Art. 4 1. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono destinate alle imprese operanti nei settori di attivita' individuati dalle direttive di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione a programmi di investimento promossi nelle aree depresse del territorio nazionale individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 e successive modifiche e integrazioni; le agevolazioni sono concesse ed erogate secondo le modalita' e i criteri previsti dalle dette direttive, nonche' secondo le disposizioni del presente regolamento. I predetti soggetti sono ammessi alle agevolazioni a condizione che, alla data della relativa domanda, abbiano la piena disponibilita' dell'immobile dell'unita' produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da un idoneo titolo di proprieta', diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di uno di tali diritti in data certa di fronte a terzi, ovvero da un contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile previamente registrato; tale immobile deve essere gia' rispondente, in relazione all'attivita' da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso. La detta piena disponibilita', inoltre, deve garantire l'uso previsto dei beni agevolati per tutto il periodo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b). Gli stessi soggetti inoltre, alla predetta data, devono essere costituiti ed iscritti al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a procedure concorsuali ne' ad amministrazione controllata.". 2. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 2 e' soppresso. 3. Nell'articolo 2, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) nel primo periodo, dopo la parola "Ciascuna", le parole "iniziativa a fronte della quale possono essere richieste le" sono sostituite dalle seguenti: "domanda di"; b) nel primo periodo, dopo le parole "correlata ad un programma", le parole "di investimenti" sono eliminate; c) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "A tale riguardo, per unita' produttiva si intende la struttura, anche articolata su piu' immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attivita' ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Non e' pertanto ammessa la presentazione di una domanda di agevolazioni relativa a piu' programmi o a piu' unita' produttive, ne' la presentazione di piu' domande, anche su bandi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a parte di un medesimo programma, organico e funzionale. Non e' altresi' ammessa la presentazione per il medesimo programma, anche da parte di imprese diverse, di piu' domande di agevolazione sullo stesso bando - considerando a tal fine anche quelle inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8 - ne', qualora il programma medesimo sia stato gia' agevolato ai sensi della presente normativa nella misura richiesta dall'impresa, la presentazione su un bando successivo. Qualora il programma sia stato agevolato in misura inferiore a quella richiesta dall'impresa, e' consentita la presentazione per il programma medesimo di una nuova domanda in un bando successivo a condizione che la domanda stessa sia accompagnata da una formale rinuncia all'agevolazione concessa. Nell'ambito dello stesso bando, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 8, fanno convenzionalmente parte del medesimo programma organico e funzionale e, quindi, sono oggetto di un'unica domanda, tutti gli investimenti realizzati da un'impresa nella singola unita' produttiva relativi alla stessa tipologia di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di un programma gia' agevolato, fatta salva l'ipotesi della rinuncia all'agevolazione concessa, non e' ammessa la presentazione, per la medesima unita' produttiva, di una domanda relativa ad un nuovo programma nei sei mesi successivi alla data della domanda relativa al predetto programma agevolato e, comunque, fino a quando, per quest'ultimo, la banca concessionaria non abbia effettuato l'erogazione della prima quota di cui all'articolo 7, comma 1 per stato d'avanzamento ovvero, trattandosi di nuovo impianto, non sia stata presentata alla banca concessionaria medesima la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 10 attestante la data di ultimazione del programma stesso; tali divieti non ricorrono per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea ai sensi della disciplina di cui alla decisione 2496/96/CECA della Commissione del 18 dicembre 1996 concernente norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, G.U.C.E., L 388 del 28 dicembre 1996), all'inquadramento di alcuni settori siderurgici fuori CECA (G.U.C.E. C320 del 13 dicembre 1988), al regolamento CE 1904/96 del Consiglio del 27 settembre 1996, che modifica il regolamento CE 3094/95 relativo agli aiuti alla costruzione navale (G.U.C.E. L 251 del 3 ottobre 1996), alla disciplina degli aiuti di Stato all'industria delle fibre sintetiche 96/C94 (G.U.C.E. C94 del 30 marzo 1996), alla disciplina degli aiuti di Stato all'industria automobilistica 97/C279 (G.U.C.E. C279 del 15 settembre 1997), alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (G.U.C.E. C107 del 7 aprile 1998) e successive modifiche e integrazioni. Non e' altresi' ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma o a singoli beni gia' oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia gia' formalmente rinunciato, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle direttive di cui all'articolo 2, comma 1. Le domande che, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle stesse, risultano inoltrate in difformita' alle ipotesi sopra indicate non sono considerate ammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono annullate previa comunicazione agli interessati; a tal fine, le domande inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8, si intendono anch'esse inoltrate alla suddetta data di chiusura dei termini di presentazione delle domande ovvero, qualora successiva, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di formazione delle graduatorie del bando di provenienza di tali domande."; d) nell'ultimo periodo, le parole "Dette iniziative" sono sostituite dalle parole "I suddetti programmi". 4. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Ai fini del presente regolamento, le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti, sulla base della disciplina comunitaria in materia, con i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1o ottobre 1997) e del 27 ottobre 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 1997)". 5. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 6 e' soppresso. 6. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 7 e' soppresso. 7. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 8 e' soppresso. 8. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base delle spese ammissibili di cui all'articolo 4, sono quelle individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i limiti massimi decisi dalla Commissione europea.". 9. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 10 e' soppresso. 10. Nell'articolo 2, comma 11, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) dopo le parole "lordo (ESL) dell'investimento iniziale," sono inserite le seguenti: "ai sensi del punto 4 delle direttive del CIPE del 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni,"; b) dopo le parole "all'epoca in cui" le parole "l'iniziativa e' stata avviata" sono sostituite dalle seguenti: "il programma e' stato avviato". 11. Nell'articolo 2, comma 12, del decreto, alla fine del primo periodo, prima del punto, sono inserite le seguenti parole: ", assumendo, solo a detti fini, convenzionalmente che, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui al comma 3, tale piano sia differito di un anno". 12. Nell'articolo 2, comma 14, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) dopo le parole "all'ammontare degli investimenti ammissibili", la congiunzione "ed" e' sostituita da una virgola; b) dopo le parole "alla effettiva realizzazione temporale degli stessi", le parole ", fermo restando" sono sostituite dalle seguenti: "e, limitatamente ai programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui al comma 3, previo ricalcolo, a seguito degli esiti della notifica stessa, sulla base delle effettive date di disponibilita' di cui all'articolo 7, comma 1; resta fermo in ogni caso".
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, vedasi nelle note alle premesse. - Il decreto-legge n. 32/1995 (Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale), convertito, senza modificazioni, dalla legge n. 104/1995, e' stato ripubblicato, dopo la conversione, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 89 del 15 aprile 1995. Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 1, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 e come ulteriormente modificato dall'art. 2, comma 209, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'attuazione della politica di intervento nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, dell'applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e dell'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, si intende: a) per "aree depresse quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5-b, quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione; b), c), d), e,) (lettere abrogate dall'art. 2, comma 209, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); e-bis) (lettera aggiunta dall'art. 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 e poi abrogata dall'art. 2, comma 209, della citata legge n. 662/1996)". - Il testo vigente dell'art. 1351 del codice civile e' il seguente: "Art. 1351 (Contratto preliminare). - Il contratto preliminare e' nullo, se non e' fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo". - Il comma 2 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, soppresso dal decreto qui pubblicato, prevedeva che alle piccole e medie imprese fosse riservata una quota non inferiore al 50% delle risorse annualmente disponibili per ciascuna delle graduatorie regionali ovvero per aree delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e che non piu' del 5% delle suddette risorse potesse essere destinato alle imprese operanti nel settore dei servizi. - Il testo vigente del comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' sostituito dall'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale n. 319/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "3. Ciascuna domanda di agevolazioni e' correlata ad un programma organico e funzionale, promosso nell'ambito della singola unita' produttiva, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. A tale riguardo, per unita' produttiva si intende la struttura, anche articolata su piu' immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attivita' ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Non e' pertanto ammessa la presentazione di una domanda di agevolazioni relativa a piu' programmi o a piu' unita' produttive, ne' la presentazione di piu' domande, anche su bandi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a parte di un medesimo programma organico e funzionale. Non e' altresi' ammessa la presentazione per il medesimo programma, anche da parte di imprese diverse, di piu' domande di agevolazione sullo stesso bando - considerando a tal fine anche quelle inserite automaticamente ai sensi dell'art. 6, comma 8 - ne', qualora il programma medesimo sia stato gia' agevolato ai sensi della presente normativa nella misura richiesta dall'impresa, la presentazione su un bando successivo. Qualora il programma sia stato agevolato in misura inferiore a quella richiesta dall'impresa, e' consentita la presentazione per il programma medesimo di una nuova domanda in un bando successivo a condizione che la domanda stessa sia accompagnata da una formale rinuncia all'agevolazione concessa. Nell'ambito dello stesso bando, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 6, comma 8, fanno convenzionalmente parte del medesimo programma organico e funzionale e, quindi, sono oggetto di un'unica domanda, tutti gli investimenti realizzati da un'impresa nella singola unita' produttiva relativi alla stessa tipologia di cui all'art. 3, comma 1. In presenza di un programma gia' agevolato, fatta salva l'ipotesi della rinuncia all'agevolazione concessa, non e' ammessa la presentazione, per la medesima unita' produttiva, di una domanda relativa ad un nuovo programma nei sei mesi successivi alla data della domanda relativa al predetto programma agevolato e, comunque, fino a quando, per quest'ultimo, la banca concessionaria non abbia effettuato l'erogazione della prima quota di cui all'art. 7, comma 1, per stato d'avanzamento ovvero, trattandosi di nuovo impianto, non sia stata presentata alla banca concessionaria medesima la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 10, attestante la data di ultimazione del programma stesso; tali divieti non ricorrono per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea ai sensi della disciplina di cui alla Decisione 2496/96/CECA della Commissione del 18 dicembre 1996 concernente norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, G.U.C.E., L 388 del 28 dicembre 1996), all'inquadramento di alcuni settori siderurgici fuori CECA (G.U.C.E. C320 del 13 dicembre 1988), al regolamento CE 1904/96 del Consiglio del 27 settembre 1996, che modifica il regolamento CE 3094/95 relativo agli aiuti alla costruzione navale (G.U.C.E. L251 del 3 ottobre 1996), alla Disciplina degli aiuti di Stato all'industria delle fibre sintetiche 96/C94 (G.U.C.E. C94 del 30 marzo 1996), alla Disciplina degli aiuti di Stato all'industria automobilistica 97/C279 (G.U.C.E. C279 del 15 settembre 1997), alla Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (G.U.C.E. C107 del 7 aprile 1998) e successive modifiche e integrazioni. Non e' altresi' ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma o a singoli beni gia' oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia gia' formalmente rinunciato, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle direttive di cui all'art. 2, comma 1. Le domande che, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle stesse, risultano inoltrate in difformita' alle ipotesi sopra indicate non sono considerate ammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono annullate previa comunicazione agli interessati; a tal fine, le domande inserite automaticamente ai sensi dell'art. 6, comma 8, si intendono anch'esse inoltrate alla suddetta data di chiusura dei termini di presentazione delle domande ovvero, qualora successiva, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di formazione delle graduatorie del bando di provenienza di tali domande. I suddetti programmi possono prevedere anche l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria attraverso una delle societa' di leasing di cui all'art. 1, comma 3, convenzionate con le banche concessionarie". - Il comma 5 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, sostituito dal decreto qui pubblicato, riportava la definizione di piccola e media impresa allora vigente. - Il comma 6 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, soppresso dal decreto qui pubblicato, concerneva il tasso di conversione lira/ECU. - I commi 7 e 8 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, soppressi dal decreto qui pubblicato, prevedevano ulteriori disposizioni concernenti la classificazione delle imprese beneficiarie in piccole, medie o grandi. - Il comma 9 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, sostituito dal decreto qui pubblicato, disponeva le misure agevolative massime consentite, espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL). - Il testo vigente del comma 11 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "11. L'impresa richiede le agevolazioni nell'ambito delle misure massime consentite di cui al comma 9. La misura delle agevolazioni e' espressa in equivalente sovvenzione netto (ESN) o in equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'investimento iniziale, ai sensi del punto 4 delle direttive del CIPE del 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni, come percentuale del valore ottenuto attualizzando, all'epoca in cui il programma e' stato avviato a realizzazione e mediante calcolo basato sull'anno solare, gli investimenti fissi ammissibili. L'attualizzazione viene effettuata dalle banche concessionarie sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa nel modulo di domanda e sulla base degli eventuali aggiornamenti della banca medesima, a conclusione dell'esame di pertinenza e congruita' delle spese". - Per la data di pubblicazione della delibera CIPE del 27 aprile 1995, vedasi nelle note alle premesse. - Il testo vigente del comma 12 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "12. Ai fini della concessione provvisoria di cui all'art. 6, comma 7, l'importo delle agevolazioni espresso in ESN o in ESL e' rivalutato, in relazione al piano di disponibilita' delle agevolazioni stesse in quote annuali di cui all'art. 7, comma 1, assumendo, solo a detti fini, convenzionalmente che, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui al comma 3, tale piano sia differito di un anno. L'ammontare delle agevolazioni concedibili e' determinato quale somma delle singole quote annuali rivalutate, maggiorate, limitatamente alle agevolazioni espresse in ESN, della relativa imposizione fiscale". - Il testo vigente del comma 14 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "14. L'ammontare dell'agevolazione concedibile e quello di ciascuna delle quote di cui al comma 12 sono soggetti a rideterminazione in relazione al tasso di attualizzazione/rivalutazione definitivamente individuato, all'ammontare degli investimenti ammissibili, alla effettiva realizzazione temporale degli stessi e, limitatamente ai programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui al comma 3, previo ricalcolo, a seguito degli esiti della notifica stessa, sulla base delle effettive date di disponibilita' di cui all'art. 7, comma 1; resta fermo in ogni caso che gli impegni assunti con il decreto di concessione provvisoria non possono essere in alcun modo aumentati".