Art. 10

  1.  Nell'articolo  7,  comma  1,  del  decreto,  sono  apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
a) nel  primo  periodo, dopo le parole "ed e' reso disponibile," sono
   eliminate   le   seguenti:  "attraverso  versamento  in  un  conto
   appositamente  aperto  dalla banca concessionaria e fruttifero per
   le imprese al vigente tasso ufficiale di sconto,";
b) alla  fine  del  primo  periodo, prima del punto, sono inserite le
   seguenti  parole:  "ovvero, per i programmi soggetti alla notifica
   alla  Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 3, entro un
   mese dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio
   e dell'artigianato relativo agli esiti di detta notifica";
c) nell'ultimo  periodo,  dopo  le  parole  "ne abbia fatta esplicita
   richiesta",  le  parole  "e  l'iniziativa"  sono  sostituite dalle
   parole "ed il programma";
d) nell'ultimo  periodo,  dopo  le  parole "entro i ventiquattro mesi
   successivi  alla", le parole "data di presentazione della domanda"
   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "prevista  data del decreto di
   concessione  provvisoria delle agevolazioni di cui all'articolo 6,
   comma 7";
e) alla fine del comma e' aggiunto il seguente periodo: "Sono escluse
   da tale ultima ipotesi i predetti programmi soggetti alla notifica
   alla Commissione europea.".
  2.  Nell'articolo 7, comma 2, del decreto, dopo le parole "Ciascuna
delle  due  o  tre  quote"  sono eliminate le seguenti: ", maggiorata
degli  eventuali  relativi  interessi  maturati a decorrere dall'anno
solare successivo a quello di disponibilita' della quota stessa,".
  3.  Nell'articolo  7  del decreto, alla fine del comma 3, prima del
punto,  sono  aggiunte  le seguenti parole: ", per l'accertamento, da
parte della banca medesima, della vigenza delle imprese stesse, della
completezza   e   della   pertinenza  ai  programmi  agevolati  della
documentazione  medesima,  nonche',  al  di fuori dell'anticipazione,
della   corrispondenza  degli  investimenti  realizzati,  cosi'  come
dichiarati, alle erogazioni richieste".
  4.  Nell'articolo  7  del  decreto,  il  comma  5 e' sostituito dal
seguente:
  "5.  La  banca  concessionaria richiede periodicamente al Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato l'erogazione delle
corrispondenti  quote  e  le versa alle imprese beneficiarie. Ai fini
dell'erogazione  dell'ultima  quota,  e  qualora non sia stato ancora
effettuato  il  calcolo definitivo delle agevolazioni in ESN o in ESL
di  cui all'articolo 10, comma 4, viene trattenuto il dieci per cento
del  contributo  totale  concesso  da conguagliare successivamente al
calcolo definitivo medesimo.".
 
          Note all'art. 10:
              -  Il testo vigente del comma 1 dell'art. 7 del decreto
          ministeriale  n.  527/1995,  gia'  modificato  dall'art. 9,
          comma   1,  del  decreto  ministeriale  n.  319/1997,  come
          ulteriormente  modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
          seguente:
              "1.  L'importo  dell'agevolazione concessa e' impegnato
          dal    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e
          dell'artigianato  con il decreto di concessione provvisoria
          ed  e' reso disponibile, alle condizioni di cui al comma 2,
          in  tre  quote annuali di pari ammontare e alla stessa data
          di  ogni  anno,  la  prima  delle quali entro un mese dalla
          pubblicazione  delle graduatorie di cui all'art. 6, comma 3
          ovvero,   per  i  programmi  soggetti  alla  notifica  alla
          Commissione  europea  di  cui all'art. 2, comma 3, entro un
          mese  dal  provvedimento  del Ministero dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato relativo agli esiti di detta
          notifica.  Il  suddetto  importo e' reso disponibile in due
          quote,   qualora  l'impresa  beneficiaria  ne  abbia  fatta
          esplicita  richiesta  ed il programma preveda l'ultimazione
          entro i ventiquattro mesi successivi alla prevista data del
          decreto  di  concessione  provvisoria delle agevolazioni di
          cui  all'art.  6,  comma  7.  Sono  escluse  da tale ultima
          ipotesi  i  predetti  programmi soggetti alla notifica alla
          Commissione europea".
              - Il  testo vigente del comma 2 dell'art. 7 del decreto
          ministeriale  n.  527/1995,  gia'  modificato  dall'art. 9,
          comma   2,  del  decreto  ministeriale  n.  319/1997,  come
          ulteriormente  modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
          seguente:
              "2.  Ciascuna  delle  due  o tre quote e' erogata dalla
          banca    concessionaria    subordinatamente   all'effettiva
          realizzazione     della    corrispondente    parte    degli
          investimenti,  eccezion  fatta per la prima, che puo' anche
          essere   erogata   a   titolo   di   anticipazione,  previa
          presentazione    di   fidejussione   bancaria   o   polizza
          assicurativa  irrevocabile,  incondizionata ed escutibile a
          prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di
          durata adeguata".
              -  Il testo vigente del comma 3 dell'art. 7 del decreto
          ministeriale  n.  527/1995,  gia'  sostituito  dall'art. 9,
          comma   3,  del  decreto  ministeriale  n.  319/1997,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "3.   Ai   fini  di  ciascuna  erogazione,  le  imprese
          beneficiarie   trasmettono  alla  banca  concessionaria  la
          documentazione  individuata  dal  Ministero dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato con propria circolare, per
          l'accertamento,   da  parte  della  banca  medesima,  della
          vigenza  delle  imprese  stesse,  della completezza e della
          pertinenza  ai  programmi  agevolati  della  documentazione
          medesima,  nonche',  al  di fuori dell'anticipazione, della
          corrispondenza  degli  investimenti  realizzati, cosi' come
          dichiarati, alle erogazioni richieste".