Art. 5 1. La rubrica dell'articolo 3 del decreto, "Progetto", e' sostituita dalla seguente: "Tipologie di investimento ammissibili". 2. Nell'articolo 3 del decreto, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento possono essere concesse a fronte di programmi volti alla realizzazione di nuove unita' produttive ovvero all'incremento della capacita' produttiva e dell'occupazione, all'aumento della produttivita', al miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi, all'aggiornamento tecnologico, al rinnovo, alla riorganizzazione, alla diversificazione della produzione, alla modifica dei cicli produttivi, alla ripresa dell'attivita', al cambiamento della localizzazione degli impianti di unita' produttive esistenti, secondo le tipologie definite ed individuate tra quelle ammissibili con le direttive di cui all'articolo 1, comma l, con riferimento ai settori di attivita' da agevolare.". 3. Nell'articolo 3, comma 2, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) le parole "le iniziative di cui al comma 1 volte" sono sostituite dalle seguenti: "i programmi di cui al comma 1 volti"; b) dopo le parole "perizia giurata redatta da un tecnico" sono inserite le parole "incaricato dall'impresa che richiede le agevolazioni".
Note all'art. 5: - Il comma 1 dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 319/1997 e ora sostituito dal decreto qui pubblicato, elencava e classificava, in conformita' alla delibera CIPE 27 aprile 1995, le tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni (costruzione di un nuovo impianto produttivo; ampliamento; ammodernamento; ristrutturazione; riconversione; riattivazione; trasferimento). - Il testo vigente del comma 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "2. Per quanto concerne i programmi di cui al comma 1 volti a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti, l'agevolazione puo' essere concessa sul costo del progetto diminuito del valore dei cespiti gia' utilizzati e non piu' reimpiegati risultante da perizia giurata redatta da un tecnico incaricato dall'impresa che richiede le agevolazioni da individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Sono agevolabili le spese effettuate per eventuali demolizioni o rimozioni distruttive imposte dall'amministrazione che ha emanato l'ordinanza o la decisione dalla quale deriva la delocalizzazione".