Art. 4

  1.  Nell'articolo  2  del  decreto,  il  comma  1 e' sostituito dal
seguente:
"1.  Le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge
22  ottobre  1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19  dicembre  1992,  n. 488, sono destinate alle imprese operanti nei
settori  di attivita' individuati dalle direttive di cui all'articolo
1,  comma  1, in relazione a programmi di investimento promossi nelle
aree   depresse   del   territorio  nazionale  individuate  ai  sensi
dell'articolo  1,  comma  1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito  senza  modificazioni  dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 e
successive modifiche e integrazioni; le agevolazioni sono concesse ed
erogate  secondo  le  modalita'  e  i  criteri  previsti  dalle dette
direttive,  nonche' secondo le disposizioni del presente regolamento.
I  predetti soggetti sono ammessi alle agevolazioni a condizione che,
alla  data  della  relativa  domanda, abbiano la piena disponibilita'
dell'immobile   dell'unita'   produttiva   ove  viene  realizzato  il
programma,  rilevabile  da  un  idoneo  titolo di proprieta', diritto
reale   di  godimento,  locazione,  anche  finanziaria,  o  comodato,
risultante  da  un  atto  o  un  contratto costitutivo di uno di tali
diritti  in  data  certa  di  fronte  a terzi, ovvero da un contratto
preliminare  di  cui  all'articolo 1351 del codice civile previamente
registrato;  tale immobile deve essere gia' rispondente, in relazione
all'attivita'  da  svolgere,  ai  vigenti  specifici vincoli edilizi,
urbanistici  e  di destinazione d'uso. La detta piena disponibilita',
inoltre,  deve  garantire l'uso previsto dei beni agevolati per tutto
il  periodo  di  cui  all'articolo 8, comma 1, lettera b). Gli stessi
soggetti  inoltre,  alla  predetta  data, devono essere costituiti ed
iscritti  al  registro  delle  imprese  e devono trovarsi nel pieno e
libero  esercizio  dei  propri  diritti,  non  essendo  sottoposti  a
procedure concorsuali ne' ad amministrazione controllata.".
  2. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 2 e' soppresso.
  3.  Nell'articolo  2,  comma  3,  del  decreto,  sono  apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
a) nel   primo   periodo,   dopo  la  parola  "Ciascuna",  le  parole
   "iniziativa a fronte della quale possono essere richieste le" sono
   sostituite dalle seguenti: "domanda di";
b) nel  primo periodo, dopo le parole "correlata ad un programma", le
   parole "di investimenti" sono eliminate;
c) il  secondo  periodo e' sostituito dai seguenti: "A tale riguardo,
   per unita' produttiva si intende la struttura, anche articolata su
   piu'  immobili  fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo
   svolgimento  dell'attivita'  ammissibile alle agevolazioni, dotata
   di  autonomia  produttiva,  tecnica,  organizzativa,  gestionale e
   funzionale.  Non  e'  pertanto  ammessa  la  presentazione  di una
   domanda  di agevolazioni relativa a piu' programmi o a piu' unita'
   produttive,  ne'  la presentazione di piu' domande, anche su bandi
   successivi,  le  quali,  sebbene riferite a distinti investimenti,
   siano  relative  a  parte  di  un  medesimo  programma, organico e
   funzionale.  Non  e'  altresi'  ammessa  la  presentazione  per il
   medesimo  programma,  anche  da  parte di imprese diverse, di piu'
   domande  di  agevolazione  sullo stesso bando - considerando a tal
   fine  anche quelle inserite automaticamente ai sensi dell'articolo
   6,  comma  8  -  ne', qualora il programma medesimo sia stato gia'
   agevolato ai sensi della presente normativa nella misura richiesta
   dall'impresa,  la presentazione su un bando successivo. Qualora il
   programma  sia  stato  agevolato  in  misura  inferiore  a  quella
   richiesta  dall'impresa,  e'  consentita  la  presentazione per il
   programma  medesimo  di una nuova domanda in un bando successivo a
   condizione  che  la domanda stessa sia accompagnata da una formale
   rinuncia   all'agevolazione  concessa.  Nell'ambito  dello  stesso
   bando,  al  di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 8,
   fanno  convenzionalmente  parte  del medesimo programma organico e
   funzionale  e, quindi, sono oggetto di un'unica domanda, tutti gli
   investimenti   realizzati   da  un'impresa  nella  singola  unita'
   produttiva  relativi  alla stessa tipologia di cui all'articolo 3,
   comma  1.  In presenza di un programma gia' agevolato, fatta salva
   l'ipotesi della rinuncia all'agevolazione concessa, non e' ammessa
   la  presentazione,  per  la  medesima  unita'  produttiva,  di una
   domanda  relativa  ad  un  nuovo programma nei sei mesi successivi
   alla  data  della domanda relativa al predetto programma agevolato
   e,   comunque,   fino   a   quando,  per  quest'ultimo,  la  banca
   concessionaria non abbia effettuato l'erogazione della prima quota
   di  cui  all'articolo  7,  comma 1 per stato d'avanzamento ovvero,
   trattandosi di nuovo impianto, non sia stata presentata alla banca
   concessionaria  medesima  la  dichiarazione di cui all'articolo 6,
   comma  10  attestante la data di ultimazione del programma stesso;
   tali  divieti non ricorrono per i programmi soggetti alla notifica
   alla  Commissione  europea  ai  sensi della disciplina di cui alla
   decisione  2496/96/CECA  della  Commissione  del  18 dicembre 1996
   concernente  norme  comunitarie  per  gli  aiuti  a  favore  della
   siderurgia  (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, G.U.C.E.,
   L  388  del 28 dicembre 1996), all'inquadramento di alcuni settori
   siderurgici  fuori  CECA  (G.U.C.E. C320 del 13 dicembre 1988), al
   regolamento  CE  1904/96  del Consiglio del 27 settembre 1996, che
   modifica  il  regolamento  CE  3094/95  relativo  agli  aiuti alla
   costruzione  navale  (G.U.C.E.  L  251  del  3 ottobre 1996), alla
   disciplina   degli   aiuti  di  Stato  all'industria  delle  fibre
   sintetiche   96/C94   (G.U.C.E.  C94  del  30  marzo  1996),  alla
   disciplina  degli  aiuti  di  Stato  all'industria automobilistica
   97/C279  (G.U.C.E.  C279  del  15 settembre 1997), alla disciplina
   multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti
   d'investimento  (G.U.C.E.  C107  del  7  aprile 1998) e successive
   modifiche e integrazioni. Non e' altresi' ammessa la presentazione
   di  una  domanda  relativa  ad  un programma o a singoli beni gia'
   oggetto  di  agevolazioni  di  qualsiasi  natura previste da altre
   norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti
   o  istituzioni pubbliche, a meno che l'impresa beneficiaria non vi
   abbia    gia'   formalmente   rinunciato,   fatto   salvo   quanto
   eventualmente  previsto  dalle  direttive  di  cui all'articolo 2,
   comma  1.  Le  domande  che,  alla data di chiusura dei termini di
   presentazione  delle  stesse,  risultano  inoltrate in difformita'
   alle  ipotesi sopra indicate non sono considerate ammissibili e le
   agevolazioni   eventualmente   concesse   sono   annullate  previa
   comunicazione  agli  interessati;  a tal fine, le domande inserite
   automaticamente  ai  sensi  dell'articolo 6, comma 8, si intendono
   anch'esse  inoltrate alla suddetta data di chiusura dei termini di
   presentazione  delle domande ovvero, qualora successiva, alla data
   di   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
   italiana  del decreto di formazione delle graduatorie del bando di
   provenienza di tali domande.";
d) nell'ultimo  periodo, le parole "Dette iniziative" sono sostituite
   dalle parole "I suddetti programmi".
  4.  Nell'articolo  2  del  decreto,  il  comma  5 e' sostituito dal
seguente:
"5. Ai fini del presente regolamento, le imprese beneficiarie vengono
classificate  di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri
stabiliti,  sulla base della disciplina comunitaria in materia, con i
decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del  18  settembre  1997  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 229 del 1o ottobre 1997) e del 27 ottobre 1997
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266
del 14 novembre 1997)".
  5. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 6 e' soppresso.
  6. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 7 e' soppresso.
  7. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 8 e' soppresso.
  8.  Nell'articolo  2  del  decreto,  il  comma  9 e' sostituito dal
seguente:
"9.  Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base
delle   spese   ammissibili   di  cui  all'articolo  4,  sono  quelle
individuate  con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  entro  i  limiti  massimi  decisi dalla Commissione
europea.".
  9. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 10 e' soppresso.
  10.  Nell'articolo  2,  comma  11,  del  decreto, sono apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
a) dopo  le  parole  "lordo  (ESL)  dell'investimento iniziale," sono
   inserite  le  seguenti:  "ai sensi del punto 4 delle direttive del
   CIPE del 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni,";
b) dopo le parole "all'epoca in cui" le parole "l'iniziativa e' stata
   avviata"  sono  sostituite  dalle seguenti: "il programma e' stato
   avviato".
  11.  Nell'articolo  2,  comma  12, del decreto, alla fine del primo
periodo,  prima  del  punto,  sono  inserite  le  seguenti parole: ",
assumendo,  solo a detti fini, convenzionalmente che, per i programmi
soggetti  alla  notifica  alla Commissione europea di cui al comma 3,
tale piano sia differito di un anno".
  12.  Nell'articolo  2,  comma  14,  del  decreto, sono apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
a) dopo  le parole "all'ammontare degli investimenti ammissibili", la
   congiunzione "ed" e' sostituita da una virgola;
b) dopo  le  parole  "alla  effettiva  realizzazione  temporale degli
   stessi",  le  parole  ",  fermo  restando"  sono  sostituite dalle
   seguenti:  "e,  limitatamente  ai programmi soggetti alla notifica
   alla  Commissione  europea  di cui al comma 3, previo ricalcolo, a
   seguito  degli  esiti  della  notifica  stessa,  sulla  base delle
   effettive  date  di disponibilita' di cui all'articolo 7, comma 1;
   resta fermo in ogni caso".
 
          Note all'art. 4:
              -  Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
          n.  415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          488/1992, vedasi nelle note alle premesse.
              - Il decreto-legge n. 32/1995 (Disposizioni urgenti per
          accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita'
          gestite  dalla  soppressa  Agenzia  per la promozione dello
          sviluppo  del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo
          personale,  nonche'  per  l'avvio dell'intervento ordinario
          nelle  aree depresse del territorio nazionale), convertito,
          senza  modificazioni,  dalla  legge  n.  104/1995, e' stato
          ripubblicato, dopo la conversione, nella Gazzetta Ufficiale
          -  serie generale - n. 89 del 15 aprile 1995. Si riporta il
          testo   vigente  dell'art.  1,  comma  1,  come  modificato
          dall'art.  8  del  decreto-legge  23 giugno  1995,  n. 244,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
          n.  341  e come ulteriormente modificato dall'art. 2, comma
          209, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
              "Art.  1  (Definizioni).  -  1. Ai fini dell'attuazione
          della  politica  di  intervento  nelle  aree  depresse  del
          territorio  nazionale  e, in particolare, dell'applicazione
          dell'art. 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488,
          di   conversione   in   legge,   con   modificazioni,   del
          decreto-legge  22 ottobre  1992,  n. 415, e dell'art. 3 del
          decreto  legislativo  3 aprile  1993,  n.  96, e successive
          modificazioni ed integrazioni, si intende:
                a) per   "aree  depresse  quelle  individuate  o  che
          saranno   individuate  dalla  Commissione  delle  Comunita'
          europee   come   ammissibili   agli  interventi  dei  fondi
          strutturali,  obiettivi 1, 2 e 5-b, quelle eleggibili sulla
          base  delle  analoghe  caratteristiche  e quelle rientranti
          nelle fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera c) del
          Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione;
                b),  c), d), e,) (lettere abrogate dall'art. 2, comma
          209, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
              e-bis)  (lettera aggiunta dall'art. 8 del decreto-legge
          23 giugno  1995,  n.  244 e poi abrogata dall'art. 2, comma
          209, della citata legge n. 662/1996)".
              -  Il testo vigente dell'art. 1351 del codice civile e'
          il seguente:
              "Art.  1351  (Contratto  preliminare).  -  Il contratto
          preliminare  e'  nullo,  se non e' fatto nella stessa forma
          che la legge prescrive per il contratto definitivo".
              -  Il  comma  2 dell'art. 2 del decreto ministeriale n.
          527/1995,  soppresso  dal decreto qui pubblicato, prevedeva
          che  alle piccole e medie imprese fosse riservata una quota
          non  inferiore al 50% delle risorse annualmente disponibili
          per  ciascuna  delle  graduatorie regionali ovvero per aree
          delle  iniziative  ammissibili  alle agevolazioni e che non
          piu' del 5% delle suddette risorse potesse essere destinato
          alle imprese operanti nel settore dei servizi.
              - Il  testo vigente del comma 3 dell'art. 2 del decreto
          ministeriale  n.  527/1995,  gia'  sostituito  dall'art. 3,
          comma   2   del  decreto  ministeriale  n.  319/1997,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "3. Ciascuna domanda di agevolazioni e' correlata ad un
          programma organico e funzionale, promosso nell'ambito della
          singola unita' produttiva, da solo sufficiente a conseguire
          gli   obiettivi   produttivi,  economici  ed  occupazionali
          prefissati.  A  tale  riguardo,  per  unita'  produttiva si
          intende  la  struttura,  anche  articolata su piu' immobili
          fisicamente   separati   ma   prossimi,   finalizzata  allo
          svolgimento  dell'attivita'  ammissibile alle agevolazioni,
          dotata  di  autonomia  produttiva,  tecnica, organizzativa,
          gestionale   e  funzionale.  Non  e'  pertanto  ammessa  la
          presentazione  di  una  domanda  di agevolazioni relativa a
          piu'   programmi   o  a  piu'  unita'  produttive,  ne'  la
          presentazione  di  piu' domande, anche su bandi successivi,
          le  quali,  sebbene riferite a distinti investimenti, siano
          relative  a  parte  di  un  medesimo  programma  organico e
          funzionale. Non e' altresi' ammessa la presentazione per il
          medesimo  programma,  anche da parte di imprese diverse, di
          piu'   domande   di   agevolazione  sullo  stesso  bando  -
          considerando    a    tal   fine   anche   quelle   inserite
          automaticamente  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  8  - ne',
          qualora  il  programma medesimo sia stato gia' agevolato ai
          sensi  della  presente  normativa  nella  misura  richiesta
          dall'impresa,  la  presentazione  su  un  bando successivo.
          Qualora   il   programma  sia  stato  agevolato  in  misura
          inferiore a quella richiesta dall'impresa, e' consentita la
          presentazione  per  il  programma  medesimo  di  una  nuova
          domanda  in un bando successivo a condizione che la domanda
          stessa   sia   accompagnata   da   una   formale   rinuncia
          all'agevolazione  concessa. Nell'ambito dello stesso bando,
          al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 6, comma 8, fanno
          convenzionalmente  parte  del medesimo programma organico e
          funzionale  e,  quindi,  sono  oggetto di un'unica domanda,
          tutti  gli  investimenti  realizzati  da  un'impresa  nella
          singola unita' produttiva relativi alla stessa tipologia di
          cui  all'art.  3, comma 1. In presenza di un programma gia'
          agevolato,    fatta    salva   l'ipotesi   della   rinuncia
          all'agevolazione concessa, non e' ammessa la presentazione,
          per  la medesima unita' produttiva, di una domanda relativa
          ad  un  nuovo  programma  nei sei mesi successivi alla data
          della  domanda  relativa al predetto programma agevolato e,
          comunque,   fino  a  quando,  per  quest'ultimo,  la  banca
          concessionaria  non  abbia  effettuato  l'erogazione  della
          prima   quota  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  per  stato
          d'avanzamento  ovvero,  trattandosi  di nuovo impianto, non
          sia  stata presentata alla banca concessionaria medesima la
          dichiarazione  di  cui  all'art. 6, comma 10, attestante la
          data  di ultimazione del programma stesso; tali divieti non
          ricorrono  per  i  programmi  soggetti  alla  notifica alla
          Commissione  europea  ai sensi della disciplina di cui alla
          Decisione  2496/96/CECA  della  Commissione del 18 dicembre
          1996  concernente  norme comunitarie per gli aiuti a favore
          della   siderurgia   (Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee,   G.U.C.E.,   L   388   del   28 dicembre   1996),
          all'inquadramento  di alcuni settori siderurgici fuori CECA
          (G.U.C.E.  C320  del  13 dicembre  1988), al regolamento CE
          1904/96  del  Consiglio del 27 settembre 1996, che modifica
          il   regolamento   CE  3094/95  relativo  agli  aiuti  alla
          costruzione navale (G.U.C.E. L251 del 3 ottobre 1996), alla
          Disciplina  degli  aiuti di Stato all'industria delle fibre
          sintetiche  96/C94  (G.U.C.E.  C94 del 30 marzo 1996), alla
          Disciplina    degli    aiuti    di    Stato   all'industria
          automobilistica  97/C279  (G.U.C.E.  C279  del 15 settembre
          1997),   alla   Disciplina   multisettoriale   degli  aiuti
          regionali   destinati  ai  grandi  progetti  d'investimento
          (G.U.C.E.  C107 del 7 aprile 1998) e successive modifiche e
          integrazioni.  Non  e' altresi' ammessa la presentazione di
          una  domanda relativa ad un programma o a singoli beni gia'
          oggetto  di  agevolazioni  di  qualsiasi natura previste da
          altre  norme  statali,  regionali  o comunitarie o comunque
          concesse  da  enti  o  istituzioni  pubbliche,  a  meno che
          l'impresa   beneficiaria  non  vi  abbia  gia'  formalmente
          rinunciato, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle
          direttive  di cui all'art. 2, comma 1. Le domande che, alla
          data di chiusura dei termini di presentazione delle stesse,
          risultano  inoltrate  in  difformita'  alle  ipotesi  sopra
          indicate non sono considerate ammissibili e le agevolazioni
          eventualmente  concesse sono annullate previa comunicazione
          agli   interessati;   a   tal  fine,  le  domande  inserite
          automaticamente ai sensi dell'art. 6, comma 8, si intendono
          anch'esse  inoltrate  alla  suddetta  data  di chiusura dei
          termini  di  presentazione  delle  domande  ovvero, qualora
          successiva,  alla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale   della   Repubblica   italiana  del  decreto  di
          formazione  delle  graduatorie  del bando di provenienza di
          tali  domande. I suddetti programmi possono prevedere anche
          l'acquisizione   di   beni  tramite  locazione  finanziaria
          attraverso una delle societa' di leasing di cui all'art. 1,
          comma 3, convenzionate con le banche concessionarie".
              -  Il  comma  5 dell'art. 2 del decreto ministeriale n.
          527/1995,  sostituito dal decreto qui pubblicato, riportava
          la definizione di piccola e media impresa allora vigente.
              -  Il  comma  6 dell'art. 2 del decreto ministeriale n.
          527/1995,  soppresso dal decreto qui pubblicato, concerneva
          il tasso di conversione lira/ECU.
              - I commi 7 e 8 dell'art. 2 del decreto ministeriale n.
          527/1995, soppressi dal decreto qui pubblicato, prevedevano
          ulteriori disposizioni concernenti la classificazione delle
          imprese beneficiarie in piccole, medie o grandi.
              -  Il  comma  9 dell'art. 2 del decreto ministeriale n.
          527/1995,  sostituito dal decreto qui pubblicato, disponeva
          le  misure  agevolative  massime  consentite,  espresse  in
          equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL).
              - Il testo vigente del comma 11 dell'art. 2 del decreto
          ministeriale  n.  527/1995,  gia'  modificato  dall'art. 3,
          comma   5,  del  decreto  ministeriale  n.  319/1997,  come
          ulteriormente  modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
          seguente:
              "11.  L'impresa  richiede  le  agevolazioni nell'ambito
          delle  misure  massime  consentite  di  cui  al comma 9. La
          misura   delle  agevolazioni  e'  espressa  in  equivalente
          sovvenzione  netto (ESN) o in equivalente sovvenzione lordo
          (ESL)  dell'investimento  iniziale,  ai  sensi  del punto 4
          delle  direttive  del  CIPE del 27 aprile 1995 e successive
          modifiche  e  integrazioni,  come  percentuale  del  valore
          ottenuto  attualizzando,  all'epoca  in cui il programma e'
          stato  avviato  a  realizzazione  e mediante calcolo basato
          sull'anno   solare,  gli  investimenti  fissi  ammissibili.
          L'attualizzazione    viene    effettuata    dalle    banche
          concessionarie   sulla   base   della   suddivisione  degli
          investimenti  per  anno  solare  indicata  dall'impresa nel
          modulo   di   domanda   e   sulla   base   degli  eventuali
          aggiornamenti   della   banca   medesima,   a   conclusione
          dell'esame di pertinenza e congruita' delle spese".
              -  Per la data di pubblicazione della delibera CIPE del
          27 aprile 1995, vedasi nelle note alle premesse.
              - Il testo vigente del comma 12 dell'art. 2 del decreto
          ministeriale  n.  527/1995, come modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "12.  Ai  fini  della  concessione  provvisoria  di cui
          all'art.  6, comma 7, l'importo delle agevolazioni espresso
          in  ESN  o  in  ESL e' rivalutato, in relazione al piano di
          disponibilita'  delle  agevolazioni stesse in quote annuali
          di  cui  all'art. 7, comma 1, assumendo, solo a detti fini,
          convenzionalmente   che,  per  i  programmi  soggetti  alla
          notifica  alla  Commissione europea di cui al comma 3, tale
          piano   sia   differito   di  un  anno.  L'ammontare  delle
          agevolazioni  concedibili  e' determinato quale somma delle
          singole quote annuali rivalutate, maggiorate, limitatamente
          alle   agevolazioni   espresse   in   ESN,  della  relativa
          imposizione fiscale".
              - Il testo vigente del comma 14 dell'art. 2 del decreto
          ministeriale  n.  527/1995, come modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "14. L'ammontare dell'agevolazione concedibile e quello
          di  ciascuna delle quote di cui al comma 12 sono soggetti a
          rideterminazione     in     relazione     al    tasso    di
          attualizzazione/rivalutazione  definitivamente individuato,
          all'ammontare    degli   investimenti   ammissibili,   alla
          effettiva   realizzazione   temporale   degli   stessi   e,
          limitatamente  ai  programmi  soggetti  alla  notifica alla
          Commissione  europea di cui al comma 3, previo ricalcolo, a
          seguito degli esiti della notifica stessa, sulla base delle
          effettive  date  di disponibilita' di cui all'art. 7, comma
          1;  resta fermo in ogni caso che gli impegni assunti con il
          decreto  di  concessione  provvisoria non possono essere in
          alcun modo aumentati".