Art. 14 1. Nell'articolo 11 del decreto, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria di cui all'articolo 6, comma 7, invia periodicamente alla banca concessionaria una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, attestante lo stato d'avanzamento del programma, i dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, e gli ulteriori eventuali elementi individuati con circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'impresa provvede al detto invio entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e fino all'esercizio successivo a quello di regime del programma agevolato. Il dato relativo allo stato d'avanzamento e' dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti puo' determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.".
Nota all'art. 14: - Per il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968, vedasi nelle note all'art. 6.