Art. 7 1. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) dopo le parole "e vengono attribuite" sono inserite le seguenti: "alle imprese di cui all'articolo 2, comma 1"; b) nel secondo periodo, la parola "iniziative" e' sostituita dalla parola "programmi"; c) dopo le parole "per il successivo tempestivo inoltro alla banca concessionaria prescelta dall'impresa.", sono inserite le seguenti: "La domanda di agevolazioni e' redatta dall'impresa utilizzando esclusivamente l'apposito modulo ed il relativo specifico software di compilazione definiti dal Ministero del-l'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare e resi disponibili anche presso le banche concessionarie e gli istituti collaboratori. Il modulo va compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate nella circolare medesima, a pena di inammissibilita' della domanda.". 2. Nell'articolo 5, il comma 2 del decreto e' sostituito dal seguente: "2. Qualora il programma cui si riferisce la domanda sia temporalmente sovrapposto ad altri programmi della stessa impresa, relativi a domande precedenti o dello stesso bando ed agevolati o da agevolare ai sensi del presente decreto, la documentazione di cui al comma 1 comprende anche una copia fotostatica dei moduli relativi a tali altre domande.". 3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) dopo le parole "o da suo procuratore speciale", le parole "con le modalita' di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni"; b) dopo le parole "specifiche dichiarazioni attestanti la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'accesso alle agevolazioni richieste e" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo il divieto specificato all'articolo 2, comma 3, in relazione ad eventuali agevolazioni di qualsiasi natura gia' concesse per il medesimo programma,"; c) nel penultimo periodo, dopo le parole "ad ottenere per i beni oggetto", le parole "della stessa iniziativa per la" sono sostituite dalle seguenti: "dello stesso programma per il". 4. Nell'articolo 5 del decreto, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. La banca concessionaria registra in ordine cronologico le domande presentate, ne verifica la completezza e la regolarita'. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, in merito alle richieste di rettifica dei soli errori e irregolarita' formali, la domanda il cui modello e' incompleto dei dati e delle informazioni necessari ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, del presente regolamento o della documentazione e delle dichiarazioni di cui al comma 1 e quella presentata al di fuori dei termini di cui allo stesso comma 1 non e' considerata valida e viene respinta con specifica nota contenente le relative motivazioni; la banca procede analogamente nel caso in cui il modello di domanda sia predisposto in difformita' da quanto previsto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o non utilizzando lo specifico software da quest'ultimo definito. L'impresa non puo' autonomamente modificare i dati o le documentazioni rilevanti ai fini del calcolo dei detti indicatori successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande ed e' comunque tenuta a corrispondere alla richiesta di precisazioni e chiarimenti della banca concessionaria in merito ai dati ed alle documentazioni prodotti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori di cui all'articolo 6, comma 1, entro il termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta medesima; qualora la risposta dovesse intervenire oltre tale termine, ovvero dovesse risultare comunque insufficiente, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria ne da' tempestiva, motivata comunicazione all'impresa interessata. Ai fini di consentire l'esercizio dei previsti poteri di controllo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le banche concessionarie trasmettono le note di cui al presente comma anche al Ministero stesso. Nel caso di domanda inoltrata alla societa' di leasing, le suddette note sono trasmesse anche a quest'ultima.". 5. Nell'articolo 5 del decreto, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. A garanzia della volonta' dell'impresa di realizzare il programma agevolato, la documentazione allegata alla domanda comprende anche la ricevuta del versamento di una cauzione, effettuato dall'impresa istante su un conto appositamente aperto presso la banca concessionaria prescelta per l'istruttoria e fruttifero di interessi al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, ovvero una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa, di pari importo della cauzione medesima, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta; l'ammontare relativo a detta cauzione, e gli interessi sullo stesso riconosciuti, ovvero alla fidejussione bancaria o alla polizza assicurativa sono determinati sulla base dei criteri fissati con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tenuto anche conto dell'entita' degli investimenti indicati dall'impresa nel modulo di domanda. Qualora le agevolazioni concesse nella misura richiesta dall'impresa siano revocate per successiva rinuncia alle stesse prima che sia avvenuta un'erogazione per stato d'avanzamento ovvero qualora non sia rispettata la condizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c1), si procede a trattenere la cauzione, anche tramite escussione della fidejussione o della polizza, che confluisce nell'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. In tutti gli altri casi la cauzione medesima, maggiorata dei relativi interessi maturati, e' rimborsata all'impresa, ovvero la fidejussione o la polizza sono svincolate, entro un mese dal momento in cui si verifichino le condizioni per il rimborso o per lo svincolo, secondo le modalita' fissate con il richiamato decreto ministeriale.".
Note all'art. 7: - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' sostituito dall'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 319/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "1. Le risorse finanziarie di ciascun anno sono suddivise in due quote uguali e vengono attribuite alle imprese di cui all'art. 2, comma 1, attraverso due bandi, i cui termini di presentazione delle domande sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'impresa presenta entro detti termini la domanda di ammissione alle agevolazioni ad una delle banche concessionarie ovvero, nel caso di programmi che prevedano l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite locazione finanziaria, ad una delle societa' di leasing di cui all'art. 1, comma 3, per il successivo tempestivo inoltro alla banca concessionaria prescelta dall'impresa. La domanda di agevolazioni e' redatta dall'impresa utilizzando esclusivamente l'apposito modulo ed il relativo specifico software di compilazione definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare e resi disponibili anche presso le banche concessionarie e gli istituti collaboratori. Il modulo va compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate nella circolare medesima, a pena di inammissibilita' della domanda. L'impresa invia altresi' una copia fotostatica del modulo di domanda alla regione interessata. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle disponibilita' finanziarie dell'anno cui si riferiscono le risorse, puo' modificare, con proprio decreto, le predette modalita' di ripartizione dei fondi, assegnando, in particolare, le disponibilita' medesime attraverso un unico bando". - Il testo vigente del comma 3 dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale n. 319/1997, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "3. Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni o da suo procuratore speciale ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni e contiene, oltre ai dati ed alle informazioni sull'impresa e sul programma di investimenti, specifiche dichiarazioni attestanti la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'accesso alle agevolazioni richieste e, fatto salvo il divieto specificato all'art. 2, comma 3 in relazione ad eventuali agevolazioni di qualsiasi natura gia' concesse per il medesimo programma, l'impegno a dichiarare, successivamente alla concessione provvisoria delle agevolazioni e prima della erogazione delle stesse, che l'impresa non ha ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere per i beni oggetto dello stesso programma per il quale vengono richieste le agevolazioni, altre agevolazioni statali, regionali o comunitarie. Il modulo contiene, inoltre specifico atto d'obbligo di restituire l'eventuale importo non dovuto rispetto alle determinazioni assunte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito degli accertamenti, dei controlli e delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11, rivalutato e maggiorato come specificato all'art. 8, comma 6". - Il testo vigente dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (per il titolo della legge vedasi nelle note all'art. 6) e' il seguente: "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma". - Per il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968 vedasi nelle note all'art. 6. - Si trascrive il testo dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "1. Il responsabile del procedimento: a) (omissis); b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;". - Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge n. 32/1995 (per il titolo e gli estremi della pubblicazione vedasi nelle note all'art. 4): "6. La quota del fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'art. 3, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo, nonche' le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalita' di cui al comma 1 dello stesso art. 5, affluiscono ad un'apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Sono a carico della medesima sezione gli oneri per i compensi, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per non piu' di cinque consulenti giuridici di cui tre avvocati dello Stato da utilizzare per la definizione del contenzioso in relazione agli interventi agevolativi, nonche' a quelli di cui all'art. 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76".