Art. 6.
                           G a r a n z i e
  1.  Gli  interventi  del  Fondo  di  garanzia  di cui alla legge 23
dicembre  1966,  n. 1142, istituito presso il Mediocredito centrale e
del  Fondo  di  garanzia  di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068,
istituito  presso  l'Artigiancassa  sono  applicati  alle  operazioni
finanziarie  rinegoziate, nelle misure previste dalla legge n. 35 del
1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
          Note all'art. 6:
              - Per  la  legge  23  dicembre 1966, n. 1142, vedasi in
          note alle premesse.
              - Per la legge 14 ottobre 1964, n. 1068, vedasi in note
          alle premesse.