Art. 2

  1. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto, dopo le parole "di cui al
presente  regolamento, sono affidati", le parole "a banche o societa'
di  servizi  controllate  da  banche,  di  seguito  denominate banche
concessionarie  che" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti, di
seguito denominati banche concessionarie, individuati dalle direttive
emanate  con  delibera  del CIPE del 27 aprile 1995 e con decreto del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato del 20
luglio   1998   e  successive  modifiche  e  integrazioni,  ai  sensi
dell'articolo  1,  comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e
dell'articolo  18,  comma  1,  lettera aa) del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112; le banche concessionarie".
  2. Nell'articolo 1 del decreto, alla fine del comma 2 le parole "ai
sensi della delibera del CIPE del 27 aprile 1995" sono eliminate.
  3.   Nell'articolo  1,  comma  3  del  decreto,  il  periodo  "Tali
convenzioni   regolamentano   il  compenso  spettante  agli  istituti
collaboratori." e' eliminato.
  4. Nell'articolo 1, comma 4 del decreto, sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
   "a)  le modalita' di trasmissione al Ministero dell'industria, del
   commercio  e  dell'artigianato  delle  istruttorie  da parte delle
   banche concessionarie;";
b) nella  lettera b), prima delle parole "responsabilita' civile", la
   parola "la" e' sostituita dalle parole: "l'esclusiva";
c) nella  lettera  b),  dopo  le  parole  "responsabilita' civile per
   danni", la parola "anche" e' eliminata;
d) alla  fine  della  lettera  c),  prima  del  punto e virgola, sono
   inserite le seguenti parole: ", ferme restando le competenze delle
   camere   di   commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura
   previste  dall'articolo  5,  comma  3,  del  decreto legislativo 3
   aprile 1993, n. 96";
e) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
   "d)  il  divieto  per le banche concessionarie, al fine di evitare
   duplicazioni   dell'attivita'   istruttoria   e  di  garantire  la
   necessaria  riservatezza  dei  dati  e delle informazioni relativi
   alle  imprese ed ai programmi da esaminare, nonche' uniformita' di
   valutazione,   di   affidare   ad  altri  soggetti  l'espletamento
   dell'istruttoria   medesima,  fatti  salvi  i  casi  di  specifici
   accertamenti o approfondimenti di carattere particolare;".
 
          Note all'art. 2:
              - Il  testo vigente del comma 1 dell'art. 1 del decreto
          ministeriale  n.  527/1995, come modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "1.   Gli  adempimenti  tecnici  e  amministrativi  per
          l'istruttoria  delle  domande  di  agevolazione  di  cui al
          presente regolamento, sono affidati ai soggetti, di seguito
          denominati   banche   concessionarie,   individuati   dalle
          direttive  emanate con delibera del CIPE del 27 aprile 1995
          e  con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  del 20 luglio 1998 e successive modifiche
          e   integrazioni,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del
          decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1992,  n.  488 e
          dell'art. 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n.  112;  le banche concessionarie vengono
          prescelte,  sulla  base  delle  condizioni  offerte e della
          disponibilita'   di   una  struttura  tecnico-organizzativa
          adeguata  alla  prestazione  del  servizio,  ai  sensi  del
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157".
              -  Per la data di pubblicazione della delibera CIPE del
          27 aprile 1995, vedasi nelle note alle premesse.
              - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato 20 luglio 1998, concernente l'estensione
          delle  agevolazioni previste dalle disposizioni della legge
          n.  488/1992  al  settore  turistico-alberghiero,  ai sensi
          dell'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
          e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale - n. 253 del 29 ottobre 1998.
              -  Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
          n.  415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          488/1992, vedasi nelle note alle premesse.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 18, comma 1, lettera
          aa) del D.Lgs. n. 112/1998 (per il titolo vedasi nelle note
          alle premesse):
              "Art.  18.  - 1. Sono conservate allo Stato le funzioni
          amministrative concernenti:
                (omissis);
                aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge
          22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  19 dicembre  1992,  n. 488, per la disciplina
          organica  dell'intervento  nel  Mezzogiorno  e agevolazioni
          alle  attivita'  produttive.  A  decorrere  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto legislativo, le
          direttive  per  la concessione delle agevolazioni di cui al
          predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto
          del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
          ad  eccezione  di quelle per le agevolazioni previste dalla
          lettera p) del presente comma;".
              -  Il testo vigente del comma 2 dell'art. 1 del decreto
          ministeriale  n.  527/1995, come modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "2. Con apposita convenzione stipulata tra il Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  le
          banche   concessionarie   sono  regolamentati  i  reciproci
          rapporti,   nonche'  le  modalita'  di  corresponsione  del
          compenso  e  del  rimborso spettanti; i relativi oneri sono
          posti  a  carico delle risorse stanziate per la concessione
          dei benefici".
              -  Il testo vigente del comma 3 dell'art. 1 del decreto
          ministeriale  n.  527/1995, come modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "3.  La  convenzione  prevede  altresi'  che  le banche
          concessionarie  possano  stipulare  convenzioni  con  altre
          banche  e  societa'  di  locazione  finanziaria, di seguito
          denominate istituti collaboratori, per l'accreditamento dei
          contributi,  ferma  restando la piena responsabilita' delle
          banche   concessionarie   nei   confronti   del   Ministero
          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato.  Per
          societa'  di  locazione  finanziaria  si intendono anche le
          banche   abilitate   alla   locazione   stessa.  Le  banche
          concessionarie possono stipulare convenzioni esclusivamente
          con  le  banche  e le societa' di locazione finanziaria che
          dispongono  di una struttura tecnico-organizzativa adeguata
          alla prestazione del servizio".
              -  Il testo vigente del comma 4 dell'art. 1 del decreto
          ministeriale  n.  527/1995, come modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "4. La convenzione prevede inoltre:
                a) le   modalita'   di   trasmissione   al  Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  delle
          istruttorie da parte delle banche concessionarie;
                b) le  modalita' con cui il Ministero dell'industria,
          del   commercio  e  dell'artigianato  esercita  le  proprie
          funzioni   di   controllo   sull'attivita'   delle   banche
          concessionarie  ed  applica,  in caso di inadempimento agli
          obblighi  derivanti  dalla  convenzione,  le  sanzioni  ivi
          contemplate,  ferma  restando  l'esclusiva  responsabilita'
          civile   per   danni   in   relazione   agli  inadempimenti
          addebitabili ai soggetti di cui al comma 3;
                c) l'impegno  delle  banche  concessionarie a fornire
          alle  imprese  beneficiarie  delle agevolazioni, d'intesa e
          coordinandosi con l'Istituto per la promozione industriale,
          adeguati   servizi   di   informazione   e  assistenza,  in
          collaborazione    con   le   associazioni   di   categoria,
          provvedendo  alla  tempestiva  diffusione  tra  le  imprese
          stesse  degli  orientamenti  interpretativi  del  Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, ferme
          restando   le   competenze   delle   camere  di  commercio,
          industria, artigianato ed agricoltura previste dall'art. 5,
          comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
                d) il  divieto  per le banche concessionarie, al fine
          di  evitare  duplicazioni  dell'attivita'  istruttoria e di
          garantire  la  necessaria  riservatezza  dei  dati  e delle
          informazioni  relativi  alle  imprese  ed  ai  programmi da
          esaminare,  nonche' uniformita' di valutazione, di affidare
          ad altri soggetti l'espletamento dell'istruttoria medesima,
          fatti   salvi   i   casi   di   specifici   accertamenti  o
          approfondimenti di carattere particolare;
                e) gli   adempimenti   a  carico  delle  societa'  di
          locazione  finanziaria  di cui al comma 3 in relazione alle
          procedure  di cui al presente regolamento ed alle modalita'
          di    trasferimento   delle   agevolazioni   alle   imprese
          beneficiarie   che   ricorrano,  per  l'acquisizione  delle
          immobilizzazioni  di  cui  all'art.  4,  al  sistema  della
          locazione finanziaria".