Art. 4.
                         Tasso di interesse
  1. Il tasso fisso nominale annuo posticipato praticato dalle banche
ai  soggetti  beneficiari  delle  agevolazioni  di cui all'articolo 2
della  legge  n.  35 del 1995 non puo' essere superiore al rendimento
medio  lordo  del  campione  di  titoli  pubblici soggetti ad imposta
(Rendistato),   rilevato  dalla  Banca  d'Italia,  relativo  al  mese
precedente  quello di stipula dell'atto di rinegoziazione, maggiorato
di un punto percentuale.
  2. Il tasso fisso nominale annuo posticipato praticato dalle banche
ai  soggetti  beneficiari  delle  agevolazioni  di cui all'articolo 3
della  legge  n.  35  del  1995 non puo' essere superiore al tasso di
riferimento  fissato per le operazioni della specie di durata oltre i
diciotto  mesi  con  decreto  del Ministro del tesoro del 21 dicembre
1994, relativo al mese di stipula dell'atto di rinegoziazione.
  3. Il tasso d'interesse a carico dei soggetti di cui ai commi 1 e 2
e'   ridotto   all'1,5%   nominale   annuo  posticipato  a  decorrere
dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento.
  4. Il contributo agli interessi e' pari alla differenza tra la rata
del   finanziamento   calcolata  al  tasso  applicato  all'operazione
rinegoziata  e  la  rata calcolata al tasso dell'1,5%. Nel periodo di
preammortamento il contributo e' pari all'intero onere per interessi.
 
          Note all'art. 4:
              - Si  riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge
          n. 35 del 16 febbraio 1995:
              "Art.  2.  -  1.  Il  Fondo per il concorso statale nel
          pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito
          centrale  S.p.a.  ai  sensi  dell'art. 31 del decreto-legge
          18 novembre  1966,  n.  976, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  23 dicembre  1966,  n.  1142, e' incrementato
          della  somma  di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire
          207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a
          decorrere dall'anno 1997.
              2.  Le  disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono
          destinate  alla corresponsione di contributi agli interessi
          sui   finanziamenti  concessi  dalle  banche  alle  imprese
          industriali,  commerciali  e  di  servizi,  comprese quelle
          turistiche  e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui
          all'art.  1,  comma  1,  dichiarate danneggiate per effetto
          delle  eccezionali  avversita'  atmosferiche e degli eventi
          alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
              3.  I  finanziamenti  di  cui  al comma 2 devono essere
          destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
          delle  strutture  aziendali,  purche'  entro  il limite del
          valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
          scorte.  La durata di detti finanziamenti non puo' superare
          dieci   anni,   comprensivi   di   un  periodo  massimo  di
          preammortamento  di  due  anni  e  di un periodo massimo di
          rimborso  di  otto  anni. Nel caso di finanziamento di sole
          scorte la durata dello stesso non puo' superare i sei anni,
          comprensivi  di un periodo massimo di preammortamento di un
          anno  e di un periodo massimo di rimborso di cinque anni. I
          finanziamenti  sono  concessi in misura non superiore al 95
          per  cento  del  primo  miliardo  di  spesa,  in misura non
          superiore  al 75 per cento della spesa eccedente fino a tre
          miliardi  e  in  misura  non  superiore  al  50  per  cento
          dell'ulteriore eccedenza.
              4.   Il   tasso  d'interesse  a  carico  delle  imprese
          beneficiarie  dei finanziamenti di cui al presente articolo
          e'  pari  al  3  per  cento  nominale  annuo  posticipato a
          decorrere  dall'inizio  del  periodo  di  ammortamento  del
          finanziamento.
              4-bis.  Le  provvidenze  di  cui  ai  commi 2, 3 e 4 si
          applicano  anche a favore delle imprese che, pur non avendo
          sede   nei   comuni   di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del
          decreto-legge  24 novembre  1994,  n.  646, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  21 gennaio  1995,  n. 22, ivi
          trovandosi   ad  operare  per  motivi  connessi  alla  loro
          attivita'  produttiva,  abbiano subi'to danni a beni mobili
          strumentali.
               5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere
          il  tasso  di  interesse  agevolato  di  cui al comma 4, il
          Mediocredito  centrale  S.p.a.  corrisponde,  a  valere sul
          Fondo  di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari
          alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato
          dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli
          pubblici  soggetti  ad imposta del mese precedente a quello
          di  stipula del contratto di finanziamento risultante dalla
          rilevazione  della  Banca  d'Italia, maggiorato di un punto
          percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento.
          Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane
          interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.
              6.  Il  Fondo  centrale di garanzia istituito presso il
          Mediocredito  centrale  S.p.a.  ai  sensi  dell'art. 28 del
          decreto-legge  18 novembre  1966,  n.  976, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre 1966, n. 1142, e'
          incrementato  della  somma di lire 30 miliardi per ciascuno
          degli  anni  1997  e  1998 e di lire 40 miliardi per l'anno
          1999.
              7.  Le  disponibilita' del Fondo di cui al comma 7 sono
          destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata
          restituzione  del  capitale  e dalla mancata corresponsione
          dei  relativi  interessi ed altri accessori, oneri e spese,
          connessi  o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente
          articolo. La garanzia del Fondo ha natura integrativa ed e'
          cumulabile con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle
          collettive e consortili.
              8. Relativamente ai finanziamenti previsti dal presente
          articolo,  la  garanzia del Fondo puo' essere accordata con
          un  massimale  del  90 per cento del finanziamento concesso
          dalle  banche  su  richiesta  delle  stesse  e dei soggetti
          beneficiari.  Nei  limiti  di  detto massimale, la garanzia
          puo'  essere  attivata  in  misura  non superiore al 95 per
          cento  della perdita definitivamente accertata d'intesa con
          il   Mediocredito   centrale  S.p.a.  per  i  finanziamenti
          concessi  di  importo  non superiore a 300 milioni di lire,
          all'85  per  cento  di detta perdita per i finanziamenti di
          importo  superiore a lire 300 milioni e non superiore ad un
          miliardo  di lire ed al 75 per cento di detta perdita per i
          finanziamenti  di importo superiore ad un miliardo di lire.
          A  valere  sulle  somme  predette, puo' essere corrisposto,
          previo  avvio  delle  procedure  di recupero ritenute utili
          d'intesa  con  il Mediocredito centrale S.p.a., un acconto,
          nei  limiti  del  massimale o delle percentuali di garanzia
          attivabili,  non superiore al 50 per cento dell'insolvenza,
          salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della
          perdita.
              9.   Le   condizioni  e  le  modalita'  dell'intervento
          agevolativo    del    Mediocredito    centrale   S.p.a.   e
          dell'Artigiancassa  sui finanziamenti concessi dalle banche
          ai   sensi   del  presente  articolo  e  dell'art.  3  sono
          stabilite,  ove  non  gia'  disciplinate,  con  decreto del
          Ministro   del   tesoro,   di   concerto  con  il  Ministro
          dell'interno   e   con   il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato.  Per  la  gestione  delle
          agevolazioni  di cui ai suddetti articoli si applica l'art.
          3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.
              Art.  3.  -  1.  Il fondo per il concorso nel pagamento
          degli   interessi   istituito   dall'art.  37  della  legge
          25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle
          imprese  artigiane  S.p.a.  - Artigiancassa e' incrementato
          della  somma  di  lire  200  miliardi per l'anno 1995. Tale
          somma e' soggetta a gestione separata.
              2.  Le  disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate
          alla   corresponsione  di  contributi  agli  interessi  sui
          finanziamenti  concessi dalle banche alle imprese artigiane
          aventi  sede  nelle  regioni  di  cui  all'art. 1, comma 1,
          dichiarate   danneggiate   per  effetto  delle  eccezionali
          avversita'  atmosferiche  e  degli eventi alluvionali della
          prima decade del mese di novembre 1994.
              3.  I  finanziamenti  di  cui  al comma 2 devono essere
          destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
          delle  strutture  aziendali,  purche'  entro  il limite del
          valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
          scorte.  La durata di detti finanziamenti non puo' superare
          dieci   anni,   comprensivi   di   un  periodo  massimo  di
          preammortamento  di  due  anni  e  di un periodo massimo di
          rimborso  di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella
          misura  massima  del  95 per cento per il primo miliardo di
          spesa e in misura non superiore al 75 per cento della spesa
          eccedente fino a lire 3 miliardi.
              4.  Il  tasso  di  interesse  a  carico  delle  imprese
          beneficiarie  dei finanziamenti di cui al presente articolo
          e'  pari  al  tre  per  cento  nominale annuo posticipato a
          decorrere  dall'inizio  del  periodo  di  ammortamento  del
          finanziamento.  Nel  periodo di preammortamento l'onere per
          interessi  rimane  interamente a carico del fondo di cui al
          comma 1.
                5.  Le  somme  di  cui  al  comma  1,  sono  altresi'
          finalizzate  a  ridurre  al  3  per cento annuo il tasso di
          interesse  dovuto  dalle predette imprese sui finanziamenti
          accordati  dalle banche con i prestiti concessi alle banche
          stesse  dalla  Cassa  per il credito alle imprese artigiane
          S.p.a.  -  Artigiancassa  ai  sensi  dell'art. 41, comma 1,
          della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
              6.  Gli  interventi  del  Fondo  centrale  di  garanzia
          istituito  ai  sensi  della legge 14 ottobre 1964, n. 1068,
          presso  la  Cassa  per  il  credito  alle imprese artigiane
          S.p.a.   -   Artigiancassa  sono  estesi  ai  finanziamenti
          agevolati  alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e
          5  del  presente  articolo.  Per  gli  interventi del Fondo
          nessun onere e' posto a carico delle imprese beneficiarie.
              7.  Ai fini di cui al comma 6, la natura della garanzia
          del Fondo e' trasformata da sussidiaria ad integrativa e la
          misura  del  relativo  intervento  viene fissata all'80 per
          cento  della  perdita  che  le  banche  dimostrino  di aver
          sofferto  dopo l'esperimento delle procedure di riscossione
          coattiva  condotte  sui beni che eventualmente garantiscono
          il  credito.  Avviate  le procedure di riscossione coattiva
          del  credito, le banche possono chiedere l'intervento della
          garanzia    del    Fondo,   che   assicura   la   copertura
          dell'insolvenza  nella  misura massima del 50 per cento; la
          restante parte della garanzia e' conguagliata alla chiusura
          delle procedure stesse".
              - Il  decreto  del  Ministro  del  tesoro  in  data  21
          dicembre 1994, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana del 30 dicembre 1994, n. 304.