Art. 3 1. Nell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto, nella lettera e) le parole "dei criteri" sono sostituite dalle parole "delle proposte".
Nota all'art. 3: - Il testo vigente dell'art. 1-bis del decreto ministeriale n. 527/1995, inserito dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319 e modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 1-bis (Verifica e programmazione degli interventi). - 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito degli interventi previsti dal presente decreto, promuove un piu' stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto riguarda, in particolare, l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e lo svolgimento delle seguenti attivita': a) valutazione dell'efficacia degli interventi stessi rispetto allo sviluppo economico delle aree interessate; b) verifica dello stato di attuazione complessivo degli interventi, con particolare riferimento a quelli oggetto di cofinanziamento comunitario; c) elaborazione di proposte circa la programmazione delle risorse, tenuto conto delle esigenze di sviluppo delle aree interessate; d) elaborazione di proposte per la necessaria integrazione degli interventi con quelli di competenza regionale; e) valutazione delle proposte di cui all'art. 6-bis; f) elaborazione di proposte per la promozione e l'attuazione degli interventi".