conferire ai dirigenti civili; n) propone al Ministro della difesa su indicazione del direttore generale per il personale civile, i dirigenti civili da assegnare alle direzioni generali e agli organismi delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. La proposta ha luogo d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa e con i Capi di Stato maggiore di Forza armata per gli enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459; o) emana, nelle aree di competenza, sulla base delle disposizioni del Capo di Stato maggiore della difesa, le direttive riguardanti la definizione delle attivita' connesse alla militarizzazione e mobilitazione civile; p) individua e promuove in campo nazionale ed internazionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Capo di Stato maggiore della difesa, i programmi di ricerca tecnologica per lo sviluppo dei programmi d'armamento; q) indirizza, controlla e coordina i programmi di sviluppo e le attivita' contrattuali di competenza delle direzioni generali, concernenti l'approvvigionamento, l'alienazione e la cessione dei materiali di armamento, per quanto attiene agli aspetti tecnico-amministrativi; r) segue le attivita' promozionali, in Italia ed all'estero, dell'industria d'interesse della difesa, fornendo utili elementi di coordinamento; s) emana direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione e coordina le relative attivita' negli ambienti di lavoro della difesa, in attuazione delle vigenti prescrizioni; t) assicura la gestione del contenzioso per le materie non assegnate alla competenza delle direzioni generali.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 5, comma 2, lettera b) della citata legge 18 febbraio 1997, n. 25, e' il seguente: "2. Il Segretario generale della difesa: a) (omissis); b) predispone, d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della difesa". - Il testo degli articoli 2 e 4 del citato decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e' il seguente: "Art. 2 (Enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata). - 1. Gli enti hanno autonomia gestionale nell'ambito dei programmi di lavoro disposti annualmente dagli organi di cui al comma 3, attendono ai compiti relativi alle attivita' amministrativo-contabili, secondo quanto previsto dalle nonne di contabilita' generale dello Stato e sono altresi' obbligati a provvedere alla tenuta di una contabilita' analitica industriale a decorrere dal 1o gennaio 1998. 2. I direttori degli enti, ai fine di ottimizzare i procedimenti connessi all'attuazione dei programmi di lavoro annuali secondo i relativi piani di spesa, provvedono autonomamente sia alle necessarie acquisizioni di beni e servizi sia alla gestione delle risorse disponibili, per il pieno raggiungimento degli obiettivi individuati dai programmi medesimi. 3. Al termine del procedimento di ristrutturazione di ciascuno degli enti nell'ambito dell'attivita' di pianificazione generale delle Forze armate, per la successiva definizione dei conseguenti programmi tecnico-operativi la responsabilita' della manutenzione e della sperimentazione dei beni funzionali all'impiego dello strumento militare e' affidata ai competenti ispettorati di Forza armata. 4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, detti enti ricevono il programma di lavoro annuale con il piano di spesa nonche' le risorse finanziarie suddivise in specifici capitoli come appresso denominati: a) capitolo esecuzione programma operativo; b) capitolo funzionamento della struttura amministrativa e tecnica; c) capitolo ammodernamento e potenziamento della struttura tecnica; d) capitolo competenze al personale. 5. Ogni modificazione dei programmi richiede il contestuale adeguamento dell'entita' delle poste di cui ai pertinenti capitoli di spesa, anche tenendo conto dei maggiori oneri derivanti dalla necessita' di riorganizzare i processi di manutenzione programmata". "Art. 4 (Enti dipendenti dal Segretario generale). - 1. Gli enti di cui al presente articolo sono posti alle dirette dipendenze del Segretario generale della difesa, mediante un apposito ufficio, costituito senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, che assume le attribuzioni delle competenti direzioni generali. Conformemente alla vigente normativa in materia di competenze e responsabilita' del direttore dell'ente, questi puo' essere scelto anche tra funzionari civili della difesa. 2. Ferma la definizione di specifici settori di intervento, gli enti di cui al comma 1 possono essere adibiti a cicli produttivi, in tutto o in parte analoghi o alternativi a quelli svolti, per la fornitura di beni e servizi alle amministrazioni statali ed a committenti privati, anche mediante la stipulazione di appositi contratti, nel rispetto dei principi che regolano la concorrenza ed il mercato. I predetti enti, successivamente all'affidamento del settore di intervento, nonche' al compimento dell'eventuale connessa ristrutturazione, presentano un autonomo bilancio annuale, sia preventivo sia consuntivo, redatto dal direttore ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, per l'approvazione del Segretario generale della difesa che verifica i risultati di gestione. A tal fine il direttore di ciascun ente e' responsabile della tenuta di un'analitica contabilita' industriale. Gli enti stessi decadono automaticamente dalla capacita' di contrattare ai sensi del presente comma decorsi due esercizi di non economica gestione ai sensi dei commi 6 e 7. 3. Per le finalita' indicate al comma 2 il Ministro della difesa definisce, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contratti tipo o quadro ai sensi delle vigenti disposizioni di diritto civile. 4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lettera c), gli enti di cui al presente articolo sono sottoposti a graduali procedimenti di dismissione ed a provvedimenti di chiusura qualora inidonei a fornire, secondo criteri di economica gestione, beni e servizi coerenti con le finalita' istituzionali dell'amministrazione della difesa, ovvero, se riconvertiti, a produrre a costi competitivi con quelli di mercato. 5. In particolare, e' soggetto a chiusura l'ente a cui dopo due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non si e' potuto affidare l'esplelamento di alcuna attivita' ovvero che, per due anni consecutivi dopo l'affidamento dell'attivita' e l'assunzione delle misure previste dal piano di ristrutturazione, non ha raggiunto la capacita' di operare secondo i criteri di economica gestione; in tale ultima ipotesi, un apposito comitato misto paritetico, composto da rappresentanti dell'amministrazione della difesa e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, verifica l'operato dell'ente, con potere di accesso ai dati di gestione dell'ente medesimo ai fini della successiva esposizione al Ministro della difesa delle eventuali carenze gestionali riscontrate. Il Ministro della difesa entro venti giorni trasmette al Parlamento la relazione del comitato misto paritetico. 6. Per le valutazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, i costi di attivita' dell'ente sono calcolati tenendo conto dei complessivi oneri riferiti al personale civile e militare impiegato, ai mezzi occorrenti per la produzione, alle spese generali ed all'ammortamento del capitale investito durante o successivamente alla ristrutturazione dell'ente stesso. 7. Al fine di verificare la capacita' dell'ente ad operare in termini di economicita', l'entita' delle utilita' derivanti dai beni e dai servizi prodotti e' valutata ai prezzi di mercato afferenti gli stessi o analoghi beni e servizi anche tenuto conto di quanto risultante da listini e mercuriali ufficiali".