Art. 11 1. Nell'articolo 8, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) all'inizio del comma, la parola "Le" e' sostituita dalle parole "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, dall'articolo 10, comma 4 e dall'articolo 11, comma 1-bis, le"; b) nella lettera a), le parole "della medesima iniziativa" sono sostituite dalle parole "del medesimo programma"; c) alla fine della lettera a), prima del punto e virgola, sono aggiunte le seguenti parole: ", fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle direttive di cui all'articolo 1, comma 1"; d) nella lettera b), dopo le parole "qualora vengano distolte" sono inserite le seguenti: ", in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attivita' ad altro imprenditore,"; e) alla fine della lettera c1) sono aggiunte le seguenti parole: "a tal fine, per i programmi i cui beni sono in parte acquistati direttamente dall'impresa ed in parte acquisiti tramite locazione finanziaria, si fa riferimento allo stato d'avanzamento raggiunto dall'intero programma;"; f) all'inizio della lettera d), le parole comprese tra "qualora l'iniziativa non venga ultimata" e "entro 24 mesi dalla data medesima" sono sostituite dalle seguenti: "qualora il programma non venga ultimato entro quarantotto mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, ovvero, per i programmi di cui all'articolo 7, comma 1, per i quali l'importo dell'agevolazione concessa e' reso disponibile in due quote, entro ventiquattro mesi dalla data medesima"; g) nella lettera d), dopo le parole "per cause di forza maggiore;" sono inserite le seguenti parole: "per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 3, il detto termine di quarantotto mesi decorre dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti della detta notifica;"; h) alla fine della lettera d), le parole "delle iniziative medesime al cofinanziamento dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/1988 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modifiche e integrazioni" sono sostituite dalle parole "dei programmi medesimi al cofinanziamento comunitario"; i) nella lettera f), dopo le parole "suscettibili di subire variazioni" e aggiunta una virgola e le parole da "- nell'esercizio successivo a quello" a "alla data di ultimazione dell'iniziativa medesima -" sono eliminate. 2. Nell'articolo 8 del decreto, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nell'ipotesi sub a) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni e' parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni, qualora la rilevazione del mancato rispetto del divieto in argomento derivi dalla segnalazione dell'impresa beneficiaria e qualora quest'ultima intenda mantenere le altre dette agevolazioni; qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione, la revoca e' totale. Nell'ipotesi sub b) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni e' parziale ed e' commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio. A tal fine, l'impresa comunica tempestivamente alla banca concessionaria l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. Qualora la detta distrazione dovesse essere rilevata nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 senza che l'impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca e' comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca e' pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato. Ai fini di cui sopra, la banca concessionaria invia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio motivato parere circa la necessita' di ricorrere alla revoca totale o parziale delle agevolazioni indicandone, in quest'ultima ipotesi, anche l'ammontare, e ne da' contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata.". 3. Nell'articolo 8, comma 4, del decreto, alla fine del comma stesso, dopo il punto, e' aggiunto il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui al presente comma, la revoca delle agevolazioni e' parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi dell'eventuale proroga, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del programma e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.". 4. Nell'articolo 8 del decreto, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Nelle ipotesi sub c1), e), f) e g) la revoca delle agevolazioni e' totale.".
Note all'art. 11: - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, dall'art. 10, comma 4 e dall'art. 11, comma 1-bis, le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche su segnalazione della banca concessionaria: a) qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle direttive di cui all'art. 1, comma 1; b) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attivita' ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto; c) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro; c1) qualora l'impresa non abbia maturato, alla data della disponibilita' dell'ultima quota di cui all'art. 7, comma 1, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota; a tal fine, per i programmi i cui beni sono in parte acquistati direttamente dall'impresa ed in parte acquisiti tramite locazione finanziaria, si fa riferimento allo stato d'avanzamento raggiunto dall'intero programma; d) qualora il programma non venga ultimato entro quarantotto mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria ovvero, per i programmi di cui all'art. 7, comma 1 per i quali l'importo dell'agevolazione concessa e' reso disponibile in due quote, entro ventiquattro mesi dalla data medesima; detti termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta, previa preventiva richiesta, per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore; per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui all'art. 2, comma 3, il detto termine di quarantotto mesi decorre dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti della detta notifica; sono fatti salvi i minori termini eventualmente previsti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per consentire l'ammissibilita' dei programmi medesimi al cofinanziamento comunitario; e) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario; f) qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4 suscettibili di subire variazioni, anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali; g) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione della "Classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91 diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario gia' approvato". - Il regolamento (CEE) n. 2052/88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.) n. L 185 del 15 luglio 1988 e relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, e' stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 (pubblicato nella G.U.C.E. n. L 193 del 31 luglio 1993) e da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 (pubblicato nella G.U.C.E. n. L 161 del 26 giugno 1999) che ne ha disposto, a decorrere dal 1o gennaio 2000, l'abrogazione. - Il testo vigente del comma 4 dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "4. Nelle ipotesi sub d) di cui al comma 1 la richiesta di proroga e' inoltrata dall'impresa alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima della scadenza dei 24 o dei 48 mesi. La banca concessionaria trasmette immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato detta richiesta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, accompagnata dal proprio motivato parere al riguardo. La proroga si intende concessa qualora trascorrano sessanta giorni dalla ricezione senza l'espressione di un avviso contrario. Nell'ipotesi di cui al presente comma, la revoca delle agevolazioni e' parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi dell'eventuale proroga, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del programma e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati".