Art. 11

  1.  Nell'articolo  8,  comma  1,  del  decreto,  sono  apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
a) all'inizio  del  comma,  la parola "Le" e' sostituita dalle parole
   "Fatto   salvo   quanto   previsto   dall'articolo   9,  comma  2,
   dall'articolo 10, comma 4 e dall'articolo 11, comma 1-bis, le";
b) nella  lettera  a),  le  parole  "della  medesima iniziativa" sono
   sostituite dalle parole "del medesimo programma";
c) alla  fine  della  lettera  a),  prima  del  punto e virgola, sono
   aggiunte  le  seguenti parole: ", fatto salvo quanto eventualmente
   previsto dalle direttive di cui all'articolo 1, comma 1";
d) nella  lettera  b), dopo le parole "qualora vengano distolte" sono
   inserite  le  seguenti:  ",  in  qualsiasi  forma,  anche mediante
   cessione di attivita' ad altro imprenditore,";
e) alla  fine  della lettera c1) sono aggiunte le seguenti parole: "a
   tal  fine,  per  i  programmi  i cui beni sono in parte acquistati
   direttamente  dall'impresa ed in parte acquisiti tramite locazione
   finanziaria,  si fa riferimento allo stato d'avanzamento raggiunto
   dall'intero programma;";
f) all'inizio  della  lettera  d),  le  parole  comprese tra "qualora
   l'iniziativa  non  venga  ultimata"  e  "entro  24 mesi dalla data
   medesima"  sono  sostituite  dalle seguenti: "qualora il programma
   non  venga ultimato entro quarantotto mesi dalla data del relativo
   decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, ovvero, per
   i  programmi di cui all'articolo 7, comma 1, per i quali l'importo
   dell'agevolazione concessa e' reso disponibile in due quote, entro
   ventiquattro mesi dalla data medesima";
g) nella  lettera  d),  dopo le parole "per cause di forza maggiore;"
   sono  inserite  le seguenti parole: "per i programmi soggetti alla
   notifica  alla Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 3,
   il detto termine di quarantotto mesi decorre dal provvedimento del
   Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato
   relativo agli esiti della detta notifica;";
h) alla  fine  della lettera d), le parole "delle iniziative medesime
   al  cofinanziamento dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b del
   regolamento  (CEE) n. 2052/1988 del Consiglio del 24 giugno 1988 e
   successive  modifiche e integrazioni" sono sostituite dalle parole
   "dei programmi medesimi al cofinanziamento comunitario";
i) nella   lettera   f),  dopo  le  parole  "suscettibili  di  subire
   variazioni"   e   aggiunta   una   virgola   e  le  parole  da  "-
   nell'esercizio  successivo  a  quello" a "alla data di ultimazione
   dell'iniziativa medesima -" sono eliminate.
  2.  Nell'articolo  8  del  decreto,  il  comma  2 e' sostituito dal
seguente:
"2.  Nell'ipotesi  sub  a)  di  cui  al  comma  1,  la  revoca  delle
agevolazioni  e'  parziale,  in  relazione  alle  spese  ammesse alle
agevolazioni  afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni, qualora
la  rilevazione  del mancato rispetto del divieto in argomento derivi
dalla  segnalazione  dell'impresa beneficiaria e qualora quest'ultima
intenda  mantenere  le  altre  dette agevolazioni; qualora il mancato
rispetto   venga  rilevato  nel  corso  degli  accertamenti  o  delle
ispezioni  di  cui agli articoli 10 e 11 senza che l'impresa ne abbia
dato  precedente  segnalazione, la revoca e' totale. Nell'ipotesi sub
b)  di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni e' parziale ed e'
commisurata   alla   spesa   ammessa   alle  agevolazioni  afferente,
direttamente  o  indirettamente,  l'immobilizzazione  distratta ed al
periodo   di  mancato  utilizzo  dell'immobilizzazione  medesima  con
riferimento al prescritto quinquennio. A tal fine, l'impresa comunica
tempestivamente  alla  banca  concessionaria  l'eventuale distrazione
delle  immobilizzazioni  agevolate  prima  del  suddetto quinquennio.
Qualora  la detta distrazione dovesse essere rilevata nel corso degli
accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 senza che
l'impresa  ne  abbia  dato  comunicazione  come sopra specificato, la
revoca  e'  comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa
afferente,    direttamente   o   indirettamente,   l'immobilizzazione
distratta,  indipendentemente  dal  periodo  di mancato utilizzo; nel
caso  in  cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni
agevolate  prima  dei  cinque  anni dalla data di entrata in funzione
dell'impianto  costituisca  una  variazione sostanziale del programma
stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli
obiettivi   prefissati,  la  revoca  e'  pari  all'intero  contributo
concesso  a  fronte del programma approvato. Ai fini di cui sopra, la
banca concessionaria invia al Ministero dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato il proprio motivato parere circa la necessita' di
ricorrere   alla   revoca   totale   o  parziale  delle  agevolazioni
indicandone,  in  quest'ultima  ipotesi,  anche l'ammontare, e ne da'
contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata.".
  3.  Nell'articolo  8,  comma  4,  del  decreto, alla fine del comma
stesso, dopo il punto, e' aggiunto il seguente periodo: "Nell'ipotesi
di  cui al presente comma, la revoca delle agevolazioni e' parziale e
interessa   le  agevolazioni  afferenti  i  titoli  di  spesa  datati
successivamente  ai  termini  di  ultimazione prescritti, comprensivi
dell'eventuale  proroga,  fatta  salva  ogni ulteriore determinazione
conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del programma
e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.".
  4.  Nell'articolo  8  del  decreto, dopo il comma 4, e' inserito il
seguente:
"4-bis.  Nelle  ipotesi  sub  c1),  e),  f)  e  g)  la  revoca  delle
agevolazioni e' totale.".
 
          Note all'art. 11:
              -  Il testo vigente del comma 1 dell'art. 8 del decreto
          ministeriale  n.  527/1995,  gia'  modificato dall'art. 10,
          comma   1,  del  decreto  ministeriale  n.  319/1997,  come
          ulteriormente  modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
          seguente:
              "1.  Fatto  salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 2,
          dall'art.  10,  comma  4  e  dall'art.  11, comma 1-bis, le
          agevolazioni   sono  revocate  in  tutto  o  in  parte  dal
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          anche su segnalazione della banca concessionaria:
                a) qualora  per i beni del medesimo programma oggetto
          della  concessione  siano  state  assegnate agevolazioni di
          qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali
          o  comunitarie  o  comunque  concesse da enti o istituzioni
          pubbliche,  fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle
          direttive di cui all'art. 1, comma 1;
                b) qualora  vengano  distolte,  in  qualsiasi  forma,
          anche mediante cessione di attivita' ad altro imprenditore,
          dall'uso   previsto   le   immobilizzazioni   materiali   o
          immateriali,  la cui realizzazione od acquisizione e' stata
          oggetto  dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data
          di entrata in funzione dell'impianto;
                c) qualora  non  vengano  osservati nei confronti dei
          lavoratori  dipendenti  le  norme sul lavoro ed i contratti
          collettivi di lavoro;
                c1) qualora  l'impresa  non abbia maturato, alla data
          della  disponibilita'  dell'ultima quota di cui all'art. 7,
          comma  1,  le  condizioni previste per l'erogazione a stato
          d'avanzamento   della  prima  quota;  a  tal  fine,  per  i
          programmi  i cui beni sono in parte acquistati direttamente
          dall'impresa   ed  in  parte  acquisiti  tramite  locazione
          finanziaria,  si  fa  riferimento  allo stato d'avanzamento
          raggiunto dall'intero programma;
                d) qualora  il  programma  non  venga  ultimato entro
          quarantotto   mesi  dalla  data  del  relativo  decreto  di
          concessione  provvisoria  ovvero,  per  i  programmi di cui
          all'art. 7, comma 1 per i quali l'importo dell'agevolazione
          concessa   e'   reso   disponibile   in  due  quote,  entro
          ventiquattro   mesi  dalla  data  medesima;  detti  termini
          possono  essere  eccezionalmente  prorogati una sola volta,
          previa  preventiva  richiesta,  per  non oltre sei mesi per
          cause  di  forza maggiore;  per  i  programmi soggetti alla
          notifica  alla Commissione europea di cui all'art. 2, comma
          3,  il  detto  termine  di  quarantotto  mesi  decorre  dal
          provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  relativo agli esiti della detta notifica;
          sono  fatti  salvi  i minori termini eventualmente previsti
          dal    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e
          dell'artigianato   per   consentire   l'ammissibilita'  dei
          programmi medesimi al cofinanziamento comunitario;
                e) qualora  siano gravemente violate specifiche norme
          settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
                f) qualora,  calcolati gli scostamenti in diminuzione
          degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4 suscettibili di
          subire  variazioni, anche solo uno degli scostamenti stessi
          di   tali  indicatori  rispetto  ai  corrispondenti  valori
          assunti  per  la  formazione  della  graduatoria o la media
          degli  scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o
          i 20 punti percentuali;
                g) qualora,  nel corso di realizzazione del programma
          di  investimenti,  venga  modificato l'indirizzo produttivo
          dell'impianto,  con  il  conseguimento di produzioni finali
          inquadrabili in una "divisione della "Classificazione delle
          attivita'  economiche  ISTAT '91 diversa da quella relativa
          alle  produzioni  indicate  nel  programma  originario gia'
          approvato".
              -  Il  regolamento  (CEE)  n. 2052/88, pubblicato nella
          Gazzetta  ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.) n. L
          185 del 15 luglio 1988 e relativo alle missioni dei Fondi a
          finalita'   strutturali,   alla   loro   efficacia   e   al
          coordinamento  dei  loro interventi e di quelli della Banca
          europea  per  gli  investimenti  e  degli  altri  strumenti
          finanziari  esistenti,  e' stato modificato dal regolamento
          (CEE)   n.   2081/93   del  Consiglio  del  20 luglio  1993
          (pubblicato  nella  G.U.C.E. n. L 193 del 31 luglio 1993) e
          da  ultimo  dal  regolamento (CEE) n. 1260/99 del Consiglio
          del  21 giugno 1999 (pubblicato nella G.U.C.E. n. L 161 del
          26 giugno  1999)  che  ne  ha  disposto,  a  decorrere  dal
          1o gennaio 2000, l'abrogazione.
              -  Il testo vigente del comma 4 dell'art. 8 del decreto
          ministeriale  n.  527/1995,  gia'  modificato dall'art. 10,
          comma   2,  del  decreto  ministeriale  n.  319/1997,  come
          ulteriormente  modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
          seguente:
              "4. Nelle ipotesi sub d) di cui al comma 1 la richiesta
          di   proroga   e'   inoltrata   dall'impresa   alla   banca
          concessionaria almeno quattro mesi prima della scadenza dei
          24  o  dei  48  mesi.  La  banca  concessionaria  trasmette
          immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  detta richiesta, a mezzo raccomandata con
          ricevuta  di  ritorno  o  a  mano, accompagnata dal proprio
          motivato parere al riguardo. La proroga si intende concessa
          qualora  trascorrano  sessanta giorni dalla ricezione senza
          l'espressione  di  un avviso contrario. Nell'ipotesi di cui
          al presente comma, la revoca delle agevolazioni e' parziale
          e  interessa  le  agevolazioni  afferenti i titoli di spesa
          datati    successivamente   ai   termini   di   ultimazione
          prescritti, comprensivi dell'eventuale proroga, fatta salva
          ogni  ulteriore  determinazione  conseguente alle verifiche
          sull'effettivo    completamento   del   programma   e   sul
          raggiungimento degli obiettivi prefissati".