Art. 6. G a r a n z i e 1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, istituito presso il Mediocredito centrale e del Fondo di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, istituito presso l'Artigiancassa sono applicati alle operazioni finanziarie rinegoziate, nelle misure previste dalla legge n. 35 del 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
Note all'art. 6: - Per la legge 23 dicembre 1966, n. 1142, vedasi in note alle premesse. - Per la legge 14 ottobre 1964, n. 1068, vedasi in note alle premesse.