Art. 7

  1.  Nell'articolo  5,  comma  1,  del  decreto,  sono  apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
a) dopo  le  parole "e vengono attribuite" sono inserite le seguenti:
   "alle imprese di cui all'articolo 2, comma 1";
b) nel  secondo  periodo,  la parola "iniziative" e' sostituita dalla
   parola "programmi";
c) dopo  le  parole  "per il successivo tempestivo inoltro alla banca
   concessionaria   prescelta   dall'impresa.",   sono   inserite  le
   seguenti:  "La  domanda  di  agevolazioni  e' redatta dall'impresa
   utilizzando   esclusivamente  l'apposito  modulo  ed  il  relativo
   specifico   software   di   compilazione  definiti  dal  Ministero
   del-l'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  con propria
   circolare e resi disponibili anche presso le banche concessionarie
   e  gli  istituti collaboratori. Il modulo va compilato in ogni sua
   parte  ed  accompagnato dalla documentazione e dalle dichiarazioni
   indicate  nella  circolare  medesima,  a  pena di inammissibilita'
   della domanda.".
  2.  Nell'articolo  5,  il  comma  2  del  decreto e' sostituito dal
seguente:
"2.   Qualora   il   programma   cui  si  riferisce  la  domanda  sia
temporalmente  sovrapposto  ad  altri programmi della stessa impresa,
relativi  a domande precedenti o dello stesso bando ed agevolati o da
agevolare  ai sensi del presente decreto, la documentazione di cui al
comma  1  comprende anche una copia fotostatica dei moduli relativi a
tali altre domande.".
  3.  Nell'articolo  5,  comma  3,  del  decreto,  sono  apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
a) dopo  le parole "o da suo procuratore speciale", le parole "con le
   modalita'  di  cui  all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n.
   15"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "ai sensi dell'articolo 4
   della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  e successive modifiche e
   integrazioni";
b) dopo le parole "specifiche dichiarazioni attestanti la sussistenza
   delle   condizioni  oggettive  e  soggettive  per  l'accesso  alle
   agevolazioni  richieste  e"  sono  inserite  le seguenti: ", fatto
   salvo il divieto specificato all'articolo 2, comma 3, in relazione
   ad eventuali agevolazioni di qualsiasi natura gia' concesse per il
   medesimo programma,";
c) nel  penultimo  periodo,  dopo  le  parole "ad ottenere per i beni
   oggetto",   le  parole  "della  stessa  iniziativa  per  la"  sono
   sostituite dalle seguenti: "dello stesso programma per il".
  4.  Nell'articolo  5  del  decreto,  il  comma  4 e' sostituito dal
seguente:
"4. La banca concessionaria registra in ordine cronologico le domande
presentate,  ne  verifica  la  completezza  e  la  regolarita'. Fermo
restando  quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della
legge  7  agosto  1990, n. 241, in merito alle richieste di rettifica
dei soli errori e irregolarita' formali, la domanda il cui modello e'
incompleto  dei  dati  e  delle  informazioni  necessari  ai fini del
calcolo degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, del presente
regolamento  o  della  documentazione e delle dichiarazioni di cui al
comma  1  e  quella  presentata  al  di fuori dei termini di cui allo
stesso  comma  1  non  e'  considerata  valida  e  viene respinta con
specifica  nota  contenente le relative motivazioni; la banca procede
analogamente nel caso in cui il modello di domanda sia predisposto in
difformita'  da  quanto  previsto  dal  Ministero dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato o non utilizzando lo specifico software
da quest'ultimo definito. L'impresa non puo' autonomamente modificare
i  dati  o  le documentazioni rilevanti ai fini del calcolo dei detti
indicatori successivamente alla chiusura dei termini di presentazione
delle domande ed e' comunque tenuta a corrispondere alla richiesta di
precisazioni  e  chiarimenti  della banca concessionaria in merito ai
dati  ed  alle  documentazioni  prodotti  ritenuti  necessari  per il
completamento  degli  accertamenti  istruttori di cui all'articolo 6,
comma  1,  entro  il  termine  di  quindici  giorni  dalla  data  del
ricevimento  della  richiesta  medesima;  qualora la risposta dovesse
intervenire  oltre  tale  termine,  ovvero dovesse risultare comunque
insufficiente,  la  domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e
la  banca  concessionaria  ne  da' tempestiva, motivata comunicazione
all'impresa  interessata.  Ai  fini  di  consentire  l'esercizio  dei
previsti  poteri  di controllo da parte del Ministero dell'industria,
del   commercio   e   dell'artigianato,   le   banche  concessionarie
trasmettono  le  note  di  cui  al  presente comma anche al Ministero
stesso.  Nel  caso  di domanda inoltrata alla societa' di leasing, le
suddette note sono trasmesse anche a quest'ultima.".
  5.  Nell'articolo  5  del  decreto,  dopo il comma 4 e' aggiunto il
seguente:
"4-bis.  A  garanzia  della  volonta'  dell'impresa  di realizzare il
programma   agevolato,   la   documentazione  allegata  alla  domanda
comprende   anche   la  ricevuta  del  versamento  di  una  cauzione,
effettuato  dall'impresa  istante  su  un  conto appositamente aperto
presso   la   banca  concessionaria  prescelta  per  l'istruttoria  e
fruttifero  di  interessi  al  tasso  applicato  alle  operazioni  di
rifinanziamento  marginale  della  Banca centrale europea, ovvero una
fidejussione  bancaria  o  una  polizza assicurativa, di pari importo
della cauzione medesima, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a
prima  richiesta;  l'ammontare  relativo  a  detta  cauzione,  e  gli
interessi   sullo   stesso  riconosciuti,  ovvero  alla  fidejussione
bancaria  o alla polizza assicurativa sono determinati sulla base dei
criteri   fissati   con  decreto  dal  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  tenuto anche conto dell'entita' degli
investimenti  indicati dall'impresa nel modulo di domanda. Qualora le
agevolazioni  concesse  nella  misura  richiesta  dall'impresa  siano
revocate  per  successiva rinuncia alle stesse prima che sia avvenuta
un'erogazione   per   stato  d'avanzamento  ovvero  qualora  non  sia
rispettata la condizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c1),
si  procede  a trattenere la cauzione, anche tramite escussione della
fidejussione  o  della  polizza, che confluisce nell'apposita sezione
del  fondo  di  cui  all'articolo  4,  comma  6,  del decreto-legge 8
febbraio  1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7
aprile  1995,  n.  104. In tutti gli altri casi la cauzione medesima,
maggiorata   dei   relativi   interessi   maturati,   e'   rimborsata
all'impresa,  ovvero  la  fidejussione  o la polizza sono svincolate,
entro  un mese dal momento in cui si verifichino le condizioni per il
rimborso  o  per  lo  svincolo,  secondo  le modalita' fissate con il
richiamato decreto ministeriale.".
 
          Note all'art. 7:
              - Il  testo vigente del comma 1 dell'art. 5 del decreto
          ministeriale  n.  527/1995,  gia'  sostituito  dall'art. 6,
          comma   1,  del  decreto  ministeriale  n.  319/1997,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "1.   Le  risorse  finanziarie  di  ciascun  anno  sono
          suddivise  in  due  quote  uguali e vengono attribuite alle
          imprese di cui all'art. 2, comma 1, attraverso due bandi, i
          cui termini di presentazione delle domande sono fissati con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato. L'impresa presenta entro detti termini la
          domanda di ammissione alle agevolazioni ad una delle banche
          concessionarie  ovvero, nel caso di programmi che prevedano
          l'acquisizione,  in  tutto  o  in  parte,  di  beni tramite
          locazione  finanziaria, ad una delle societa' di leasing di
          cui  all'art.  1,  comma  3,  per  il successivo tempestivo
          inoltro  alla  banca concessionaria prescelta dall'impresa.
          La   domanda   di   agevolazioni  e'  redatta  dall'impresa
          utilizzando esclusivamente l'apposito modulo ed il relativo
          specifico  software  di compilazione definiti dal Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  con
          propria circolare e resi disponibili anche presso le banche
          concessionarie  e  gli istituti collaboratori. Il modulo va
          compilato   in   ogni   sua  parte  ed  accompagnato  dalla
          documentazione   e   dalle   dichiarazioni  indicate  nella
          circolare   medesima,  a  pena  di  inammissibilita'  della
          domanda. L'impresa invia altresi' una copia fotostatica del
          modulo  di  domanda  alla  regione interessata. Il Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, sulla
          base  delle  disponibilita'  finanziarie  dell'anno  cui si
          riferiscono   le  risorse,  puo'  modificare,  con  proprio
          decreto,  le  predette modalita' di ripartizione dei fondi,
          assegnando,  in  particolare,  le  disponibilita'  medesime
          attraverso un unico bando".
              -  Il testo vigente del comma 3 dell'art. 5 del decreto
          ministeriale  n.  527/1995,  gia'  modificato  dall'art. 6,
          comma   3,  del  decreto  ministeriale  n.  319/1997,  come
          ulteriormente  modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
          seguente:
              "3.  Il  modulo  deve  essere  sottoscritto  dal legale
          rappresentante  dell'impresa che richiede le agevolazioni o
          da  suo  procuratore  speciale  ai  sensi dell'art. 4 della
          legge  4 gennaio  1968,  n.  15  e  successive  modifiche e
          integrazioni e contiene, oltre ai dati ed alle informazioni
          sull'impresa  e  sul  programma di investimenti, specifiche
          dichiarazioni  attestanti  la  sussistenza delle condizioni
          oggettive  e  soggettive  per  l'accesso  alle agevolazioni
          richieste e, fatto salvo il divieto specificato all'art. 2,
          comma 3 in relazione ad eventuali agevolazioni di qualsiasi
          natura gia' concesse per il medesimo programma, l'impegno a
          dichiarare,  successivamente  alla  concessione provvisoria
          delle  agevolazioni  e prima della erogazione delle stesse,
          che l'impresa non ha ottenuto o, in caso contrario, di aver
          restituito  e,  comunque,  di  rinunciare ad ottenere per i
          beni  oggetto  dello  stesso programma per il quale vengono
          richieste  le  agevolazioni,  altre  agevolazioni  statali,
          regionali   o  comunitarie.  Il  modulo  contiene,  inoltre
          specifico  atto d'obbligo di restituire l'eventuale importo
          non   dovuto   rispetto  alle  determinazioni  assunte  dal
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          a   seguito  degli  accertamenti,  dei  controlli  e  delle
          ispezioni   di  cui  agli  articoli  10  e  11,  rivalutato
          e maggiorato come specificato all'art. 8, comma 6".
              -  Il testo vigente dell'art. 20 della legge n. 15/1968
          (per il titolo della legge vedasi nelle note all'art. 6) e'
          il seguente:
              "Art.  20  (Autenticazione  delle sottoscrizioni). - La
          sottoscrizione  di  istanze  da  produrre agli organi della
          pubblica   amministrazione  puo'  essere  autenticata,  ove
          l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente
          a  ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere,
          segretario  comunale,  o  altro  funzionario incaricato dal
          sindaco.
              L'autenticazione  deve  essere  redatta di seguito alla
          sottoscrizione  e  consiste nell'attestazione, da parte del
          pubblico  ufficiale,  che la sottoscrizione stessa e' stata
          apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita'
          della persona che sottoscrive.
              Il  pubblico  ufficiale  che autentica deve indicare le
          modalita'  di  identificazione,  la  data  e il luogo della
          autenticazione,  il  proprio  nome  e cognome, la qualifica
          rivestita,  nonche'  apporre la propria firma per esteso ed
          il timbro dell'ufficio.
              Per  l'autenticazione  delle  firme apposte sui margini
          dei   fogli   intermedi  e'  sufficiente  che  il  pubblico
          ufficiale aggiunga la propria firma".
              -  Per  il  testo  dell'art.  4  della legge n. 15/1968
          vedasi nelle note all'art. 6.
              -  Si  trascrive il testo dell'art. 6, comma 1, lettera
          b),  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241 (Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi):
              "1. Il responsabile del procedimento:
                a) (omissis);
                b) accerta   d'ufficio   i   fatti,   disponendo   il
          compimento  degli  atti  all'uopo  necessari, e adotta ogni
          misura    per    l'adeguato    e    sollecito   svolgimento
          dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
          di  dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
          erronee  o  incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici
          ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;".
              -  Si  trascrive  il  testo del comma 6 dell'art. 4 del
          decreto-legge n. 32/1995 (per il titolo e gli estremi della
          pubblicazione vedasi nelle note all'art. 4):
              "6.  La  quota del fondo di cui al comma 5 dell'art. 19
          del   decreto   legislativo  3 aprile  1993,  n.  96,  come
          sostituito   dall'art.   3,   da   assegnare  al  Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  per
          l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 5
          del  medesimo  decreto  legislativo,  nonche'  le eventuali
          ulteriori  risorse da attribuire per le finalita' di cui al
          comma  1  dello  stesso  art. 5, affluiscono ad un'apposita
          sezione   del   fondo   di  cui  all'art.  14  della  legge
          17 febbraio  1982,  n.  46.  Sono  a  carico della medesima
          sezione  gli  oneri per i compensi, da definire con decreto
          del  Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con  il Ministro
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, per non
          piu'  di  cinque  consulenti  giuridici di cui tre avvocati
          dello   Stato   da   utilizzare   per  la  definizione  del
          contenzioso   in  relazione  agli  interventi  agevolativi,
          nonche'  a  quelli di cui all'art. 39 del testo unico delle
          leggi  per  gli  interventi  nei  territori della Campania,
          Basilicata,  Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici
          del novembre  1980,  del  febbraio  1981  e del marzo 1982,
          approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76".