Art. 2.
                    Operazione di rinegoziazione
  1.   L'operazione   finanziaria  gia'  stipulata  e'  ammessa  alla
rinegoziazione per i seguenti valori:
    a)   capitale   residuo   risultante   dal  piano  d'ammortamento
originario   alla   scadenza   della   prima   rata  successiva  alla
presentazione della domanda di rinegoziazione;
    b)  ammontare delle rate al tasso agevolato scadute e non pagate,
incrementato  degli  interessi  composti  maturati  dalle  rispettive
scadenze   fino  alla  data  di  decorrenza  delle  nuove  condizioni
rinegoziate, al tasso di riferimento dell'operazione originaria;
    c)  importo  rimasto  impagato della rata originaria, per le rate
riscadenzate  ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n.
266,  e successive modificazioni, maggiorato degli interessi composti
al tasso a carico del mutuatario, dalla scadenza originaria fino alla
decorrenza delle nuove condizioni rinegoziate.
  2. Sono a carico dei Fondi agevolativi:
    a)  con  riferimento  al valore di cui al punto b) del comma 1, i
contributi previsti dai piani contributivi originari;
    b)  relativamente  al  valore  di  cui al punto c) del comma 1, i
contributi maturati sulle rate riscadenzate dalla scadenza originaria
fino alla decorrenza delle nuove condizioni rinegoziate;
    c)  gli  oneri  finanziari  conseguenti all'eventuale ritardo nel
pagamento del contributo calcolati, per ciascuna rata, al costo della
provvista  relativo  al tasso di riferimento vigente alla scadenza di
ciascuna di esse.
  3.   La   rinegoziazione   non  costituisce  una  nuova  operazione
finanziaria.
  4.  Alle  operazioni  finanziarie  rinegoziate  non  possono essere
estesi  i  benefici  previsti dall'articolo 18 della legge n. 266 del
1997 e successive modificazioni.
  5.  Nel  caso  in  cui  il  soggetto che rinegozia il finanziamento
agevolato  non  abbia  documentato in tutto o in parte l'utilizzo del
finanziamento  per  gli  scopi  previsti,  si applicano, effettuati i
controlli di cui all'articolo 1, comma 15, e all'articolo 2, comma 9,
del  decreto  interministeriale del 23 marzo 1995, le disposizioni di
cui all'articolo 3, commi 1 e 3.
 
          Note all'art. 2:
              - Per il testo dell'art. 18, della legge 7 agosto 1997,
          n. 266, si vedano le note alla premessa.
              - Si  riporta il testo degli articoli 1, comma 15, e 2,
          comma  9,  del  decreto  interministeriale  23  marzo  1995
          (Condizioni   e  modalita'  dell'intervento  agevolativo  a
          favore  delle  imprese  dei  vari  settori  dannegiate  per
          effetto  delle  eccezionali avversita' atmosferiche e degli
          eventi  alluvionali della prima decade del mese di novembre
          1994):
              "Art.  1. - 15. Il  Mediocredito centrale S.p.a., sulla
          base  della  documentazione  di  spesa  e  della relazione,
          effettua  controlli  a  campione  sui  soggetti  che  hanno
          beneficiato  del  contributo  volti  a  verificare  che non
          esistano  i presupposti per revocare il contributo, secondo
          quanto stabilito dall'art. 3.
              Art.  2. - 9. L'Artigiancassa  S.p.a., sulla base della
          documentazione   di   spesa  e  della  relazione,  effettua
          controlli a campione sui soggetti che hanno beneficiato del
          contributo   volti   a   verificare   che  non  esistano  i
          presupposti  per  revocare  il  contributo,  secondo quanto
          stabilito all'art. 3".