Art. 6 1. Nell'articolo 4, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole "o alla costruzione di immobilizzazioni" sono aggiunte le seguenti parole: ", come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile,"; b) nel primo periodo, le parole "dell'iniziativa" sono sostituite dalle parole "del programma"; c) nella lettera a), dopo le parole "concessioni edilizie e collaudi di legge" sono soppresse le seguenti: ", fino a un valore massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile"; d) nel primo periodo della lettera g), le parole "dall'iniziativa" sono sostituite dalle parole "dal programma" e le parole "all'iniziativa medesima" sono sostituite dalle parole "al programma medesimo"; e) nella lettera g), gli ultimi due periodi sono eliminati. 2. Nell'articolo 4 del decreto, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Con la medesima circolare di cui all'articolo 5, comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai fini dell'attivita' istruttoria di cui all'articolo 6, alla individuazione di eventuali limiti all'ammissibilita' delle singole tipologie di spese, incluse quelle relative a commesse interne di lavorazione, anche tenuto conto degli orientamenti comunitari in materia e delle specificita' delle singole attivita' ammissibili". 3. Nell'articolo 4, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) nel primo periodo, le parole "Le spese sopraindicate sono ammesse al netto dell'IVA, in misura congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato e qualora sostenute" sono sostituite dalle seguenti: "Le spese di cui al comma 1 sono ammesse"; b) nel primo periodo, dopo le parole "cui si riferisce la domanda", le parole "; fanno eccezione" sono sostituite dalle seguenti ", ad eccezione di"; c) dopo le parole "quelle di cui alle lettere a) e b)" le parole "del comma 1 del presente articolo" sono eliminate; d) le parole "Per le iniziative promosse dalle imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e manifatturiere, le spese relative alle commesse interne di lavorazione sono ammesse limitatamente a quelle di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 e relative progettazioni, purche' capitalizzate." sono eliminate; e) dopo le parole "quelle di funzionamento in generale", sono inserite le seguenti: ", ivi comprese quelle di pura sostituzione, le spese di importo inferiore ad un milione di lire"; f) dopo le parole "Le spese relative all'acquisto di immobili", le parole "di proprieta' di uno o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni e' ammissibile" sono sostituite dalle seguenti: ", di brevetti o di software di proprieta', a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, di uno o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni medesime o dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili"; g) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, per almeno il venticinque per cento, da un medesimo altro soggetto. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o da suo procuratore speciale resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni.". 4. Nell'articolo 4, comma 4, del decreto, dopo le parole "della legge 4 gennaio 1968, n. 15" sono inserite le seguenti: "e successive modifiche e integrazioni".
Note all'art. 6: - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalita' del programma oggetto della domanda di agevolazioni. Dette spese riguardano: a) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilita' economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge; b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche; c) opere murarie e assimilate; d) infrastrutture specifiche aziendali; e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attivita' amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attivita' di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purche' dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni; f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; g) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva interessata dal programma; la relativa spesa di acquisto deve risultare compatibile con il conto economico relativo al programma medesimo". - Gli articoli 2423 e seguenti del codice civile costituiscono la sezione IX del capo V del titolo V del libro V, sezione che regola la materia del bilancio. Si trascrivono, per opportuna conoscenza, l'art. 2423 e gli articoli 2424, 2424-bis e 2426 che definiscono le immobilizzazioni, nel testo vigente come modificato dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (articoli 2423, 2424, 2424-bis e 2426), dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 526 (art. 2423), dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 315 (art. 2424), e dal decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 503 (art. 2426). "Art. 2423 (Redazione del bilancio). - Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono, essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in lire. (Omissis). Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al seguente schema. Attivo: A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte gia' richiamata. B) Immobilizzazioni: I - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. Totale. II - Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) ad altre imprese. 2 crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri. 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. Totale. Totale immobilizzazioni (B). C) Attivo circolante: I - Rimanze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. Totale. II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 5) verso altri. Totale. III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo; 6) altri ritoli. Totale. IV - Disponibilita' liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) denaro e valori in cassa. Totale. Totale attivo circolante (C). D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. Passivo: A) Patrimonio netto: I - Capitale. II - Riserva da sopraprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VI - Riserve statutarie. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. Totale. B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte; 3) altri. Totale. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso banche; 4) debiti verso altri finanziatori; 5) acconti; 6) debiti verso fornitori; 7) debiti rappresentati da titoli di credito; 8) debiti verso imprese controllate; 9) debiti verso imprese collegate; 10) debiti verso controllanti; 11) debiti tributari; 12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 13) altri debiti. Totale. E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale e' iscritto. In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonche',di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine. Art. 2424-bis (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale). - Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o piu' esercizi, l'entita' dei quali varia in ragione del tempo. (Omissis). Art. 2426 (Criteri di valutazione). - Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: 1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo' essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; 2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilita' di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa; 3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovra' essere motivata nella nota integrativa; 4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o piu' tra dette imprese, anziche' secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari alla corrispondente razione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonche' quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile; 5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aventi utilita' pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati; 6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purche' esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa; 7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito; 8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione; 9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione; 10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa; 11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza; 12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreche' non si abbiano variazioni sensibili nella loro entita', valore e composizione. E' consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie". - Il comma 2 dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' sostituito dall'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 319/1997 e ulteriormente sostituito dal decreto qui pubblicato, prevedeva specifici criteri di ammissibilita' delle spese per le iniziative promosse dalle societa' fornitrici di servizi, ad eccezione di quelle iscritte al settore "Industria" dell'INPS per le quali rimanevano validi i criteri previsti per le imprese estrattive e manifatturiere. - Il testo vigente del comma 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' sostituito dall'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale n. 319/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "3. Le spese di cui al comma 1 sono ammesse a partire dal giorno successivo alla data di chiusura del bando di cui all'art. 5, comma 1 precedente a quello cui si riferisce la domanda, ad eccezione di quelle di cui alle lettere a) e b), che sono ammesse a decorrere dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione; e' fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2. Non sono ammesse le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte, a macchinari, impianti e attrezzature usati, quelle di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, le spese di importo inferiore ad un milione di lire e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui all'art. 5, comma 1, di altre agevolazioni, fatta eccezione per quelle di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria gia' di proprieta' dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purche' l'impresa stessa l'abbia acquistato nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione. Le spese relative all'acquisto di immobili, di brevetti o di software di proprieta', a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, di uno o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni medesime o dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, per almeno il venticinque per cento, da un medesimo altro soggetto. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o da suo procuratore speciale resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni". - Il testo vigente dell'art. 2359 del codice civile, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 e, successivamente, dall'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e' il seguente: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa". - Il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), come modificato dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20. Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa". - Il testo vigente del comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "4. Per i macchinari e gli impianti di produzione oggetto di agevolazioni, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione, il legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale deve attestare, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, mediante apposito prospetto, la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni oggetto di agevolazione, identificati da apposita annotazione del numero di matricola riportato sulla targhetta apposta sul bene stesso".