Art. 7.
                   Procedimento di rinegoziazione
  1.  I  soggetti  interessati  presentano  alle  banche richiesta di
rinegoziazione  dei finanziamenti in essere entro sei mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente regolamento. Non e' ammessa la
rinegoziazione  per le operazioni finanziarie in relazione alle quali
e'  gia'  avvenuto il recupero delle somme da parte delle banche o il
pagamento, anche parziale, a carico dei fondi di garanzia.
  2.   Le   banche   ed   i   soggetti  beneficiari  formalizzano  la
rinegoziazione    indicando    i    singoli    valori    dell'importo
dell'operazione  rinegoziata.  Le  banche  elaborano, altresi', nuovi
piani  di  ammortamento regolati ai tassi di cui all'articolo 4 e per
la durata di cui all'articolo 3.
  3.    Le    banche   trasmettono   al   Mediocredito   centrale   e
all'Artigiancassa  l'atto  aggiuntivo corredato dei relativi piani di
ammortamento.
  4.  Verificata la completezza della documentazione, il Mediocredito
Centrale  e l'Artigiancassa deliberano la conferma delle agevolazioni
secondo   le   nuove   misure,   dandone   comunicazione  alla  banca
interessata.
  5.   Le  banche  provvedono  a  dare  tempestiva  comunicazione  ai
mutuatari   della  possibilita'  di  usufruire  del  beneficio  della
rinegoziazione.