Art. 5

  1.   La   rubrica  dell'articolo  3  del  decreto,  "Progetto",  e'
sostituita dalla seguente: "Tipologie di investimento ammissibili".
  2.  Nell'articolo  3  del  decreto,  il  comma  1 e' sostituito dal
seguente:
"1.  Le  agevolazioni  di  cui al presente regolamento possono essere
concesse  a  fronte  di  programmi  volti alla realizzazione di nuove
unita'  produttive ovvero all'incremento della capacita' produttiva e
dell'occupazione,  all'aumento  della produttivita', al miglioramento
delle   condizioni   ecologiche   legate   ai   processi  produttivi,
all'aggiornamento  tecnologico,  al  rinnovo,  alla riorganizzazione,
alla  diversificazione  della  produzione,  alla  modifica  dei cicli
produttivi,   alla   ripresa  dell'attivita',  al  cambiamento  della
localizzazione degli impianti di unita' produttive esistenti, secondo
le  tipologie  definite  ed individuate tra quelle ammissibili con le
direttive  di cui all'articolo 1, comma l, con riferimento ai settori
di attivita' da agevolare.".
  3.  Nell'articolo  3,  comma  2,  del  decreto,  sono  apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
a) le  parole "le iniziative di cui al comma 1 volte" sono sostituite
   dalle seguenti: "i programmi di cui al comma 1 volti";
b) dopo  le  parole  "perizia  giurata  redatta  da  un tecnico" sono
   inserite  le  parole  "incaricato  dall'impresa  che  richiede  le
   agevolazioni".
 
          Note all'art. 5:
              - Il  comma  1  dell'art. 3 del decreto ministeriale n.
          527/1995, gia' modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto
          ministeriale  n.  319/1997 e ora sostituito dal decreto qui
          pubblicato,  elencava  e  classificava, in conformita' alla
          delibera  CIPE 27 aprile 1995, le tipologie di investimento
          ammissibili  alle  agevolazioni  (costruzione  di  un nuovo
          impianto     produttivo;    ampliamento;    ammodernamento;
          ristrutturazione;       riconversione;       riattivazione;
          trasferimento).
              -  Il testo vigente del comma 2 dell'art. 3 del decreto
          ministeriale  n.  527/1995,  gia'  modificato  dall'art. 4,
          comma   2,  del  decreto  ministeriale  n.  319/1997,  come
          ulteriormente  modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
          seguente:
              "2.  Per  quanto concerne i programmi di cui al comma 1
          volti  a  rispondere  alle  esigenze  di  cambiamento della
          localizzazione  degli  impianti, l'agevolazione puo' essere
          concessa  sul  costo  del progetto diminuito del valore dei
          cespiti  gia'  utilizzati e non piu' reimpiegati risultante
          da   perizia  giurata  redatta  da  un  tecnico  incaricato
          dall'impresa che richiede le agevolazioni da individuare in
          relazione  alle  competenze  ed  abilitazioni professionali
          necessarie.   Sono  agevolabili  le  spese  effettuate  per
          eventuali   demolizioni  o  rimozioni  distruttive  imposte
          dall'amministrazione   che  ha  emanato  l'ordinanza  o  la
          decisione dalla quale deriva la delocalizzazione".