Art. 15 1. Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno efficacia per le domande di agevolazione presentate dopo l'entrata in vigore dello stesso, fatti salvi eventuali diversi termini determinati da disposizioni di legge; quelle introdotte dall'articolo 8, comma 9, lettera d), dall'articolo 11, comma 1, lettere e) e g), dall'articolo 12, comma 3, lettera b), e commi 4, 8, 9 e 10, dall'articolo 13, comma 1, lettera a), comma 4, lettera a), e comma 5 e dall'articolo 14, comma 1, si applicano anche alle domande precedenti per le quali le imprese beneficiarie, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non hanno ancora provveduto a trasmettere la documentazione finale di spesa. 2. Le domande presentate in uno dei bandi utili precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non e' stata disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste e che possono beneficiare delle condizioni previste dall'articolo 6, comma 8, del decreto, in relazione al primo bando utile successivo alla predetta entrata in vigore, possono ricorrere alla sola riformulazione, secondo le modalita' e le procedure introdotte dal presente regolamento. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 marzo 2000 Il Ministro: Letta Visto, il Guardasiglli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2000 Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 56