Art. 10 1. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole "ed e' reso disponibile," sono eliminate le seguenti: "attraverso versamento in un conto appositamente aperto dalla banca concessionaria e fruttifero per le imprese al vigente tasso ufficiale di sconto,"; b) alla fine del primo periodo, prima del punto, sono inserite le seguenti parole: "ovvero, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 3, entro un mese dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti di detta notifica"; c) nell'ultimo periodo, dopo le parole "ne abbia fatta esplicita richiesta", le parole "e l'iniziativa" sono sostituite dalle parole "ed il programma"; d) nell'ultimo periodo, dopo le parole "entro i ventiquattro mesi successivi alla", le parole "data di presentazione della domanda" sono sostituite dalle seguenti: "prevista data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui all'articolo 6, comma 7"; e) alla fine del comma e' aggiunto il seguente periodo: "Sono escluse da tale ultima ipotesi i predetti programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea.". 2. Nell'articolo 7, comma 2, del decreto, dopo le parole "Ciascuna delle due o tre quote" sono eliminate le seguenti: ", maggiorata degli eventuali relativi interessi maturati a decorrere dall'anno solare successivo a quello di disponibilita' della quota stessa,". 3. Nell'articolo 7 del decreto, alla fine del comma 3, prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole: ", per l'accertamento, da parte della banca medesima, della vigenza delle imprese stesse, della completezza e della pertinenza ai programmi agevolati della documentazione medesima, nonche', al di fuori dell'anticipazione, della corrispondenza degli investimenti realizzati, cosi' come dichiarati, alle erogazioni richieste". 4. Nell'articolo 7 del decreto, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. La banca concessionaria richiede periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'erogazione delle corrispondenti quote e le versa alle imprese beneficiarie. Ai fini dell'erogazione dell'ultima quota, e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni in ESN o in ESL di cui all'articolo 10, comma 4, viene trattenuto il dieci per cento del contributo totale concesso da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo.".
Note all'art. 10: - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "1. L'importo dell'agevolazione concessa e' impegnato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto di concessione provvisoria ed e' reso disponibile, alle condizioni di cui al comma 2, in tre quote annuali di pari ammontare e alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie di cui all'art. 6, comma 3 ovvero, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui all'art. 2, comma 3, entro un mese dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti di detta notifica. Il suddetto importo e' reso disponibile in due quote, qualora l'impresa beneficiaria ne abbia fatta esplicita richiesta ed il programma preveda l'ultimazione entro i ventiquattro mesi successivi alla prevista data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui all'art. 6, comma 7. Sono escluse da tale ultima ipotesi i predetti programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea". - Il testo vigente del comma 2 dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "2. Ciascuna delle due o tre quote e' erogata dalla banca concessionaria subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, eccezion fatta per la prima, che puo' anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata". - Il testo vigente del comma 3 dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' sostituito dall'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale n. 319/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "3. Ai fini di ciascuna erogazione, le imprese beneficiarie trasmettono alla banca concessionaria la documentazione individuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare, per l'accertamento, da parte della banca medesima, della vigenza delle imprese stesse, della completezza e della pertinenza ai programmi agevolati della documentazione medesima, nonche', al di fuori dell'anticipazione, della corrispondenza degli investimenti realizzati, cosi' come dichiarati, alle erogazioni richieste".