Art. 9
              Attribuzioni in campo tecnico-scientifico

  1. Il Segretario generale della difesa:
a) gestisce,  in  coordinamento  con  il Capo di Stato maggiore della
   difesa,   la   documentazione  tecnico-scientifica  della  difesa,
   mantiene  i contatti con i vari centri di documentazione nazionali
   ed  internazionali  ed  individua,  unitamente  ai  Capi  di Stato
   maggiore di Forza armata, la documentazione tecnico-scientifica di
   pertinenza;
b) dirige,  indirizza e controlla le attivita' di ricerca e sviluppo,
   di   ricerca   scientifica  e  tecnologica,  di  produzione  e  di
   approvvigionamento   volte   alla   realizzazione   dei  programmi
   approvati.