Art. 7
                   Attribuzioni in campo nazionale

  1. Il Segretario generale della difesa:
a) emana       disposizioni       attuative      degli      indirizzi
   politico-amministrativi  e  di  alta  amministrazione  riguardanti
   l'area  tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa,
   impartiti  dal  Ministro  della  difesa, ai fini del conseguimento
   degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare;
b) riceve   dal   Capo  di  Stato  maggiore  della  difesa  direttive
   tecnico-operative  con  riferimento  alle  attivita'  di  studio e
   sperimentazione,  approvigionamento  dei  materiali  e dei sistemi
   d'arma;
c) predispone,  ai  sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), della
   legge n. 25 del 1997, d'intesa con il Capo di Stato maggiore della
   difesa,  nel  quadro della pianificazione generale dello strumento
   militare,  le  proposte  di  pianificazione  annuale e pluriennale
   relative  all'area  industriale  di  interesse della difesa e alle
   attivita' di studio e sperimentazione;
d) emana  direttive  applicative per gli affari giuridici, economici,
   disciplinari  e  sociali del personale militare e civile. Segue le
   problematiche   sindacali,   le   attivita'   parlamentari   e  la
   negoziazione decentrata riferita al personale civile della difesa;
e) indirizza,  controlla  e  coordina  le  attivita'  delle direzioni
   generali;
f) provvede,  sulla  base  delle direttive del Capo di Stato maggiore
   della   difesa,   all'impiego   operativo   dei   fondi  destinati
   all'investimento per la realizzazione dei programmi di competenza;
g) provvede    all'impiego   operativo   dei   fondi   destinati   al
   funzionamento   in   ordine   all'area   tecnico-amministrativa  e
   tecnico-industriale  di competenza, compresi quelli destinati alla
   cooperazione    ed   agli   accordi   internazionali   conseguenti
   all'applicazione  di  memorandum,  disponendo  per  l'assegnazione
   delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi
   tra  gli  enti  e  reparti  dipendenti,  compresi  quelli  di  cui
   all'articolo 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459;
h) sulla  base  degli  indirizzi  del  Ministro  della difesa e delle
   direttive  tecnico-operative  del  Capo  di  Stato  maggiore della
   difesa:
   1)  propone  le  azioni  necessarie  per armonizzare gli obiettivi
   della  difesa in materia di sperimentazione e sviluppo, produzione
   ed  approvvigionamento  con  la  politica  economico-industriale e
   tecnico-scientifica nazionale;
   2)  e'  responsabile  dei  sistemi  di  sicurezza  degli organismi
   interforze dipendenti;
i) ha  alle  dirette  dipendenze  i responsabili degli enti dell'area
   tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza;
l) propone  al  Ministro  della  difesa,  sentito  il  Capo  di Stato
   maggiore  della  difesa,  le linee generali dell'ordinamento degli
   organismi  dell'area  tecnico-amministrativa e tecnico-industriale
   di  competenza,  gli  organici dei vari organismi nei limiti delle
   previste  dotazioni complessive e la ripartizione delle risorse di
   personale civile da assegnare agli stessi;
m) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per gli incarichi di
   direzione   degli  uffici  di  livello  dirigenziale  generale  da
   conferire ai dirigenti civili;
n) propone  al  Ministro  della  difesa  su indicazione del direttore
   generale  per il personale civile, i dirigenti civili da assegnare
   alle    direzioni   generali   e   agli   organismi   delle   aree
   tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. La proposta ha luogo
   d'intesa  con  il  Capo  di Stato maggiore della difesa per l'area
   tecnico-operativa  e  con i Capi di Stato maggiore di Forza armata
   per  gli  enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata di cui
   all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459;
o) emana, nelle aree di competenza, sulla base delle disposizioni del
   Capo  di  Stato maggiore della difesa, le direttive riguardanti la
   definizione  delle  attivita'  connesse  alla  militarizzazione  e
   mobilitazione civile;
p) individua  e  promuove in campo nazionale ed internazionale, sulla
   base  dei  criteri  stabiliti  dal  Capo  di  Stato maggiore della
   difesa,  i  programmi  di  ricerca tecnologica per lo sviluppo dei
   programmi d'armamento;
q) indirizza,  controlla  e  coordina  i  programmi  di sviluppo e le
   attivita'  contrattuali  di  competenza  delle direzioni generali,
   concernenti  l'approvvigionamento, l'alienazione e la cessione dei
   materiali   di   armamento,   per   quanto  attiene  agli  aspetti
   tecnico-amministrativi;
r) segue   le   attivita'  promozionali,  in  Italia  ed  all'estero,
   dell'industria  d'interesse  della difesa, fornendo utili elementi
   di coordinamento;
s) emana direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione e
   coordina  le  relative  attivita'  negli  ambienti di lavoro della
   difesa, in attuazione delle vigenti prescrizioni;
t) assicura  la gestione del contenzioso per le materie non assegnate
   alla competenza delle direzioni generali.
 
          Note all'art. 7:
              - Il  testo  dell'art.  5,  comma  2,  lettera b) della
          citata legge 18 febbraio 1997, n. 25, e' il seguente:
              "2. Il Segretario generale della difesa:
                a) (omissis);
                b) predispone, d'intesa con il Capo di Stato maggiore
          della  difesa,  le  proposte  di  pianificazione  annuale e
          pluriennale    generale   finanziaria   relative   all'area
          industriale,   pubblica   e  privata,  di  interesse  della
          difesa".
              - Il  testo  degli  articoli  2  e 4 del citato decreto
          legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e' il seguente:
              "Art.  2  (Enti  dipendenti  dagli ispettorati di Forza
          armata).   -   1.   Gli  enti  hanno  autonomia  gestionale
          nell'ambito  dei  programmi  di lavoro disposti annualmente
          dagli  organi  di  cui  al  comma  3,  attendono ai compiti
          relativi  alle  attivita' amministrativo-contabili, secondo
          quanto  previsto dalle nonne di contabilita' generale dello
          Stato e sono altresi' obbligati a provvedere alla tenuta di
          una  contabilita'  analitica  industriale  a  decorrere dal
          1o gennaio 1998.
              2.  I  direttori  degli  enti, ai fine di ottimizzare i
          procedimenti   connessi  all'attuazione  dei  programmi  di
          lavoro   annuali   secondo   i  relativi  piani  di  spesa,
          provvedono  autonomamente  sia alle necessarie acquisizioni
          di   beni   e  servizi  sia  alla  gestione  delle  risorse
          disponibili,  per  il  pieno raggiungimento degli obiettivi
          individuati dai programmi medesimi.
              3.  Al  termine del procedimento di ristrutturazione di
          ciascuno   degli   enti   nell'ambito   dell'attivita'   di
          pianificazione   generale   delle   Forze  armate,  per  la
          successiva    definizione    dei    conseguenti   programmi
          tecnico-operativi  la  responsabilita' della manutenzione e
          della sperimentazione dei beni funzionali all'impiego dello
          strumento militare e' affidata ai competenti ispettorati di
          Forza armata.
              4.  Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, detti
          enti  ricevono  il programma di lavoro annuale con il piano
          di  spesa  nonche'  le  risorse  finanziarie  suddivise  in
          specifici capitoli come appresso denominati:
                a) capitolo esecuzione programma operativo;
                b) capitolo     funzionamento     della     struttura
          amministrativa e tecnica;
                c) capitolo   ammodernamento  e  potenziamento  della
          struttura tecnica;
                d) capitolo competenze al personale.
              5.   Ogni   modificazione  dei  programmi  richiede  il
          contestuale  adeguamento dell'entita' delle poste di cui ai
          pertinenti   capitoli   di   spesa,   anche  tenendo  conto
          dei maggiori    oneri   derivanti   dalla   necessita'   di
          riorganizzare i processi di manutenzione programmata".
              "Art. 4 (Enti dipendenti dal Segretario generale). - 1.
          Gli  enti  di  cui  al  presente  articolo  sono posti alle
          dirette  dipendenze  del  Segretario generale della difesa,
          mediante  un  apposito  ufficio, costituito senza ulteriori
          oneri  a  carico  del  bilancio  dello Stato, che assume le
          attribuzioni    delle    competenti   direzioni   generali.
          Conformemente   alla   vigente   normativa  in  materia  di
          competenze   e  responsabilita'  del  direttore  dell'ente,
          questi puo' essere scelto anche tra funzionari civili della
          difesa.
              2.   Ferma  la  definizione  di  specifici  settori  di
          intervento,  gli  enti  di  cui  al  comma 1 possono essere
          adibiti  a cicli produttivi, in tutto o in parte analoghi o
          alternativi  a  quelli  svolti,  per la fornitura di beni e
          servizi  alle  amministrazioni  statali  ed  a  committenti
          privati,   anche   mediante  la  stipulazione  di  appositi
          contratti,  nel  rispetto  dei  principi  che  regolano  la
          concorrenza ed il mercato. I predetti enti, successivamente
          all'affidamento  del  settore  di  intervento,  nonche'  al
          compimento    dell'eventuale   connessa   ristrutturazione,
          presentano un autonomo bilancio annuale, sia preventivo sia
          consuntivo,  redatto  dal direttore ai sensi degli articoli
          2423  e  seguenti del codice civile, per l'approvazione del
          Segretario  generale  della difesa che verifica i risultati
          di  gestione.  A  tal  fine il direttore di ciascun ente e'
          responsabile  della  tenuta  di  un'analitica  contabilita'
          industriale. Gli enti stessi decadono automaticamente dalla
          capacita'  di  contrattare  ai  sensi  del  presente  comma
          decorsi due esercizi di non economica gestione ai sensi dei
          commi 6 e 7.
              3.  Per  le  finalita'  indicate al comma 2 il Ministro
          della  difesa definisce, sentiti i Ministri del tesoro, del
          bilancio  e  della programmazione economica, della funzione
          pubblica     e     dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,  contratti  tipo  o quadro ai sensi delle
          vigenti disposizioni di diritto civile.
              4.  Fatto  salvo  quanto disposto dall'art. 5, comma 1,
          lettera  c),  gli  enti  di  cui  al presente articolo sono
          sottoposti  a  graduali  procedimenti  di  dismissione ed a
          provvedimenti  di  chiusura  qualora  inidonei  a  fornire,
          secondo  criteri  di  economica  gestione,  beni  e servizi
          coerenti      con      le      finalita'      istituzionali
          dell'amministrazione della difesa, ovvero, se riconvertiti,
          a produrre a costi competitivi con quelli di mercato.
              5.  In particolare, e' soggetto a chiusura l'ente a cui
          dopo  due anni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto    legislativo    non   si   e'   potuto   affidare
          l'esplelamento di alcuna attivita' ovvero che, per due anni
          consecutivi    dopo    l'affidamento    dell'attivita'    e
          l'assunzione   delle   misure   previste   dal   piano   di
          ristrutturazione,  non ha raggiunto la capacita' di operare
          secondo  i  criteri  di  economica gestione; in tale ultima
          ipotesi, un apposito comitato misto paritetico, composto da
          rappresentanti  dell'amministrazione  della  difesa e delle
          organizzazioni    sindacali maggiormente   rappresentative,
          verifica l'operato dell'ente, con potere di accesso ai dati
          di  gestione  dell'ente  medesimo  ai fini della successiva
          esposizione   al  Ministro  della  difesa  delle  eventuali
          carenze  gestionali  riscontrate.  Il Ministro della difesa
          entro venti giorni trasmette al Parlamento la relazione del
          comitato misto paritetico.
              6.  Per  le  valutazioni  di  cui  ai  commi  4 e 5 del
          presente  articolo,  i  costi  di  attivita' dell'ente sono
          calcolati  tenendo  conto dei complessivi oneri riferiti al
          personale  civile e militare impiegato, ai mezzi occorrenti
          per  la produzione, alle spese generali ed all'ammortamento
          del  capitale  investito  durante  o  successivamente  alla
          ristrutturazione dell'ente stesso.
              7.  Al  fine  di  verificare  la capacita' dell'ente ad
          operare   in   termini  di  economicita',  l'entita'  delle
          utilita'  derivanti  dai  beni  e  dai  servizi prodotti e'
          valutata  ai  prezzi  di  mercato  afferenti  gli  stessi o
          analoghi  beni  e  servizi  anche  tenuto  conto  di quanto
          risultante da listini e mercuriali ufficiali".