Art. 5.
                    Oneri sostenuti dalle banche
  1.  Per rivalere le banche degli oneri connessi alla rinegoziazione
e'  riconosciuta,  a  carico  dei fondi pubblici, una commissione una
tantum  per  le  spese  amministrative pari allo 0,50% dell'ammontare
dell'operazione rinegoziata.
  2.  Per  gli  oneri finanziari e' riconosciuta una commissione pari
all'1,40%  del capitale residuo dell'operazione rinegoziata in essere
al  31 dicembre di ciascun anno, che sara' corrisposta alle banche da
parte  del  Mediocredito centrale e dell'Artigiancassa entro il primo
trimestre dell'anno successivo.