Art. 14

  1.  Nell'articolo  11  del  decreto, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
"1-bis.  Ai  fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa
beneficiaria,  a  partire  dal ricevimento del decreto di concessione
provvisoria di cui all'articolo 6, comma 7, invia periodicamente alla
banca  concessionaria  una  dichiarazione,  resa  dal  proprio legale
rappresentante  o  suo  procuratore speciale ai sensi dell'articolo 4
della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, attestante lo stato d'avanzamento del programma, i dati
utili   alla   determinazione   degli   eventuali  scostamenti  degli
indicatori  di cui all'articolo 6, comma 4, e gli ulteriori eventuali
elementi  individuati con circolare del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. L'impresa provvede al detto invio entro
sessanta  giorni  dalla  chiusura di ciascun esercizio sociale e fino
all'esercizio  successivo a quello di regime del programma agevolato.
Il  dato  relativo  allo  stato d'avanzamento e' dichiarato fino alla
prima  scadenza  utile  successiva alla conclusione del programma. La
mancata,  incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti puo'
determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca
totale delle agevolazioni concesse.".
 
          Nota all'art. 14:
              -  Per  il  testo  dell'art.  4 della legge n. 15/1968,
          vedasi nelle note all'art. 6.