Art. 6

  1.  Nell'articolo  4,  comma  1,  del  decreto,  sono  apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
a) nel   primo  periodo,  dopo  le  parole  "o  alla  costruzione  di
   immobilizzazioni"  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  ",  come
   definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile,";
b) nel  primo  periodo,  le  parole "dell'iniziativa" sono sostituite
   dalle parole "del programma";
c) nella  lettera a), dopo le parole "concessioni edilizie e collaudi
   di  legge" sono soppresse le seguenti: ", fino a un valore massimo
   del 5% dell'investimento complessivo ammissibile";
d) nel  primo  periodo  della lettera g), le parole "dall'iniziativa"
   sono   sostituite   dalle  parole  "dal  programma"  e  le  parole
   "all'iniziativa   medesima"   sono  sostituite  dalle  parole  "al
   programma medesimo";
e) nella lettera g), gli ultimi due periodi sono eliminati.
  2.  Nell'articolo  4  del  decreto,  il  comma  2 e' sostituito dal
seguente:
"2.  Con  la  medesima  circolare  di cui all'articolo 5, comma 1, il
Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede,
ai  fini  dell'attivita'  istruttoria  di  cui  all'articolo  6, alla
individuazione  di  eventuali limiti all'ammissibilita' delle singole
tipologie  di  spese,  incluse  quelle relative a commesse interne di
lavorazione,  anche  tenuto  conto  degli  orientamenti comunitari in
materia e delle specificita' delle singole attivita' ammissibili".
  3.  Nell'articolo  4,  comma  3,  del  decreto,  sono  apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
a) nel  primo periodo, le parole "Le spese sopraindicate sono ammesse
   al  netto  dell'IVA,  in misura congrua in rapporto alla tipologia
   dell'iniziativa  e alle condizioni di mercato e qualora sostenute"
   sono  sostituite  dalle seguenti: "Le spese di cui al comma 1 sono
   ammesse";
b) nel  primo  periodo, dopo le parole "cui si riferisce la domanda",
   le parole "; fanno eccezione" sono sostituite dalle seguenti ", ad
   eccezione di";
c) dopo le parole "quelle di cui alle lettere a) e b)" le parole "del
   comma 1 del presente articolo" sono eliminate;
d) le  parole  "Per le iniziative promosse dalle imprese operanti nel
   settore  delle  attivita'  estrattive  e  manifatturiere, le spese
   relative   alle  commesse  interne  di  lavorazione  sono  ammesse
   limitatamente  a quelle di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 e
   relative progettazioni, purche' capitalizzate." sono eliminate;
e) dopo  le  parole  "quelle  di  funzionamento  in  generale",  sono
   inserite le seguenti: ", ivi comprese quelle di pura sostituzione,
   le spese di importo inferiore ad un milione di lire";
f) dopo  le  parole  "Le spese relative all'acquisto di immobili", le
   parole  "di proprieta' di uno o piu' soci dell'impresa richiedente
   le agevolazioni e' ammissibile" sono sostituite dalle seguenti: ",
   di brevetti o di software di proprieta', a partire dai dodici mesi
   precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni,
   di  uno  o  piu'  soci  dell'impresa  richiedente  le agevolazioni
   medesime  o  dei  relativi  coniugi ovvero di parenti o affini dei
   soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili";
g) l'ultimo  periodo  e'  sostituito dal seguente: "Le predette spese
   relative  alla  compravendita tra due imprese non sono ammissibili
   qualora,  all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime
   si  trovino  nelle  condizioni di cui all'articolo 2359 del codice
   civile o siano entrambe partecipate, per almeno il venticinque per
   cento,  da un medesimo altro soggetto. A tal fine va acquisita una
   specifica  dichiarazione  del  legale  rappresentante dell'impresa
   richiedente  le agevolazioni o da suo procuratore speciale resa ai
   sensi  dell'articolo  4  della  legge  4  gennaio  1968,  n. 15, e
   successive modifiche e integrazioni.".
  4.  Nell'articolo  4,  comma  4, del decreto, dopo le parole "della
legge 4 gennaio 1968, n. 15" sono inserite le seguenti: "e successive
modifiche e integrazioni".
 
          Note all'art. 6:
              - Il  testo vigente del comma 1 dell'art. 4 del decreto
          ministeriale  n.  527/1995,  gia'  modificato  dall'art. 5,
          comma   1,  del  decreto  ministeriale  n.  319/1997,  come
          ulteriormente  modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
          seguente:
              "1.   Le   spese   ammissibili   sono  quelle  relative
          all'acquisto,     all'acquisizione    mediante    locazione
          finanziaria  o  alla  costruzione di immobilizzazioni, come
          definite  dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile,
          nella  misura  in  cui  queste  ultime sono necessarie alle
          finalita'   del   programma   oggetto   della   domanda  di
          agevolazioni. Dette spese riguardano:
                a) progettazione   e   direzione   lavori,  studi  di
          fattibilita'  economico-finanziaria  e  di  valutazione  di
          impatto  ambientale,  oneri  per  le concessioni edilizie e
          collaudi di legge;
                b) suolo   aziendale,  sue  sistemazioni  e  indagini
          geognostiche;
                c) opere murarie e assimilate;
                d) infrastrutture specifiche aziendali;
                e) macchinari,  impianti ed attrezzature varie, nuovi
          di  fabbrica,  ivi  compresi quelli necessari all'attivita'
          amministrativa  dell'impresa,  ed  esclusi  quelli relativi
          all'attivita'  di rappresentanza; mezzi mobili strettamente
          necessari  al  ciclo  di  produzione  o per il trasporto in
          conservazione    condizionata    dei    prodotti,   purche'
          dimensionati   alla  effettiva  produzione,  identificabili
          singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto
          delle agevolazioni;
                f) programmi  informatici  commisurati  alle esigenze
          produttive e gestionali dell'impresa;
                g) brevetti  concernenti nuove tecnologie di prodotti
          e  processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati
          per  l'attivita'  svolta nell'unita' produttiva interessata
          dal programma; la relativa spesa di acquisto deve risultare
          compatibile  con  il  conto economico relativo al programma
          medesimo".
              -  Gli  articoli  2423  e  seguenti  del  codice civile
          costituiscono  la  sezione  IX  del capo V del titolo V del
          libro  V,  sezione  che  regola la materia del bilancio. Si
          trascrivono,  per  opportuna  conoscenza, l'art. 2423 e gli
          articoli   2424,   2424-bis   e  2426  che  definiscono  le
          immobilizzazioni,  nel  testo  vigente  come modificato dal
          decreto  legislativo  9 aprile 1991, n. 127 (articoli 2423,
          2424, 2424-bis e 2426), dal decreto legislativo 30 dicembre
          1992,  n. 526 (art. 2423), dal decreto legislativo 2 maggio
          1994,  n.  315  (art.  2424), e dal decreto-legge 29 giugno
          1994,  n.  416,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          8 agosto 1994, n. 503 (art. 2426).
              "Art.    2423   (Redazione   del   bilancio).   -   Gli
          amministratori  devono  redigere  il bilancio di esercizio,
          costituito  dallo stato patrimoniale, dal conto economico e
          dalla nota integrativa.
              Il  bilancio  deve  essere redatto con chiarezza e deve
          rappresentare  in  modo  veritiero e corretto la situazione
          patrimoniale  e  finanziaria  della societa' e il risultato
          economico dell'esercizio.
              Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni
          di  legge  non sono sufficienti a dare una rappresentazione
          veritiera  e  corretta,  si  devono fornire le informazioni
          complementari necessarie allo scopo.
              Se,   in   casi   eccezionali,  l'applicazione  di  una
          disposizione  degli  articoli seguenti e' incompatibile con
          la  rappresentazione  veritiera e corretta, la disposizione
          non   deve  essere  applicata.  La  nota  integrativa  deve
          motivare  la  deroga  e  deve  indicarne  l'influenza sulla
          rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
          e  del  risultato  economico. Gli eventuali utili derivanti
          dalla  deroga  devono,  essere  iscritti in una riserva non
          distribuibile  se  non  in  misura corrispondente al valore
          recuperato.
              Il bilancio deve essere redatto in lire.
              (Omissis).
              Art.  2424  (Contenuto  dello stato patrimoniale). - Lo
          stato  patrimoniale  deve  essere redatto in conformita' al
          seguente schema.
          Attivo:
              A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con
          separata indicazione della parte gia' richiamata.
              B) Immobilizzazioni:
              I - Immobilizzazioni immateriali:
                1) costi di impianto e di ampliamento;
                2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita';
                3)  diritti  di  brevetto  industriale  e  diritti di
          utilizzazione delle opere dell'ingegno;
                4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
                5) avviamento;
                6) immobilizzazioni in corso e acconti;
                7) altre.
              Totale.
              II - Immobilizzazioni materiali:
                1) terreni e fabbricati;
                2) impianti e macchinario;
                3) attrezzature industriali e commerciali;
                4) altri beni;
                5) immobilizzazioni in corso e acconti.
              Totale.
              III   -   Immobilizzazioni  finanziarie,  con  separata
          indicazione,  per  ciascuna voce dei crediti, degli importi
          esigibili entro l'esercizio successivo:
                1) partecipazioni in:
                  a) imprese controllate;
                  b) imprese collegate;
                  c) imprese controllanti;
                  d) ad altre imprese.
                2 crediti:
                  a) verso imprese controllate;
                  b) verso imprese collegate;
                  c) verso controllanti;
                  d) verso altri.
                3) altri titoli;
                4)  azioni  proprie, con indicazione anche del valore
          nominale complessivo.
              Totale.
              Totale immobilizzazioni (B).
              C) Attivo circolante:
              I - Rimanze:
                1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
                2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
                3) lavori in corso su ordinazione;
                4) prodotti finiti e merci;
                5) acconti.
              Totale.
              II  -  Crediti,  con separata indicazione, per ciascuna
          voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
                1) verso clienti;
                2) verso imprese controllate;
                3) verso imprese collegate;
                4) verso controllanti;
                5) verso altri.
              Totale.
              III  -  Attivita'  finanziarie  che  non  costituiscono
          immobilizzazioni:
                1) partecipazioni in imprese controllate;
                2) partecipazioni in imprese collegate;
                3) partecipazioni in imprese controllanti;
                4) altre partecipazioni;
                5)  azioni  proprie, con indicazioni anche del valore
          nominale complessivo;
                6) altri ritoli.
              Totale.
              IV - Disponibilita' liquide:
                1) depositi bancari e postali;
                2) assegni;
                3) denaro e valori in cassa.
              Totale.
              Totale attivo circolante (C).
              D)  Ratei  e  risconti,  con  separata  indicazione del
          disaggio su prestiti.
          Passivo:
              A) Patrimonio netto:

                I - Capitale.
                II - Riserva da sopraprezzo delle azioni.
                III - Riserve di rivalutazione.
                IV - Riserva legale.
                V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
                VI - Riserve statutarie.
                VII - Altre riserve, distintamente indicate.
                VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
                IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
              Totale.

              B) Fondi per rischi e oneri:
                1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
                2) per imposte;
                3) altri.
              Totale.
              C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
              D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
          degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
                1) obbligazioni;
                2) obbligazioni convertibili;
                3) debiti verso banche;
                4) debiti verso altri finanziatori;
                5) acconti;
                6) debiti verso fornitori;
                7) debiti rappresentati da titoli di credito;
                8) debiti verso imprese controllate;
                9) debiti verso imprese collegate;
               10) debiti verso controllanti;
               11) debiti tributari;
               12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
          sociale;
               13) altri debiti.
              Totale.
              E)   Ratei   e   risconti,   con  separata  indicazione
          dell'aggio su prestiti.
              Se  un  elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto
          piu'   voci  dello  schema,  nella  nota  integrativa  deve
          annotarsi,  qualora  cio'  sia  necessario  ai  fini  della
          comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci
          diverse da quella nella quale e' iscritto.
              In  calce  allo  stato patrimoniale devono risultare le
          garanzie    prestate    direttamente    o   indirettamente,
          distinguendosi  tra  fidejussioni,  avalli,  altre garanzie
          personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per
          ciascun  tipo,  le  garanzie  prestate  a favore di imprese
          controllate  e  collegate,  nonche',di  controllanti  e  di
          imprese  sottoposte  al  controllo di queste ultime; devono
          inoltre risultare gli altri conti d'ordine.
              Art.  2424-bis  (Disposizioni  relative  a singole voci
          dello  stato  patrimoniale).  -  Gli  elementi patrimoniali
          destinati  ad  essere utilizzati durevolmente devono essere
          iscritti tra le immobilizzazioni.
              Le  partecipazioni  in  altre  imprese  in  misura  non
          inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359
          si presumono immobilizzazioni.
              Gli  accantonamenti  per rischi ed oneri sono destinati
          soltanto  a coprire perdite o debiti di natura determinata,
          di  esistenza  certa  o  probabile, dei quali tuttavia alla
          chiusura  dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o
          la data di sopravvenienza.
              Nella  voce  "trattamento  di  fine  rapporto di lavoro
          subordinato"  deve  essere  indicato  l'importo calcolato a
          norma dell'art. 2120.
              Nella  voce  ratei  e  risconti  attivi  devono  essere
          iscritti  i proventi di competenza dell'esercizio esigibili
          in  esercizi  successivi,  e  i  costi  sostenuti  entro la
          chiusura   dell'esercizio  ma  di  competenza  di  esercizi
          successivi.  Nella  voce  ratei  e  risconti passivi devono
          essere   iscritti  i  costi  di  competenza  dell'esercizio
          esigibili  in  esercizi  successivi  e i proventi percepiti
          entro  la  chiusura  dell'esercizio  ma  di  competenza  di
          esercizi  successivi.  Possono essere iscritte in tali voci
          soltanto  quote  di  costi  e proventi, comuni a due o piu'
          esercizi, l'entita' dei quali varia in ragione del tempo.
              (Omissis).
              Art. 2426 (Criteri di valutazione). - Nelle valutazioni
          devono essere osservati i seguenti criteri:
                1)  le  immobilizzazioni  sono  iscritte  al costo di
          acquisto   o  di  produzione.  Nel  costo  di  acquisto  si
          computano  anche  i costi accessori. Il costo di produzione
          comprende   tutti   i   costi  direttamente  imputabili  al
          prodotto.  Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
          ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
          di  fabbricazione  e fino al momento dal quale il bene puo'
          essere  utilizzato;  con  gli stessi criteri possono essere
          aggiunti   gli   oneri   relativi  al  finanziamento  della
          fabbricazione, interna o presso terzi;
                2)  il  costo  delle  immobilizzazioni,  materiali  e
          immateriali,  la  cui  utilizzazione  e' limitata nel tempo
          deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
          in   relazione   con   la   loro  residua  possibilita'  di
          utilizzazione.   Eventuali   modifiche   dei   criteri   di
          ammortamento  e  dei  coefficienti  applicati devono essere
          motivate nella nota integrativa;
                3)  l'immobilizzazione  che, alla data della chiusura
          dell'esercizio,  risulti durevolmente di valore inferiore a
          quello  determinato  secondo  i  numeri 1) e 2) deve essere
          iscritta  a  tale  minor  valore;  questo  non  puo' essere
          mantenuto  nei  successivi  bilanci  se  sono venuti meno i
          motivi della rettifica effettuata.
              Per  le  immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
          in  imprese  controllate o collegate che risultino iscritte
          per    un    valore    superiore    a    quello   derivante
          dall'applicazione  del criterio di valutazione previsto dal
          successivo  n.  4)  o, se non vi sia obbligo di redigere il
          bilancio   consolidato,   al   valore  corrispondente  alla
          frazione   di   patrimonio   netto  risultante  dall'ultimo
          bilancio  dell'impresa  partecipata,  la  differenza dovra'
          essere motivata nella nota integrativa;
                4)  le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
          in imprese controllate o collegate possono essere valutate,
          con  riferimento  ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
          secondo  il criterio indicato al n. 1), per un importo pari
          alla corrispondente razione del patrimonio netto risultante
          dall'ultimo  bilancio  delle  imprese  medesime, detratti i
          dividendi  ed  operate le rettifiche richieste dai principi
          di   redazione  del  bilancio  consolidato  nonche'  quelle
          necessarie  per  il  rispetto  dei  principi indicati negli
          articoli 2423 e 2423-bis.
              Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
          in  base  al  metodo  del  patrimonio  netto,  il  costo di
          acquisto  superiore al valore corrispondente del patrimonio
          netto    risultante   dall'ultimo   bilancio   dell'impresa
          controllata  o  collegata puo' essere iscritto nell'attivo,
          purche'   ne   siano   indicate   le   ragioni  nella  nota
          integrativa.  La  differenza,  per  la parte attribuibile a
          beni   ammortizzabili   o   all'avviamento,   deve   essere
          ammortizzata.
              Negli  esercizi  successivi  le  plusvalenze, derivanti
          dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
          al  valore  indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
          sono iscritte in una riserva non distribuibile;
                5)  i  costi di impianto e di ampliamento, i costi di
          ricerca,  di  sviluppo  e  di  pubblicita'  aventi utilita'
          pluriennale  possono  essere  iscritti  nell'attivo  con il
          consenso   del   collegio   sindacale   e   devono   essere
          ammortizzati  entro un periodo non superiore a cinque anni.
          Fino  a che l'ammortamento non e' completato possono essere
          distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
          sufficienti   a   coprire   l'ammontare   dei   costi   non
          ammortizzati;
                6)  l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con
          il  consenso  del collegio sindacale, se acquisito a titolo
          oneroso,  nei  limiti  del  costo per esso sostenuto e deve
          essere  ammortizzato  entro  un  periodo di cinque anni. E'
          tuttavia     consentito    ammortizzare    sistematicamente
          l'avviamento  in  un  periodo limitato di durata superiore,
          purche'  esso  non  superi la durata per l'utilizzazione di
          questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
          integrativa;
                7)  il  disaggio  su  prestiti  deve  essere iscritto
          nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
          di durata del prestito;
                8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore
          presumibile di realizzazione;
                9)  le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie
          che  non  costituiscono  immobilizzazioni  sono iscritti al
          costo  di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n.
          1),   ovvero   al   valore   di   realizzazione  desumibile
          dall'andamento  del  mercato,  se minore; tale minor valore
          non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
          venuti  meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
          essere computati nel costo di produzione;
                10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
          col  metodo  della  media  ponderata  o  con  quelli "primo
          entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se
          il  valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile
          dai   costi   correnti  alla  chiusura  dell'esercizio,  la
          differenza  deve  essere  indicata,  per categoria di beni,
          nella nota integrativa;
                11)  i  lavori in corso su ordinazione possono essere
          iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
          con ragionevole certezza;
                12)  le  attrezzature  industriali  e commerciali, le
          materie  prime,  sussidiarie  e  di consumo, possono essere
          iscritte  nell'attivo  ad  un valore costante qualora siano
          costantemente   rinnovate,  e  complessivamente  di  scarsa
          importanza  in  rapporto all'attivo di bilancio, sempreche'
          non  si  abbiano  variazioni  sensibili nella loro entita',
          valore e composizione.
              E'   consentito   effettuare  rettifiche  di  valore  e
          accantonamenti  esclusivamente  in  applicazione  di  norme
          tributarie".
              -  Il  comma  2 dell'art. 4 del decreto ministeriale n.
          527/1995, gia' sostituito dall'art. 5, comma 2, del decreto
          ministeriale  n.  319/1997  e  ulteriormente sostituito dal
          decreto  qui  pubblicato,  prevedeva  specifici  criteri di
          ammissibilita' delle spese per le iniziative promosse dalle
          societa'  fornitrici  di  servizi,  ad  eccezione di quelle
          iscritte  al  settore  "Industria"  dell'INPS  per le quali
          rimanevano   validi  i  criteri  previsti  per  le  imprese
          estrattive e manifatturiere.
              -  Il testo vigente del comma 3 dell'art. 4 del decreto
          ministeriale  n.  527/1995,  gia'  sostituito  dall'art. 5,
          comma   3,  del  decreto  ministeriale  n.  319/1997,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "3.  Le  spese di cui al comma 1 sono ammesse a partire
          dal  giorno  successivo  alla data di chiusura del bando di
          cui  all'art.  5,  comma  1  precedente  a  quello  cui  si
          riferisce  la  domanda,  ad eccezione di quelle di cui alle
          lettere  a)  e  b), che sono ammesse a decorrere dai dodici
          mesi  precedenti  la data di presentazione della domanda di
          agevolazione;  e' fatto salvo quanto previsto dall'art. 12,
          comma  2.  Non  sono  ammesse  le  spese  notarili,  quelle
          relative a imposte, tasse, scorte, a macchinari, impianti e
          attrezzature  usati,  quelle  di funzionamento in generale,
          ivi  comprese  quelle  di  pura  sostituzione,  le spese di
          importo  inferiore  ad un milione di lire e quelle relative
          all'acquisto  di  immobili  che hanno gia' beneficiato, nei
          dieci  anni  antecedenti  la  data  di  presentazione della
          domanda  di cui all'art. 5, comma 1, di altre agevolazioni,
          fatta eccezione per quelle di natura fiscale, salvo il caso
          in  cui  le  amministrazioni  concedenti abbiano revocato e
          recuperato  totalmente  le  agevolazioni medesime. Non sono
          ammesse  le spese relative ai beni acquisiti con il sistema
          della locazione finanziaria gia' di proprieta' dell'impresa
          beneficiaria  delle  agevolazioni,  ad  eccezione del suolo
          aziendale,  purche' l'impresa stessa l'abbia acquistato nei
          dodici  mesi  precedenti  la  data  di  presentazione della
          domanda  di agevolazione. Le spese relative all'acquisto di
          immobili,  di  brevetti  o  di  software  di  proprieta', a
          partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione
          della   domanda   di  agevolazioni,  di  uno  o  piu'  soci
          dell'impresa  richiedente  le  agevolazioni  medesime o dei
          relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi
          entro  il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle
          quote  di  partecipazione nell'impresa medesima degli altri
          soci. Le predette spese relative alla compravendita tra due
          imprese   non  sono  ammissibili  qualora,  all'atto  della
          compravendita  stessa, le imprese medesime si trovino nelle
          condizioni  di  cui all'art. 2359 del codice civile o siano
          entrambe  partecipate, per almeno il venticinque per cento,
          da  un medesimo altro soggetto. A tal fine va acquisita una
          specifica    dichiarazione    del   legale   rappresentante
          dell'impresa   richiedente   le   agevolazioni   o  da  suo
          procuratore  speciale resa ai sensi dell'art. 4 della legge
          4 gennaio   1968,   n.   15,   e   successive  modifiche  e
          integrazioni".
              -  Il  testo  vigente dell'art. 2359 del codice civile,
          come  sostituito  dall'art.  6  del  decreto-legge 8 aprile
          1974,  n.  95,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          7 giugno  1974,  n. 216 e, successivamente, dall'art. 2 del
          decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e' il seguente:
              "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
                1)  le  societa'  in  cui  un'altra  societa' dispone
          della maggioranza   dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria;
                2)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria;
                3)  le societa' che sono sotto influenza dominante di
          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa.
              Ai  fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
          comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
              Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle quali
          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".
              -  Il  testo vigente dell'art. 4 della legge n. 15/1968
          (Norme   sulla   documentazione   amministrativa   e  sulla
          legalizzazione  e autenticazione di firme), come modificato
          dall'art.  3  della  legge  15 maggio  1997,  n. 127, e' il
          seguente:
              "Art.   4   (Dichiarazione   sostitutiva  dell'atto  di
          notorieta').  -  L'atto  di  notorieta'  concernente fatti,
          stati  o  qualita' personali che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
          a  ricevere  la  documentazione,  o  dinanzi  ad un notaio,
          cancelliere,   segretario  comunale,  o  altro  funzionario
          incaricato    dal   sindaco,   il   quale   provvede   alla
          autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle
          modalita' di cui all'art. 20.
              Quando   la   dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
          notorieta'  e'  resa  ad  imprese  di  gestione  di servizi
          pubblici,    la    sottoscrizione   e'   autenticata,   con
          l'osservanza  delle  modalita'  di  cui  all'art.  20,  dal
          funzionario    incaricato    dal    rappresentante   legale
          dell'impresa stessa".
              -  Il testo vigente del comma 4 dell'art. 4 del decreto
          ministeriale  n.  527/1995, come modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "4.  Per  i  macchinari  e  gli  impianti di produzione
          oggetto  di  agevolazioni,  compresi  quelli realizzati con
          commesse  interne  di lavorazione, il legale rappresentante
          dell'impresa o suo procuratore speciale deve attestare, con
          dichiarazione   resa  ai  sensi  dell'art.  4  della  legge
          4 gennaio   1968,   n.   15,   e   successive  modifiche  e
          integrazioni,     mediante     apposito    prospetto,    la
          corrispondenza  delle fatture e degli altri titoli di spesa
          con   i  beni  oggetto  di  agevolazione,  identificati  da
          apposita  annotazione  del  numero  di  matricola riportato
          sulla targhetta apposta sul bene stesso".