Art. 2 1. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto, dopo le parole "di cui al presente regolamento, sono affidati", le parole "a banche o societa' di servizi controllate da banche, di seguito denominate banche concessionarie che" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti, di seguito denominati banche concessionarie, individuati dalle direttive emanate con delibera del CIPE del 27 aprile 1995 e con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e dell'articolo 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; le banche concessionarie". 2. Nell'articolo 1 del decreto, alla fine del comma 2 le parole "ai sensi della delibera del CIPE del 27 aprile 1995" sono eliminate. 3. Nell'articolo 1, comma 3 del decreto, il periodo "Tali convenzioni regolamentano il compenso spettante agli istituti collaboratori." e' eliminato. 4. Nell'articolo 1, comma 4 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) le modalita' di trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle istruttorie da parte delle banche concessionarie;"; b) nella lettera b), prima delle parole "responsabilita' civile", la parola "la" e' sostituita dalle parole: "l'esclusiva"; c) nella lettera b), dopo le parole "responsabilita' civile per danni", la parola "anche" e' eliminata; d) alla fine della lettera c), prima del punto e virgola, sono inserite le seguenti parole: ", ferme restando le competenze delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura previste dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96"; e) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) il divieto per le banche concessionarie, al fine di evitare duplicazioni dell'attivita' istruttoria e di garantire la necessaria riservatezza dei dati e delle informazioni relativi alle imprese ed ai programmi da esaminare, nonche' uniformita' di valutazione, di affidare ad altri soggetti l'espletamento dell'istruttoria medesima, fatti salvi i casi di specifici accertamenti o approfondimenti di carattere particolare;".
Note all'art. 2: - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione di cui al presente regolamento, sono affidati ai soggetti, di seguito denominati banche concessionarie, individuati dalle direttive emanate con delibera del CIPE del 27 aprile 1995 e con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e dell'art. 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; le banche concessionarie vengono prescelte, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilita' di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157". - Per la data di pubblicazione della delibera CIPE del 27 aprile 1995, vedasi nelle note alle premesse. - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 luglio 1998, concernente l'estensione delle agevolazioni previste dalle disposizioni della legge n. 488/1992 al settore turistico-alberghiero, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 253 del 29 ottobre 1998. - Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, vedasi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 112/1998 (per il titolo vedasi nelle note alle premesse): "Art. 18. - 1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti: (omissis); aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attivita' produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera p) del presente comma;". - Il testo vigente del comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "2. Con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le banche concessionarie sono regolamentati i reciproci rapporti, nonche' le modalita' di corresponsione del compenso e del rimborso spettanti; i relativi oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione dei benefici". - Il testo vigente del comma 3 dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "3. La convenzione prevede altresi' che le banche concessionarie possano stipulare convenzioni con altre banche e societa' di locazione finanziaria, di seguito denominate istituti collaboratori, per l'accreditamento dei contributi, ferma restando la piena responsabilita' delle banche concessionarie nei confronti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per societa' di locazione finanziaria si intendono anche le banche abilitate alla locazione stessa. Le banche concessionarie possono stipulare convenzioni esclusivamente con le banche e le societa' di locazione finanziaria che dispongono di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio". - Il testo vigente del comma 4 dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "4. La convenzione prevede inoltre: a) le modalita' di trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle istruttorie da parte delle banche concessionarie; b) le modalita' con cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita le proprie funzioni di controllo sull'attivita' delle banche concessionarie ed applica, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione, le sanzioni ivi contemplate, ferma restando l'esclusiva responsabilita' civile per danni in relazione agli inadempimenti addebitabili ai soggetti di cui al comma 3; c) l'impegno delle banche concessionarie a fornire alle imprese beneficiarie delle agevolazioni, d'intesa e coordinandosi con l'Istituto per la promozione industriale, adeguati servizi di informazione e assistenza, in collaborazione con le associazioni di categoria, provvedendo alla tempestiva diffusione tra le imprese stesse degli orientamenti interpretativi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ferme restando le competenze delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura previste dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; d) il divieto per le banche concessionarie, al fine di evitare duplicazioni dell'attivita' istruttoria e di garantire la necessaria riservatezza dei dati e delle informazioni relativi alle imprese ed ai programmi da esaminare, nonche' uniformita' di valutazione, di affidare ad altri soggetti l'espletamento dell'istruttoria medesima, fatti salvi i casi di specifici accertamenti o approfondimenti di carattere particolare; e) gli adempimenti a carico delle societa' di locazione finanziaria di cui al comma 3 in relazione alle procedure di cui al presente regolamento ed alle modalita' di trasferimento delle agevolazioni alle imprese beneficiarie che ricorrano, per l'acquisizione delle immobilizzazioni di cui all'art. 4, al sistema della locazione finanziaria".