Art. 13 1. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) dopo le parole "Dopo il ricevimento della documentazione", le parole "finale di spesa e della relazione finale" sono sostituite dalle seguenti: "prevista dall'articolo 9, comma 9"; b) le parole "le iniziative diverse da quelle" sono sostituite dalle seguenti: "i programmi diversi da quelli"; c) dopo le parole "sull'avvenuta realizzazione del programma", le parole "di investimenti" sono sostituite dalle parole "stesso". 2. Nell'articolo 10, comma 2, del decreto, le parole "le iniziative" sono sostituite dalle parole "i programmi" e le parole "di investimenti" sono sostituite dalla parola "medesimo". 3. Nell'articolo 10, comma 3, del decreto, le parole "le iniziative" sono sostituite dalle parole "i programmi" e, alla fine del comma, le parole "comma 10" sono sostituite dalle parole "comma 9". 4. Nell'articolo 10, comma 4, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) le parole "comma 10" sono sostituite dalle parole "comma 9"; b) alla fine del comma, dopo il punto, e' inserito il seguente periodo: "Al fine di garantire la partecipazione dell'impresa al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale di cui all'articolo 9, comma 9, vengono portati a conoscenza dell'impresa stessa.". 5. Nell'articolo 10, comma 5, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) dopo le parole "le banche concessionarie provvedono", le parole "ad erogare alle imprese beneficiarie quanto eventualmente ancora loro dovuto" sono sostituite dalle seguenti: "a richiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quanto eventualmente ancora dovuto alle imprese beneficiarie"; b) dopo le parole "del medesimo articolo, ovvero a", la parola "recuperare" e' sostituita dalle seguenti: "richiedere alle imprese medesime". 6. Nell'articolo 10 del decreto, il comma 7 e' soppresso.
Note all'art. 13: - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "1. Dopo il ricevimento della documentazione prevista dall'art. 9, comma 9 da parte delle banche concessionarie, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i programmi diversi da quelli di cui all'art. 9, comma 6, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma stesso con le modalita' e i criteri di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104". - Il testo vigente del comma 2 dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "2. Per i programmi di cui all'art. 9, comma 6, l'avvenuta realizzazione del programma medesimo e' attestata attraverso le dichiarazioni di cui allo stesso comma 6". - Il testo vigente del comma 3 dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "3. Ai fini del decreto di concessione definitiva di cui al comma 4, l'ammontare degli investimenti finali ammissibili e' quello indicato nelle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero per i programmi di cui all'art. 9, comma 6, nella relazione sullo stato finale del programma delle banche concessionario di cui all'art. 9, comma 9". - Il testo vigente del comma dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "4. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della relazione finale di cui all'art. 9, comma 9, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa ed all'emanazione del decreto di concessione definitiva o alla revoca delle agevolazioni. Al fine di garantire la partecipazione dell'impresa al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale di cui all'art. 9, comma 9 vengono portati a conoscenza dell'impresa stessa". - Il testo vigente del comma 5 dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "5. A seguito della concessione definitiva, le banche concessionarie provvedono a richiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quanto eventualmente ancora dovuto alle imprese beneficiarie, secondo le modalita' di cui all'art. 7, ivi compreso il 10% di cui al comma 5 del medesimo articolo, ovvero a richiedere alle imprese medesime le somme non dovute rivalutate e maggiorate come specificato all'art. 8, comma 6".