Art. 8.
                    Estinzione delle obbligazioni
  1.  Qualora  sulla  base di disposizioni legislative o contrattuali
sia consentito, in caso di estinzione anticipata dei mutui agevolati,
il  rimborso  anticipato  delle obbligazioni emesse a fronte dei muti
stessi, la rinegoziazione del tasso dei mutui agevolati effettuata ai
sensi   del   presente  regolamento  e'  equiparata  alla  estinzione
anticipata  dei  medesimi  L'ammontare  delle obbligazioni rimborsate
anticipatamente  non  puo'  comunque  superare  l'ammontare dei mutui
rinegoziati.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 13 aprile 2000
                Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                                Amato
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                                Letta
                     p. Il Ministro dell'interno
        delegato per il coordinamento della protezione civile
                               Barberi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2000
  Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio
n. 38