Art. 5. Oneri sostenuti dalle banche 1. Per rivalere le banche degli oneri connessi alla rinegoziazione e' riconosciuta, a carico dei fondi pubblici, una commissione una tantum per le spese amministrative pari allo 0,50% dell'ammontare dell'operazione rinegoziata. 2. Per gli oneri finanziari e' riconosciuta una commissione pari all'1,40% del capitale residuo dell'operazione rinegoziata in essere al 31 dicembre di ciascun anno, che sara' corrisposta alle banche da parte del Mediocredito centrale e dell'Artigiancassa entro il primo trimestre dell'anno successivo.