Art. 2. Operazione di rinegoziazione 1. L'operazione finanziaria gia' stipulata e' ammessa alla rinegoziazione per i seguenti valori: a) capitale residuo risultante dal piano d'ammortamento originario alla scadenza della prima rata successiva alla presentazione della domanda di rinegoziazione; b) ammontare delle rate al tasso agevolato scadute e non pagate, incrementato degli interessi composti maturati dalle rispettive scadenze fino alla data di decorrenza delle nuove condizioni rinegoziate, al tasso di riferimento dell'operazione originaria; c) importo rimasto impagato della rata originaria, per le rate riscadenzate ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, maggiorato degli interessi composti al tasso a carico del mutuatario, dalla scadenza originaria fino alla decorrenza delle nuove condizioni rinegoziate. 2. Sono a carico dei Fondi agevolativi: a) con riferimento al valore di cui al punto b) del comma 1, i contributi previsti dai piani contributivi originari; b) relativamente al valore di cui al punto c) del comma 1, i contributi maturati sulle rate riscadenzate dalla scadenza originaria fino alla decorrenza delle nuove condizioni rinegoziate; c) gli oneri finanziari conseguenti all'eventuale ritardo nel pagamento del contributo calcolati, per ciascuna rata, al costo della provvista relativo al tasso di riferimento vigente alla scadenza di ciascuna di esse. 3. La rinegoziazione non costituisce una nuova operazione finanziaria. 4. Alle operazioni finanziarie rinegoziate non possono essere estesi i benefici previsti dall'articolo 18 della legge n. 266 del 1997 e successive modificazioni. 5. Nel caso in cui il soggetto che rinegozia il finanziamento agevolato non abbia documentato in tutto o in parte l'utilizzo del finanziamento per gli scopi previsti, si applicano, effettuati i controlli di cui all'articolo 1, comma 15, e all'articolo 2, comma 9, del decreto interministeriale del 23 marzo 1995, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 18, della legge 7 agosto 1997, n. 266, si vedano le note alla premessa. - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 15, e 2, comma 9, del decreto interministeriale 23 marzo 1995 (Condizioni e modalita' dell'intervento agevolativo a favore delle imprese dei vari settori dannegiate per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994): "Art. 1. - 15. Il Mediocredito centrale S.p.a., sulla base della documentazione di spesa e della relazione, effettua controlli a campione sui soggetti che hanno beneficiato del contributo volti a verificare che non esistano i presupposti per revocare il contributo, secondo quanto stabilito dall'art. 3. Art. 2. - 9. L'Artigiancassa S.p.a., sulla base della documentazione di spesa e della relazione, effettua controlli a campione sui soggetti che hanno beneficiato del contributo volti a verificare che non esistano i presupposti per revocare il contributo, secondo quanto stabilito all'art. 3".