Art. 15

  1.  Le  modifiche  e le integrazioni di cui al presente regolamento
hanno  efficacia  per  le  domande  di  agevolazione  presentate dopo
l'entrata  in  vigore  dello  stesso,  fatti  salvi eventuali diversi
termini  determinati  da  disposizioni  di  legge;  quelle introdotte
dall'articolo  8,  comma  9,  lettera  d), dall'articolo 11, comma 1,
lettere e) e g), dall'articolo 12, comma 3, lettera b), e commi 4, 8,
9 e 10, dall'articolo 13, comma 1, lettera a), comma 4, lettera a), e
comma  5 e dall'articolo 14, comma 1, si applicano anche alle domande
precedenti per le quali le imprese beneficiarie, alla data di entrata
in  vigore  del  presente  regolamento, non hanno ancora provveduto a
trasmettere la documentazione finale di spesa.
  2.  Le  domande  presentate  in  uno  dei  bandi  utili  precedenti
all'entrata  in  vigore del presente regolamento, per le quali non e'
stata  disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni a causa
delle   disponibilita'   finanziarie   inferiori   all'importo  delle
agevolazioni  complessivamente  richieste  e  che possono beneficiare
delle  condizioni  previste dall'articolo 6, comma 8, del decreto, in
relazione  al  primo  bando utile successivo alla predetta entrata in
vigore,  possono  ricorrere  alla  sola  riformulazione,  secondo  le
modalita' e le procedure introdotte dal presente regolamento.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 9 marzo 2000
                                                   Il Ministro: Letta
Visto, il Guardasiglli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2000
  Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 56