Art. 13

  1.  Nell'articolo  10,  comma  1,  del  decreto,  sono apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
a) dopo  le  parole  "Dopo  il  ricevimento della documentazione", le
   parole  "finale di spesa e della relazione finale" sono sostituite
   dalle seguenti: "prevista dall'articolo 9, comma 9";
b) le  parole "le iniziative diverse da quelle" sono sostituite dalle
   seguenti: "i programmi diversi da quelli";
c) dopo  le  parole  "sull'avvenuta  realizzazione del programma", le
   parole "di investimenti" sono sostituite dalle parole "stesso".
  2.   Nell'articolo   10,  comma  2,  del  decreto,  le  parole  "le
iniziative"  sono  sostituite  dalle parole "i programmi" e le parole
"di investimenti" sono sostituite dalla parola "medesimo".
  3.   Nell'articolo   10,  comma  3,  del  decreto,  le  parole  "le
iniziative"  sono  sostituite dalle parole "i programmi" e, alla fine
del  comma,  le parole "comma 10" sono sostituite dalle parole "comma
9".
  4.  Nell'articolo  10,  comma  4,  del  decreto,  sono apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
a) le parole "comma 10" sono sostituite dalle parole "comma 9";
b) alla  fine  del  comma,  dopo  il  punto,  e' inserito il seguente
   periodo:  "Al  fine di garantire la partecipazione dell'impresa al
   procedimento  di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti
   degli  accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale di cui
   all'articolo 9, comma 9, vengono portati a conoscenza dell'impresa
   stessa.".
  5.  Nell'articolo  10,  comma  5,  del  decreto,  sono apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
a) dopo  le  parole  "le banche concessionarie provvedono", le parole
   "ad  erogare alle imprese beneficiarie quanto eventualmente ancora
   loro  dovuto"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "a richiedere al
   Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato quanto
   eventualmente ancora dovuto alle imprese beneficiarie";
b) dopo  le  parole  "del  medesimo  articolo,  ovvero  a", la parola
   "recuperare"   e'  sostituita  dalle  seguenti:  "richiedere  alle
   imprese medesime".
  6. Nell'articolo 10 del decreto, il comma 7 e' soppresso.
 
          Note all'art. 13:
              - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 10 del decreto
          ministeriale  n.  527/1995, come modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "1.  Dopo  il ricevimento della documentazione prevista
          dall'art.  9, comma 9 da parte delle banche concessionarie,
          il    Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,  per i programmi diversi da quelli di cui
          all'art.  9,  comma  6,  dispone accertamenti sull'avvenuta
          realizzazione  del  programma  stesso  con le modalita' e i
          criteri  di  cui  all'art.  4,  comma  3  del decreto-legge
          8 febbraio  1995,  n.  32,  convertito dalla legge 7 aprile
          1995, n. 104".
              - Il testo vigente del comma 2 dell'art. 10 del decreto
          ministeriale  n.  527/1995, come modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "2.  Per  i  programmi  di  cui  all'art.  9,  comma 6,
          l'avvenuta   realizzazione   del   programma   medesimo  e'
          attestata  attraverso  le  dichiarazioni di cui allo stesso
          comma 6".
              - Il testo vigente del comma 3 dell'art. 10 del decreto
          ministeriale  n.  527/1995, come modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "3.  Ai  fini  del decreto di concessione definitiva di
          cui  al  comma  4,  l'ammontare  degli  investimenti finali
          ammissibili  e'  quello  indicato  nelle  risultanze  degli
          accertamenti  di  cui al comma 1, ovvero per i programmi di
          cui all'art. 9, comma 6, nella relazione sullo stato finale
          del  programma  delle banche concessionario di cui all'art.
          9, comma 9".
              -  Il  testo vigente del comma dell'art. 10 del decreto
          ministeriale  n.  527/1995, come modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "4.  Sulla  base degli accertamenti di cui al comma 1 e
          della  relazione  finale  di  cui  all'art.  9, comma 9, il
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          provvede   al   ricalcolo   delle   agevolazioni  spettanti
          all'impresa  ed  all'emanazione  del decreto di concessione
          definitiva  o  alla  revoca  delle agevolazioni. Al fine di
          garantire la partecipazione dell'impresa al procedimento di
          ricalcolo  delle  agevolazioni  spettanti,  gli esiti degli
          accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale di cui
          all'art.   9,   comma   9   vengono  portati  a  conoscenza
          dell'impresa stessa".
              - Il testo vigente del comma 5 dell'art. 10 del decreto
          ministeriale  n.  527/1995,  gia'  modificato dall'art. 12,
          comma   1,  del  decreto  ministeriale  n.  319/1997,  come
          ulteriormente  modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
          seguente:
              "5.  A  seguito della concessione definitiva, le banche
          concessionarie   provvedono   a   richiedere  al  Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato quanto
          eventualmente  ancora  dovuto  alle  imprese  beneficiarie,
          secondo le modalita' di cui all'art. 7, ivi compreso il 10%
          di   cui  al  comma  5  del  medesimo  articolo,  ovvero  a
          richiedere  alle  imprese  medesime  le  somme  non  dovute
          rivalutate  e maggiorate come specificato all'art. 8, comma
          6".