Art. 7. Procedimento di rinegoziazione 1. I soggetti interessati presentano alle banche richiesta di rinegoziazione dei finanziamenti in essere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Non e' ammessa la rinegoziazione per le operazioni finanziarie in relazione alle quali e' gia' avvenuto il recupero delle somme da parte delle banche o il pagamento, anche parziale, a carico dei fondi di garanzia. 2. Le banche ed i soggetti beneficiari formalizzano la rinegoziazione indicando i singoli valori dell'importo dell'operazione rinegoziata. Le banche elaborano, altresi', nuovi piani di ammortamento regolati ai tassi di cui all'articolo 4 e per la durata di cui all'articolo 3. 3. Le banche trasmettono al Mediocredito centrale e all'Artigiancassa l'atto aggiuntivo corredato dei relativi piani di ammortamento. 4. Verificata la completezza della documentazione, il Mediocredito Centrale e l'Artigiancassa deliberano la conferma delle agevolazioni secondo le nuove misure, dandone comunicazione alla banca interessata. 5. Le banche provvedono a dare tempestiva comunicazione ai mutuatari della possibilita' di usufruire del beneficio della rinegoziazione.