Art. 3

  1.  Nell'articolo  1-bis, comma 1, del decreto, nella lettera e) le
parole "dei criteri" sono sostituite dalle parole "delle proposte".
 
          Nota all'art. 3:
              - Il   testo   vigente   dell'art.  1-bis  del  decreto
          ministeriale n. 527/1995, inserito dal decreto ministeriale
          31 luglio  1997,  n.  319  e  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "Art.    1-bis   (Verifica   e   programmazione   degli
          interventi).   -   1.   Il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio  e dell'artigianato, nell'ambito degli interventi
          previsti  dal  presente  decreto,  promuove un piu' stretto
          raccordo   con  le  amministrazioni  regionali  interessate
          tramite    ricorso   agli   strumenti   procedimentali   di
          coordinamento  di  cui  agli  articoli  14 e 15 della legge
          7 agosto 1990, n. 241, per quanto riguarda, in particolare,
          l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e lo
          svolgimento delle seguenti attivita':
                a) valutazione dell'efficacia degli interventi stessi
          rispetto allo sviluppo economico delle aree interessate;
                b) verifica  dello  stato  di  attuazione complessivo
          degli  interventi,  con  particolare  riferimento  a quelli
          oggetto di cofinanziamento comunitario;
                c) elaborazione  di  proposte circa la programmazione
          delle  risorse,  tenuto  conto  delle  esigenze di sviluppo
          delle aree interessate;
                d) elaborazione   di   proposte   per  la  necessaria
          integrazione  degli  interventi  con  quelli  di competenza
          regionale;
                e) valutazione delle proposte di cui all'art. 6-bis;
                f) elaborazione  di  proposte  per  la  promozione  e
          l'attuazione degli interventi".